La deducibilità dei contributi nel modello Unico PF
06-07-2016 16:00 - IRPEF
Ai sensi dell´articolo 10 comma 1 lett. e) del Tuir sono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati:
- in ottemperanza a disposizioni di legge (obbligatori);
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (volontari), compresi quelli versati per la ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria.
Non è previsto un limite massimo di deducibilità, e tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra gli oneri deducibili anche i contributi soggettivi e il contributo maternità versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, architetti ed ingegneri).
Non è deducibile il contributo integrativo che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d´affari e non concorre alla formazione del reddito Irpef del professionista (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).
Nella risoluzione n. 25/E/2011 l´Agenzia delle entrate ha chiarito che sono deducibili i contributi volontari versati da un professionista che ha cessato l´attività ad una Cassa di previdenza per conseguire la pensione; inoltre è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali sospesi a seguito di una calamità naturale, secondo il principio di cassa, ovvero quando è stato effettivamente eseguito il versamento.
Rientrano nella categoria degli oneri deducibili anche i contributi versati alla Gestione separata INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione da:
- lavoratori autonomi occasionali, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell´associato.
L´importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato nel campo 35 del modello di Certifi¬cazione Unica nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi. Tali redditi sono identificati nel campo 1 con i seguenti codici:
- "C" - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l´apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- "M" - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- "M1" - redditi derivanti dall´assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.
Come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF sono oneri deducibili anche gli importi versati nell´anno 2015 a titolo di:
- contributi agricoli unificati versati all´Inps - Gestione ex Scau - ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- contributi versati per l´assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe".
Molteplici sono stati nel corso degli anni i chiarimenti forniti dall´Agenzia delle entrate, in particolare:
- nella circolare n. 15/E/2005 è stato precisato che sono oneri deducibili anche i contributi relativi all´assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall´imprenditore agricolo per la propria posizione;
- la circolare n. 17/E/2006 ha chiarito che sono deducibili i contributi versati all´ONAOSI da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari;
- con la risoluzione n. 114/E/2009 l´Agenzia delle entrate ha precisato che il coniuge super¬stite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge super¬stite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l´onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati;
- nella risoluzione n. 25/E/2011 è stato chiarito che il contributo integrativo versato dai biologi volontariamente all´Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Non rientrano invece tra le spese ammesse in deduzione:
- le somme versate all´Inps per ottenere l´abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
- i contributi previdenziali versati alla gestione separata dell´Inps rimasti a carico del titolare dell´assegno di ricerca, né per il titolare dell´assegno stesso né per il familiare di cui è eventualmente fiscalmente a carico.
Nel caso di contributi corrisposti per conto di altri soggetti, se la legge prevede l´esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell´impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell´impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell´impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Nell´ambito del modello Unico PF 2016 nel campo RP21 va indicato l´importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati nel 2015; per beneficiare della deduzione dal reddito il contribuente dovrà conservare le ricevute bancarie o postali dei versamenti eseguiti ovvero l´apposita documentazione rilasciata dall´ente previdenziale.
- in ottemperanza a disposizioni di legge (obbligatori);
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (volontari), compresi quelli versati per la ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria.
Non è previsto un limite massimo di deducibilità, e tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra gli oneri deducibili anche i contributi soggettivi e il contributo maternità versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, architetti ed ingegneri).
Non è deducibile il contributo integrativo che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d´affari e non concorre alla formazione del reddito Irpef del professionista (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).
Nella risoluzione n. 25/E/2011 l´Agenzia delle entrate ha chiarito che sono deducibili i contributi volontari versati da un professionista che ha cessato l´attività ad una Cassa di previdenza per conseguire la pensione; inoltre è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali sospesi a seguito di una calamità naturale, secondo il principio di cassa, ovvero quando è stato effettivamente eseguito il versamento.
Rientrano nella categoria degli oneri deducibili anche i contributi versati alla Gestione separata INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione da:
- lavoratori autonomi occasionali, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell´associato.
L´importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato nel campo 35 del modello di Certifi¬cazione Unica nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi. Tali redditi sono identificati nel campo 1 con i seguenti codici:
- "C" - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l´apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- "M" - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- "M1" - redditi derivanti dall´assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.
Come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF sono oneri deducibili anche gli importi versati nell´anno 2015 a titolo di:
- contributi agricoli unificati versati all´Inps - Gestione ex Scau - ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- contributi versati per l´assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe".
Molteplici sono stati nel corso degli anni i chiarimenti forniti dall´Agenzia delle entrate, in particolare:
- nella circolare n. 15/E/2005 è stato precisato che sono oneri deducibili anche i contributi relativi all´assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall´imprenditore agricolo per la propria posizione;
- la circolare n. 17/E/2006 ha chiarito che sono deducibili i contributi versati all´ONAOSI da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari;
- con la risoluzione n. 114/E/2009 l´Agenzia delle entrate ha precisato che il coniuge super¬stite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge super¬stite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l´onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati;
- nella risoluzione n. 25/E/2011 è stato chiarito che il contributo integrativo versato dai biologi volontariamente all´Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Non rientrano invece tra le spese ammesse in deduzione:
- le somme versate all´Inps per ottenere l´abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
- i contributi previdenziali versati alla gestione separata dell´Inps rimasti a carico del titolare dell´assegno di ricerca, né per il titolare dell´assegno stesso né per il familiare di cui è eventualmente fiscalmente a carico.
Nel caso di contributi corrisposti per conto di altri soggetti, se la legge prevede l´esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell´impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell´impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell´impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Nell´ambito del modello Unico PF 2016 nel campo RP21 va indicato l´importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati nel 2015; per beneficiare della deduzione dal reddito il contribuente dovrà conservare le ricevute bancarie o postali dei versamenti eseguiti ovvero l´apposita documentazione rilasciata dall´ente previdenziale.
Fonte: www.ecnews.it