AGRITURISMO
15-11-2018 17:48 - AGRICOLTURA
L’attività di agriturismo è riservata alle aziende agricole e consiste nella ricezione ed ospitalità offerta dagli stessi imprenditori agricoli attraverso l’impiego della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono, quindi, essere considerate attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 3, comma
2 della citata legge quadro:
2 della citata legge quadro:
- l’offerta di ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- la somministrazione di pasti e/o bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, comprese bevande alcoliche e superalcoliche, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOPO, IGP, IGT, DOC e DOCG, compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- l’organizzazione, anche all’esterno delle proprietà fondiarie dell’azienda, di attività di tipo ricreativo, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
La prestazione dei citati servizi turistici è tuttavia subordinata ad alcuni requisiti soggettivi e oggettivi:
- l’attività può essere svolta esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- l’attività deve svolgersi attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
- il tempo di lavoro convenzionale (stabilito da tabelle regionali) dedicato all’attività agrituristica deve essere inferiore a quello relativo alle attività agricole primarie;
- possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, eventualmente restaurati nel rispetto delle originarie caratteristiche architettoniche e paesaggistiche;
- nella somministrazione di pasti e bevande - come già evidenziato nella precedentemente citata lettera b) dell’articolo 2, comma 3- devono essere utilizzati prevalentemente prodotti propri o prodotti di aziende agricole della zona.
Dal punto di vista fiscale si applicano all’agriturismo le disposizioni previste all’articolo 5 della Legge 413/1991, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale,
riconducibile all’attività agrituristica.
riconducibile all’attività agrituristica.
Si applica, quindi uno speciale trattamento fiscale basato su regimi forfetari per quanto riguarda sia la determinazione del reddito imponibile (pari al 25% dei ricavi al netto dell’IVA) sia il calcolo dell’IVA da versare all’erario (pari al 50% dell’IVA incassata con le prestazioni dei servizi di accoglienza). Il contribuente ha tuttavia facoltà di rinunciare congiuntamente all’applicazione di tali norme semplificative esercitando la relativa opzione in occasione della dichiarazione IVA, che è comunque vincolante per tre anni e persiste anche in seguito, salvo revoca.
Ai servizi di alloggio, campeggio e ristorazione si applica l’aliquota IVA ridotta, del 10%; per le attività ricreative e culturali (es. passeggiate a cavallo), si applica l’aliquota IVA ordinaria (attualmente del 22%).
A fronte dei corrispettivi ricevuti dagli ospiti, si rilascia ricevuta fiscale oppure scontrino fiscale “parlante” (che riporta i diversi servizi prestati con i relativi importi), o per chi la richieda, la fattura immediata.
Fonte: www.ecnews.it