I redditi non dichiarabili nel 730 e i quadri aggiuntivi di Unico PF
05-04-2016 17:54 - IRPEF
Vi sono determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarati nel modello Unico Persone Fisiche, ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, non precludono la presentazione del modello 730/2016. Si tratta, ad esempio, di redditi soggetti a tassazione separata, di plusvalenze o di minusvalenze o dei casi di obbligo di dichiarazione dei soggetti che detengono investimenti o attività all’estero.
Rispetto allo scorso anno (modello 730/2015), invece, gli amministratori del condominio che presentano il modello 730 non sono più tenuti alla compilazione del quadro AC. Infatti, tra le principali novità del modello 730/2016 vi è il nuovo quadro K, che deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2015 per:
- effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 605/1973).
- effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Fino allo scorso anno l’amministratore di condominio che aveva i requisiti per presentare il modello 730 (non avendo la partita Iva), per comunicare tali dati, doveva necessariamente compilare anche il quadro AC del modello Unico PF da presentare, come quadro aggiuntivo.
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno presentare il quadro RM del modello Unico persone fisiche 2016 se nel corso del 2015 hanno percepito:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e pri¬vati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996;
- indennità di fine rapporto, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sosti¬tutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il quadro RM deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel corso del 2015.
I contribuenti che presentano il modello 730 e che devono presentare anche il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2016, non potranno tuttavia usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno invece presentare il quadro RT del modello Unico Persone Fisiche 2016 se nel corso del 2015 hanno:
- realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quel¬le derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni).
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno presentare il quadro RW del modello Unico Persone Fisiche 2016, se nel corso del 2015:
- hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria;
- risultano proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o possiedono attività all’estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).
I contribuenti che si trovino in una delle situazioni sopra descritte, nel caso in cui decidano di presentare il modello 730, dovranno presentare i quadri RM, RT e RW unitamente al frontespizio del modello Unico, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dell’Unico stesso.
Rispetto allo scorso anno (modello 730/2015), invece, gli amministratori del condominio che presentano il modello 730 non sono più tenuti alla compilazione del quadro AC. Infatti, tra le principali novità del modello 730/2016 vi è il nuovo quadro K, che deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2015 per:
- effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 605/1973).
- effettuare la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Fino allo scorso anno l’amministratore di condominio che aveva i requisiti per presentare il modello 730 (non avendo la partita Iva), per comunicare tali dati, doveva necessariamente compilare anche il quadro AC del modello Unico PF da presentare, come quadro aggiuntivo.
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno presentare il quadro RM del modello Unico persone fisiche 2016 se nel corso del 2015 hanno percepito:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e pri¬vati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996;
- indennità di fine rapporto, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sosti¬tutiva pari al 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il quadro RM deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel corso del 2015.
I contribuenti che presentano il modello 730 e che devono presentare anche il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2016, non potranno tuttavia usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno invece presentare il quadro RT del modello Unico Persone Fisiche 2016 se nel corso del 2015 hanno:
- realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quel¬le derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. 282 del 2002 e successive modificazioni).
I soggetti che presentano il modello 730/2016 dovranno presentare il quadro RW del modello Unico Persone Fisiche 2016, se nel corso del 2015:
- hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria;
- risultano proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o possiedono attività all’estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).
I contribuenti che si trovino in una delle situazioni sopra descritte, nel caso in cui decidano di presentare il modello 730, dovranno presentare i quadri RM, RT e RW unitamente al frontespizio del modello Unico, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dell’Unico stesso.
Fonte: www.ecnews.it