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Responsabilità e dichiarazione precompilata

29-08-2018 16:54 - IRPEF
Analizziamo le varie situazioni di responsabilità in caso di invio della dichiarazione precompilata

1- Il contribuente che opera autonomamente

Il primo caso da analizzare riguarda il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche, e lo presenta direttamente tramite il sito dell´Agenzia ovvero tramite il sostituto d´imposta (ovvero con modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell´imposta, come ad esempio la variazione della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

In tale situazione il contribuente non potrà subire controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all´Agenzia delle entrate.

La seconda situazione è quella che riguarda invece il contribuente che, autonomamente, interviene modificando la precompilata: la dichiarazione precompilata si intende trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell´imposta.

In questo caso l´Agenzia delle entrate potrà eseguire il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni. Ad esempio, se il contribuente inserisce le spese di istruzione dei figli per € 500 avrà l´onere di verificare anche la correttezza degli interessi passivi o i premi assicurativi già presenti nella precompilata.

2- Delega ad operare sulla precompilata

I contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, ottengono il vantaggio che i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest´ultimo.

La situazione è del tutto analoga nel caso in cui il 730 sia presentato in forma "ordinaria" da parte del CAF o professionista, ossia senza accedere alla precompilata; anche in questo caso i controlli e le responsabilità gravano interamente sul soggetto che presta assistenza fiscale.

Requisiti soggettivi e responsabilità del contribuente

Su un aspetto il contribuente non riceve mai alcuna protezione dai controlli: l´Agenzia delle entrate può, infatti, controllare sempre la sussistenza dei requisiti soggettivi attestati dal contribuente per poter fruire di detrazioni o deduzioni e di questo rispondono sempre i soggetti dichiaranti e non i CAF o i professionisti chiamati ad assisterli nella presentazione del modello 730.

La responsabilità si trasferisce al CAF/professionista per le evidenze documentali, ma non certo per l´esistenza delle condizioni soggettive che vengono attestate dal contribuente.
D´altro canto, il visto di conformità riguarda gli aspetti formali e non il merito dei dati inseriti.

Sul punto la circolare AdE 11/E/2015 non lascia spazio a dubbi: al paragrafo 7.4 si afferma che "la verifica dei requisiti soggettivi per poter fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall´accezione o modifica della dichiarazione precompilata e della modalità di presentazione della stessa".

Del medesimo tenore anche la circolare AdE 7/E/2018.

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, "quelli per i quali, ai fini dell´apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza" (circolare AdE 11/E/2015).

Giusto per fare un esempio, si consideri il caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l´acquisto dell´abitazione principale: l´Amministrazione Finanziaria può verificare l´effettiva destinazione dell´immobile ad abitazione principale e, nel caso di mancanza dei requisiti richiesti e di falsa attestazione rilasciata al soggetto che ha prestato assistenza, la contestazione dell´indebita detrazione sarà recapitata direttamente al contribuente.

Conclusioni

Quindi, in definitiva, la precompilata offre un servizio (quasi) pieno a quei contribuenti che si sono abilitati al sito dell´Agenzia, hanno familiarizzato con le 112 pagine di istruzioni al modello 730 e hanno assimilato le 360 pagine della circolare AdE 7/E/2018, hanno provveduto ad accedere al sito, hanno verificato il contenuto della precompilata e, in piena autonomia, si sono assunti la responsabilità di quanto riscontrato e ne hanno accettato, integralmente e senza modifiche, il contenuto. Rimanendo peraltro comunque soggetti ai controlli per i requisiti soggettivi.

Negli altri casi, essendovi comunque la necessità di raccogliere ogni documento a giustificazione dei dati contenuti, la precompilata viene degradata a semplice semilavorato che richiede un significativo lavoro di "finitura".

A ben vedere, visto che nel caso di presentazione tramite professionista o Caf il contribuente acquisisce una protezione totale per gli aspetti oggettivi dei dati inseriti nella precompilata, possiamo dire che con l´avvento della precompilata al contribuente conviene ancora di più affidarsi a uno di questi soggetti per la presentazione del modello 730. Soggetti che dalla precompilata traggono un vantaggio davvero marginale, posto che comunque sono tenuti a verificare ogni dato in essa contenuto sulla base della documentazione resa dal contribuente.



Fonte: www.ecnews.it
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