Accertamento induttivo anche in assenza di irregolarità - Sent. Cass. n. 1439/2013
12-02-2013 16:12 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Per la Cassazione è legittimo l´accertamento induttivo basato sullo scostamento del reddito dichiarato dal professionista dai parametri, pur in assenza di irregolarità contabili
IL CASO
Il caso ha orgine da un avviso di accertamento relativo all´Irpef per l´anno d´imposta 1989, con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato in relazione all´attività di geometra, risultando lo stesso inferiore a quello calcolato con l´applicazione dei coefficienti di reddito ex D.P.C.M. 22 dicembre 1989. Il professionista opponeva ricorso reiterando le argomentazioni ed opposizioni già svolte attraverso il questionario inviatogli e la Commissione tributaria provinciale accoglieva.
Contro tale sentenza l´Ufficio proponeva appello, sostenendo sia che l´Ufficio può procedere, in sede di accertamento, alla valutazione di tutti gli elementi in suo possesso, tra i quali il p.v.c. sia che il contribuente non aveva fornito alcuna prova atta a respingere la pretesa erariale. Il contribuente resisteva.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l´appello rilevando che i redditi dichiarati dal contribuente erano risultati veritieri in sede di verifica generale della G.d.F. il cui controllo è da considerarsi atto sostanziale, ed ancora che, per il periodo d´imposta 1989, L. n. 165 del 1990, ex art. 8, comma 6 quinquies, il contribuente non poteva subire accertamenti induttivi sulla base di coefficienti presuntivi di reddito, avendo optato per la contabilità ordinaria a partire dal 1990.
Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione l´amministrazione finanziaria con ricorso fondato su duplice motivo.
L´Amministrazione finanziaria con il primo motivo deduce, ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 3 e n 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e 42, e dell´art. 2697 cod. civ. . Quanto al vizio di motivazione deduce che solo l´ufficio finanziario è legittimato a compiere gli accertamenti tributari servendosi e tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, tra i quali anche le conclusioni della Guardia di Finanza, senza però che sussista alcun obbligo di conformarsi a quest´ ultime.
IL COMMENTO
La Suprema Corte ha qualificato come legittimo l´accertamento induttivo emesso dall´Amministrazione finanziaria a carico di un libero professionista, il cui reddito si discostava dai parametri di settore, anche in presenza di un verbale redatto dalla Guardia di finanza con esito regolare. L´espletamento di una verifica fiscale sembra quindi non possa inibire all´Amministrazione finanziaria la ricerca e, dunque, l´acquisizione di ulteriori elementi istruttori da porre a fondamento della pretesa erariale, anche in assenza di irregolarità. Con la sentenza annotata, i giudici di legittimità hanno statuito, in relazione ai parametri di reddito, un principio di diritto estensibile anche agli studi di settore, vista la forte analogia che li contraddistingue sotto il profilo della presunta capacità reddituale.
IL CASO
Il caso ha orgine da un avviso di accertamento relativo all´Irpef per l´anno d´imposta 1989, con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato in relazione all´attività di geometra, risultando lo stesso inferiore a quello calcolato con l´applicazione dei coefficienti di reddito ex D.P.C.M. 22 dicembre 1989. Il professionista opponeva ricorso reiterando le argomentazioni ed opposizioni già svolte attraverso il questionario inviatogli e la Commissione tributaria provinciale accoglieva.
Contro tale sentenza l´Ufficio proponeva appello, sostenendo sia che l´Ufficio può procedere, in sede di accertamento, alla valutazione di tutti gli elementi in suo possesso, tra i quali il p.v.c. sia che il contribuente non aveva fornito alcuna prova atta a respingere la pretesa erariale. Il contribuente resisteva.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l´appello rilevando che i redditi dichiarati dal contribuente erano risultati veritieri in sede di verifica generale della G.d.F. il cui controllo è da considerarsi atto sostanziale, ed ancora che, per il periodo d´imposta 1989, L. n. 165 del 1990, ex art. 8, comma 6 quinquies, il contribuente non poteva subire accertamenti induttivi sulla base di coefficienti presuntivi di reddito, avendo optato per la contabilità ordinaria a partire dal 1990.
Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione l´amministrazione finanziaria con ricorso fondato su duplice motivo.
L´Amministrazione finanziaria con il primo motivo deduce, ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 3 e n 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e 42, e dell´art. 2697 cod. civ. . Quanto al vizio di motivazione deduce che solo l´ufficio finanziario è legittimato a compiere gli accertamenti tributari servendosi e tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, tra i quali anche le conclusioni della Guardia di Finanza, senza però che sussista alcun obbligo di conformarsi a quest´ ultime.
IL COMMENTO
La Suprema Corte ha qualificato come legittimo l´accertamento induttivo emesso dall´Amministrazione finanziaria a carico di un libero professionista, il cui reddito si discostava dai parametri di settore, anche in presenza di un verbale redatto dalla Guardia di finanza con esito regolare. L´espletamento di una verifica fiscale sembra quindi non possa inibire all´Amministrazione finanziaria la ricerca e, dunque, l´acquisizione di ulteriori elementi istruttori da porre a fondamento della pretesa erariale, anche in assenza di irregolarità. Con la sentenza annotata, i giudici di legittimità hanno statuito, in relazione ai parametri di reddito, un principio di diritto estensibile anche agli studi di settore, vista la forte analogia che li contraddistingue sotto il profilo della presunta capacità reddituale.
Fonte: Dott. Bertolaso Piero Fisco e Tasse