21 Novembre 2024
visibility
News
percorso: Home > News > IRPEF

Prima casa nello stesso Comune non impedisce l´agevolazione

07-11-2016 16:44 - IRPEF
Con la circolare 27/E/2016 l´Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di fiscalità immobiliare e, per quanto ci interessa, anche in tema di agevolazione per l´acquisto della "prima casa" con applicazione dell´Iva al 4% (oltre ad imposte di registro, ipotecaria e catastale pari ad euro 200 cadauna) o dell´imposta di registro al 2% (oltre ad imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna).

Come noto, l´agevolazione richiede alcuni requisiti che di seguito si ricordano:

- l´acquirente non deve possedere in proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, altri immobili abitativi nello stesso Comune in cui è ubicato l´immobile che si intende acquistare con l´agevolazione prima casa;

- l´acquirente non deve possedere altri immobili abitativi su tutto il territorio nazionale, nemmeno per quote, acquistati con l´agevolazione prima casa;

- l´acquirente, se non è già residente nel Comune in cui è ubicato l´immobile, deve trasferire la residenza nel predetto Comune, entro 18 mesi dall´acquisto.

Con la legge di stabilità 2016 il legislatore consente al contribuente di "raddoppiare", sia pure temporaneamente, l´agevolazione prima casa pur in presenza di un immobile abitativo già acquisito in precedenza fruendo delle imposte ridotte. Tuttavia, l´acquirente deve procedere alla vendita della precedente abitazione acquisita con l´agevolazione entro un anno a partire dal momento in cui acquista la "seconda" prima casa. In merito a tale requisito, la circolare Ad E 27/E interviene fornendo un importante chiarimento in relazione al requisito della non possidenza di altri immobili abitativi nello stesso Comune in cui è ubicata l´abitazione da acquisire con l´agevolazione prima casa. Si prenda ad esempio una persona fisica che ha acquisito in passato un immobile abitativo nel comune di Roma e che ora intende acquisire altra abitazione nel medesimo comune con l´agevolazione prima casa. In tal caso, all´atto del nuovo acquisto, deve dichiarare di non possedere altri immobili abitativi nello stesso Comune in cui è ubicata la nuova abitazione da acquistare, ma tale dichiarazione, precisa l´Agenzia, deve intendersi riferita ad immobili diversi da quelli acquistati con l´agevolazione prima casa, altrimenti si vanificherebbe la novità normativa. Resta fermo che l´eventuale possesso di altri immobili abitativi nello stesso Comune, ed acquistati in passato senza l´agevolazione prima casa, preclude l´applicazione dell´agevolazione sul nuovo acquisto. Il chiarimento fornito dall´Agenzia è certamente corretto, pena la possibilità di applicare la novità normativa solo per nuovi acquisti effettuati in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il precedente immobile acquisito con l´agevolazione.

Per completezza, si segnala che l´Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che se entro il termine di 12 mesi dal nuovo acquisto il contribuente non procede alla vendita dell´abitazione già posseduta in precedenza si produce la decadenza dall´agevolazione sul nuovo acquisto (sanzionata in misura pari al 30% della maggiore imposta dovuta, oltre ad interessi), a meno che entro il predetto termine dei 12 mesi il contribuente non presenti istanza di liquidazione della maggiore imposta, nel qual caso l´Ufficio richiede la sola differenza d´imposta e gli interessi ma non anche la sanzione.



Fonte: www.ecnews.it
Ufficio autorizzato Caf CGN
News
AGRITURISMO
15-11-2018 17:48 Fonte: www.ecnews.it - AGRICOLTURA
Responsabilità e dichiarazione precompilata
29-08-2018 16:54 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
LE DETRAZIONI PER LE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
11-04-2018 17:19 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
L´applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi
12-03-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
NUOVO CALENDARIO FISCALE 2018
06-02-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
ALIQUOTE IVA 2018
16-01-2018 16:13 Fonte: www.ecnews.it - IVA
IVA COMMERCIO ELETTRONICO
[]
VADEMECUM DEL MEDICO PROFESSIONISTA
[]
TheSpider.it - web directory italiana
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
[]

La cartella esattoriale
[]
SPESE MANUTENZIONE ART. 102 TUIR
[]
Regime supersemplificato
[]
Segnalato sulla Directory Yoweb.it
Iva per cassa
[]
Scheda carburante
[]
SUPERBOLLO
[]
Modulistica
[]
L´esperto risponde
[]
Scadenziario
keyboard_arrow_left
Novembre 2024
keyboard_arrow_right
calendar_view_month calendar_view_week calendar_view_day
Novembre 2024
L M M G V S D
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh

cookie