21 Novembre 2024
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PRINCIPALI VOCABOLI DELL´INDAGINE FISCALE
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L´ABC DELL´INDAGINE FISCALE

LETTERA A


- Accertamento delle imposte

Atto formale che può essere emesso solo dall´Ufficio locale dell´Agenzia delle Entrate necessario all´identificazione e alla valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il debito d´imposta ossia:

- il soggetto passivo

- la base imponibile

Attraverso di esso si rende necessaria l´obbligazione tributaria.


- Accertamento delle imposte sui redditi (art. 37 D.P.R. 600/73 controllo delle dichiarazioni)

Gli uffici locali delle Agenzie delle Entrate, a norma dell´art. 37 del D.P.R. 600/73 effettuano il controllo delle dichiarazioni dei redditi, procedendo all´individuazione di coloro che hanno omesso tale adempimento. Per l´esercizio di tale attività gli uffici si avvalgono:

- di dati e notizie dagli stessi acquisiti

- di dati raccolti dalle dichiarazioni delle società di persone e dei sostituti di imposta

- degli elementi comunicati dall´anagrafe tributaria

- delle notizie di cui siano comunque in possesso


- Accertamento nei confronti di possessori di redditi d´impresa e di lavoro autonomo (redditi determinati in base alle scritture contabili art. 39 D.P.R. 600/73)

A differenza di quanto accade per i contribuenti non titolari di reddito d´impresa o di lavoro autonomo l´accertamento generale non può essere di tipo sintetico ma analitico e induttivo.

Accertamento analitico

Per i possessori di redditi d´impresa la rettifica analitica si basa sulle scritture contabili, anche se l´ufficio le può disattendere in tutto o in parte.

Alla rettifica analitica l´Ufficio procede:

- se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto economico e dell´eventuale prospetto descrittivo delle risultanze d´esercizio;

- se non sono state esattamente applicate le disposizioni relative alla determinazione del reddito d´impresa

- se l´incompletezza, la falsità o l´inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta da ispezioni delle scritture contabili e dalle altre verifiche previste dalla legge, dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili, sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all´impresa, nonché dei dati e delle notizie legittimamente acquisiti dagli Uffici. In questa ipotesi è consentito agli Uffici, nell´accertamento dell´esistenza di attività non dichiarate o dall´inesistenza di passività dichiarate, di avvalersi di presunzioni semplici purché gravi (derivanti da prove dirette), precise (qualificate da criteri matematici statistici e logici) e concordanti (con forte valenza dimostrativa); in tal caso si parla anche di accertamento analitico- induttivo

Accertamento induttivo

In via eccezionale l´ufficio può procedere all´accertamento induttivo prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze di bilancio e avvalendosi di notizie e dati comunque in suo possesso.

L´Ufficio può ricorrere alla rettifica induttiva solamente nei seguenti casi:

- quando il reddito d´impresa non è stato indicato nella dichiarazione

- quando dal verbale d´ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o sottratto all´ispezione una o più scritture contabili ovvero quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore

- quando le omissioni, le falsità, le inesattezze o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse

- quando il contribuente non dato seguito, o lo ha fatto in modo incompleto, agli inviti degli Uffici previsti dalla normativa IVA

- in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell´applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Data la gravità delle infrazioni che rendono esperibile la rettifica induttiva, la legge autorizza l´Ufficio ad avvalersi di presunzioni cd. non qualificate, presunzioni prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quindi sostanzialmente formate dai dati e le notizie comunque raccolti e ragionamenti logici. A decorrere dal periodo d´imposta del 1998 l´accertamento induttivo si basa sugli studi di settore.

Accertamento d´ufficio

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l´Ufficio procede ad accertamento d´ufficio, determinando il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza con facoltà di avvalersi di presunzioni non qualificate (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle dichiarazioni o delle scritture contabili del contribuente.


- Accessi, ispezioni e verifiche (art. 33 D.P.R. n. 600/1973)

Gli uffici delle imposte hanno la facoltà di disporre l´accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni, aziende, istituti di credito e Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente notizie e dati. La stessa attività può avvenire in cooperazione con la Guardia di Finanza.

I risultati delle ispezioni sono contenuti nel processo verbale di constatazione che viene notificato al contribuente il quale ha tempo 60 giorni dalla notifica stessa per comunicare le sue osservazioni. Durante questo lasso di tempo non potrà essergli emanato alcun avviso di accertamento.


- Anagrafe tributaria

Allo scopo di ridurre l´area di evasione fiscale la riforma tributaria degli anni ´70 ha introdotto l´anagrafe tributaria ossia un centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all´accertamento e al controllo. All´anagrafe tributaria sono iscritte le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e le altre organizzazioni di beni o di persone dotate di autonomia patrimoniale.


- Avviso di accertamento (art. 42 D.P.R. 600/73)

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d´ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell´Ufficio o da altro impiegato da lui delegato.

Essi devono recare:

- l´imponibile accertato

- le aliquote applicate e le imposte liquidate

- le motivazioni di fatto e giuridiche che li hanno determinati

- giustificazione del ricorso a metodi induttivi o sintetici e del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni

- sottoscrizione del capo dell´Ufficio

La mancanza di qualcuno dei sopracitati elementi determina la nullità dell´avviso di accertamento.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Fino alla scadenza del termine l´accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

LETTERA C


- Controllo formale delle dichiarazioni (art. 36 ter D.P.R. 600/73)


Gli atti di dichiarazione o di pagamento dovuti dal soggetto passivo sono sottoposti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, ad un controllo formale da parte dell´Amministrazione finanziaria che verifica la veridicità delle dichiarazioni e della rispondenza di quanto pagato o dichiarato nella realtà.

Il primo passo è la scelta dei soggetti su cui effettuare il controllo che avviene sulla base di criteri selettivi fissati dal ministero delle Finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione.

L´esito del controllo viene comunicato al contribuente indicando i motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.


LETTERA D


- Disposizioni antielusive (art. 37 bis D.P.R 600/73)

Accertamento in base al quale l´amministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi fiscali frutto di determinate operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche al solo scopo di aggirare obblighi o divieti previsti dall´ordinamento tributario, ottenendo indebiti risparmi di imposta. Può scattare in presenza di ben individuate operazioni tra cui i conferimenti in società e i negozi aventi ad oggetto il trasferimento o godimento d´aziende.

Al contribuente è richiesto di inviare chiarimenti per iscritto entro 60 giorni dal ricevimento dell´avviso di accertamento.

LETTERA I


- Indagini finanziarie (art. 32 D.P.R. n. 600/1973)

Gli Uffici delle imposte possono, previa autorizzazione motivata del direttore dell´accertamento dell´Agenzia delle entrate o del direttore regionale, richiedere dati e notizie riguardanti tutte le operazioni intrattenute dal contribuente nei confronti degli istituti di credito (banche, Poste italiane S.pa ecc.). Gli operatori finanziari hanno l´obbligo di comunicare telematicamente all´anagrafe tributaria l´elenco dei soggetti con cui intrattengono rapporti e la natura di questi.

I motivi di innesco di tali indagini sono: pericolosità fiscale; il fatto che il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o queste sono inattendibili; abbia usato fatture per operazioni inesistenti; abbia una capacità di spesa maggiore rispetto ai redditi dichiarati; soggetti che effettuano operazioni import - export; contribuenti non congrui rispetto agli studi di settore.

LETTERA L


- Lavori a progetto

Sono particolari piani ispettivi, sviluppati attraverso analisi di fenomeni di evasione scoperti o di cui si sospetta la diffusione. Sono da eseguire con risorse, metodologie e tempi predefiniti.


- Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)

La liquidazione consiste nel calcolo dell´imposta dovuta e nella correzione di eventuali errori commessi dal contribuente (nella determinazione dell´imponibile, nel riporto delle eccedenze, nell´indicazione delle detrazioni spettanti) che l´Amministrazione finanziaria effettua sulla base degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell´anagrafe tributaria. Deve essere svolta entro l´inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all´anno seguente.

L´amministrazione deve comunicare al contribuente o al sostituto d´imposta l´esito di tali attività di controllo qualora da questa emerga un risultato diverso da quello dichiarato, anche allo scopo di evitare reiterazioni di errori nelle successive dichiarazioni. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali errori nella liquidazione dei tributi, può fornire gli elementi necessari all´amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa. La comunicazione del risultato della liquidazione avviene anche quando essa coincide con il dichiarato. In tal caso si parla di dichiarazione di regolarità (Circ. min. 100/E del 18/5/2000).

Una volta superata questa fase l´amministrazione finanziaria dovrà procedere al controllo vero e proprio dei dati.

LETTERA P


- Poteri degli uffici (art. 32 D.P.R. n. 600/1973)

1) Accessi ispezioni e verifiche

(vedi dettagli)

2) Invito a comparire

Gli Uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell´accertamento nei loro confronti.

3) Invito alla trasmissione di dati

Gli Uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell´accertamento nei loro confronti. Ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili può essere richiesta anche l´esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri e registri previsti dalle disposizioni tributarie.

4) Invito alla compilazione di questionari

Gli Uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell´accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti, con i quali hanno intrattenuto i rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.

5) Richiesta di documenti

Gli Uffici delle imposte possono richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

6) Indagini finanziarie

(Vedi dettagli)

LETTERA R


- Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche (art. 38 D.P.R. 600/73)

Gli uffici possono procedere ad un controllo sostanziale o di merito diretto alla rettifica del reddito complessivo del contribuente (accertamento generale) o solo di alcune tipologie di reddito (accertamento parziale).

L´accertamento generale può essere svolto con modalità diverse. In particolare, con riferimento a contribuenti persone fisiche non possessori di redditi d´impresa o di lavoro autonomo, esso può essere analitico, sintetico o d´ufficio.

Accertamento analitico

L´accertamento si dice analitico quando l´Ufficio, sebbene la dichiarazione sia incompleta o infedele è in grado di determinare analiticamente, ossia voce per voce, il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni e deduzioni effettuate dal contribuente grazie anche al confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti e sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

Accertamento sintetico

Ogniqualvolta l´accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l´Ufficio potrà ricorrere all´accertamento sintetico, esperibile solo nei confronti delle persone fisiche.

Questa ipotesi si può verificare nel caso in cui il contribuente nel corso del periodo d´imposta ha sostenuto una serie di spese correnti, anche presuntivamente quantificate che - aggiunte a quelle stimate come necessarie per il normale mantenimento del soggetto e della sua famiglia - si dimostrino sensibilmente superiori all´ammontare del reddito complessivo netto analiticamente accertato.

E´ data facoltà al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che lo scostamento rispetto al reddito determinato sinteticamente è dovuto a redditi esenti o soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte a titolo d´imposta, alla vendita di beni patrimoniali oppure da redditi conseguiti da altri componenti della famiglia.
Al fine di consentire agli Uffici di procedere all´accertamento sintetico in base a parametri certi ed uniformi il Ministero dell´economia e delle finanze ha stabilito indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni e servizi indicatori di un´elevata capacità contributiva (cd. redditometro - clicca per andare all´articolo relativo).


Accertamento d´ufficio

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l´Ufficio procede ad accertamento d´ufficio, determinando il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza con facoltà di avvalersi di presunzioni non qualificate (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) e di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle dichiarazioni o delle scritture contabili del contribuente.


- Rilievo

In ambito tributario è la contestazione mossa al contribuente relativamente a un comportamento fiscale attuato. Dovrebbbe trovare una prima colloccazione nel processo verbale di verifica e, successivamente, nel Pvc.


- Ruolo (D.P.R. n. 602/1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

Si tratta di un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall´ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (ossia il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso).

Costituisce titolo esecutivo che consente all´amministrazione finanziaria di realizzare il suo diritto senza ricorrere all´autorità giudiziaria.

Nei ruoli sono iscritti le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si distinguono in ordinari e straordinari (in tal caso perché vi è un fondato pericolo di riscossione).

Il ruolo deve indicare:

- il codice fiscale del contribuente

- la data in cui il ruolo diviene esecutivo

- il riferimento al precedente atto di accertamento o la motivazione della pretesa

- la sottoscrizione del titolare dell´ufficio

In mancanza di tali elementi non vi può essere iscrizione a ruolo.

Una volta effettuata l´iscrizione a ruolo, l´agente della riscossione provvederà a notificare la cartella di pagamento contenente l´intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica con l´avvertimento che, in mancanza del pagamento, si procederà all´esecuzione forzata.

LETTERA S


- Statuto del contribuente

E´ la legge 212/2000 e regolamenta il rapporto tra amministrazione e contribuente, garantendo a quest´ultimo sostanzialmente, la trasparenza e chiarezza nei procedimenti a lui rivolti. La tutela per il contribuente sottoposto a verifica è dettata dall´articolo 12.


-Studi di settore (legge 8 maggio 1998 n. 146)


La fonte normativa degli studi di settore va ricercata nell´art. 62bis del D.L. 331/93 (convertito nella L. 427/93): tale norma dispone che gli Uffici dell´Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni professionali e di categoria, procedono all´elaborazione di appositi studi in relazione ai vari settori economici.
In pratica, gli studi di settore si prefiggono l´identificazione della capacità reddituale potenziale (così come le limitazioni della capacità stessa) del contribuente medio di ogni categoria economica tramite l´analisi dei dati dichiarati e di altri elementi extra-contabili: il contribuente che dichiara meno di quanto indicato dagli studi è sottoposto all´azione di accertamento.

I dati contabili vengono ricavati direttamente dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti mentre quelli extracontabili vengono forniti dallo stesso contribuente mediante la compilazione (obbligatoria) di modelli che integrano la dichiarazione dei redditi e di questionari inviati all´amministrazione finanziaria che i contribuenti sono tenuti a restituire, debitamente compilati.

Sulla base degli studi di settore gli Uffici finanziari possono procedere ad accertamento induttivo (art. 39, co. 1, lett. d D.P.R. 600/73).

Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l´area di vendita etc.) sia esterne all´azienda (l´andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Vengono, inoltre rilevate le diverse fasi dell´attività in modo da individuare le ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.

LETTERA V


- Verbale di primo accesso

E´ il verbale utilizzato dagli ispettori per i controlli previdenziali e assistenziali che viene compilato e rilasciato il giorno del primo accesso presso la sede dell´impresa che viene sottoposta ai controlli.


- Verifica

Si tratta di un insieme di atti istruttori che non hanno alcun valore impositivo con i quali il fisco si limita a raccogliere elementi e dati che serviranno a quantificare e motivare il successivo accertamento. L´atto conclusivo che ne raccoglie i risultati prende il nome di processo verbale di constatazione.
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15-11-2018 17:48 Fonte: www.ecnews.it - AGRICOLTURA
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