ALIQUOTE IVA 2018
16-01-2018 16:13 - IVA
Ai sensi dell´articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:
l´aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
l´aliquota agevolata del 10% (comma 2);
la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
l´aliquota super agevolata del 4% (comma 2).
La misura dell´aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.
La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un´aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:
la Parte II contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi "prima casa": in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
la Parte II-bis contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 5%;
la Parte III contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 10%.
Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione - in via residuale - l´aliquota Iva ordinaria.
L´articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.
In particolare, è stato stabilito l´innalzamento dell´aliquota Iva del 10%:
all´11,5% nel 2018,
al 12% nel 2019 e
al 13% dal 2020.
In seguito, l´articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l´aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:
all´11,14% nel 2018 e comunque, al 12% nel 2019.
Restava invece fermo il già previsto aumento dell´aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019, poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.
In questo iter di modifiche va annoverata anche la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la "totale" sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l´anno 2018 ed una "parziale" sterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l´anno 2018:
l´aliquota ordinaria rimane fissa al 22%;
l´aliquota del 10% non subisce alcun incremento.
Per gli anni successivi è previsto che:
l´aliquota al 10% salirà:
1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;
2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
l´aliquota al 22% salirà:
1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019;
2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020;
3. di 0,1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.
Fonte: www.ecnews.it
l´aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
l´aliquota agevolata del 10% (comma 2);
la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
l´aliquota super agevolata del 4% (comma 2).
La misura dell´aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.
La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un´aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:
la Parte II contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi "prima casa": in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
la Parte II-bis contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 5%;
la Parte III contiene l´elenco dei beni e dei servizi soggetti all´aliquota del 10%.
Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione - in via residuale - l´aliquota Iva ordinaria.
L´articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.
In particolare, è stato stabilito l´innalzamento dell´aliquota Iva del 10%:
all´11,5% nel 2018,
al 12% nel 2019 e
al 13% dal 2020.
In seguito, l´articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l´aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:
all´11,14% nel 2018 e comunque, al 12% nel 2019.
Restava invece fermo il già previsto aumento dell´aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019, poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.
In questo iter di modifiche va annoverata anche la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la "totale" sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l´anno 2018 ed una "parziale" sterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l´anno 2018:
l´aliquota ordinaria rimane fissa al 22%;
l´aliquota del 10% non subisce alcun incremento.
Per gli anni successivi è previsto che:
l´aliquota al 10% salirà:
1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;
2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
l´aliquota al 22% salirà:
1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019;
2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020;
3. di 0,1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.
Fonte: www.ecnews.it