LE DETRAZIONI PER LE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
11-04-2018 17:19 - IRPEF
La distinzione tra l´istruzione scolastica e quella universitaria è stata introdotta con la Legge "buona scuola" (articolo 1, comma 151, della L. 107/2015).
Per le spese di istruzione non universitarie, indicate all´articolo 15, comma 1, lettera e-bis e lettera i-octies, è stata chiarita dalla circolare AdE 3/E/2016 la distinzione tra le spese da poter considerare come contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica. Tra queste, oltre alle spese relative a gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all´ampliamento dell´offerta formativa deliberato dagli organi d´istituto, comprende, altresì, la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016 risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l´assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016).
La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare AdE 3/E/2016, chiarisce quelli che sono i criteri per poter distinguere le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali, ammettendo una possibilità di detrazione senza limiti di importo.
La suddetta circolare chiarisce che sono, invece, escluse le spese sostenute per l´acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Mentre la risoluzione AdE 68/E/2016 indica l´esclusione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017 e prevedono che la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 717 euro per l´anno 2017 (di 786 euro per l´anno 2018 e di 800 euro a decorrere dall´anno 2019) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Come indicato dalla circolare AdE 7/E/2017, vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2018.
Occorre sottolineare che la circolare AdE 7/E/2017 non afferma nulla in merito alla detrazione, ovvero se questa spetti esclusivamente ai genitori, oppure no. Il beneficio deve, pertanto, ritenersi spettante a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è un genitore (ad esempio il nonno), fermo restando la condizione di familiare fiscalmente a carico (articolo 15, comma 2, Tuir).
La Legge di Bilancio 2018 inserisce la lettera e-ter) all´articolo 15 del Tuir, introducendo così una nuova detrazione del 19%. In particolare, a partire dal periodo d´imposta in corso al 31.12.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore di studenti (anche maggiorenni) a cui sia stato diagnosticato il disturbo specifico dell´apprendimento (DSA) per l´acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex L. 170/2010) necessari per l´apprendimento, nonché per l´uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini della detrazione è richiesto che un certificato medichi attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell´apprendimento diagnosticato.
Si fa presente che l´Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare un decreto nel quale vengono individuate le modalità attuative per fruire della detrazione.
L´articolo 1, comma 151, Legge n. 107/2015 ha inserito la nuova lettera e-bis) al citato comma 1 dell´articolo 15, Tuir. Contestualmente all´introduzione della nuova lettera e-bis), il comma 151 ha altresì "riscritto" la lettera e) dello stesso articolo 15, successivamente modificata dall´articolo 1, comma 954, L. 208/2015. A seguito di detti interventi, la lettera e) in esame dispone ora che le spese sostenute per la frequenza di:
Il limite massimo di spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 2.633,00.
Per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza è rispettato anche all´interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (lettera i-sexies.01, articolo 15, Tuir).
Considerate al pari delle università pubbliche e private, la detraibilità riguarda anche le spese riferite ad università telematiche, così come chiarito dalla circolare AdE 18/E/2016, alle quali si applicano i limiti del D.M. 23 dicembre 2016.
La circolare AdE 7/E/2017 ha, inoltre, precisato che rientrano nell´ambito oggettivo della detrazione anche le spese sostenute per la frequenza a Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.
Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la circolare AdE 17/E/2015, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria.
Per le spese di istruzione non universitarie, indicate all´articolo 15, comma 1, lettera e-bis e lettera i-octies, è stata chiarita dalla circolare AdE 3/E/2016 la distinzione tra le spese da poter considerare come contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica. Tra queste, oltre alle spese relative a gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all´ampliamento dell´offerta formativa deliberato dagli organi d´istituto, comprende, altresì, la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016 risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l´assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016).
La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare AdE 3/E/2016, chiarisce quelli che sono i criteri per poter distinguere le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali, ammettendo una possibilità di detrazione senza limiti di importo.
La suddetta circolare chiarisce che sono, invece, escluse le spese sostenute per l´acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Mentre la risoluzione AdE 68/E/2016 indica l´esclusione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017 e prevedono che la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 717 euro per l´anno 2017 (di 786 euro per l´anno 2018 e di 800 euro a decorrere dall´anno 2019) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Come indicato dalla circolare AdE 7/E/2017, vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2018.
Occorre sottolineare che la circolare AdE 7/E/2017 non afferma nulla in merito alla detrazione, ovvero se questa spetti esclusivamente ai genitori, oppure no. Il beneficio deve, pertanto, ritenersi spettante a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è un genitore (ad esempio il nonno), fermo restando la condizione di familiare fiscalmente a carico (articolo 15, comma 2, Tuir).
La Legge di Bilancio 2018 inserisce la lettera e-ter) all´articolo 15 del Tuir, introducendo così una nuova detrazione del 19%. In particolare, a partire dal periodo d´imposta in corso al 31.12.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore di studenti (anche maggiorenni) a cui sia stato diagnosticato il disturbo specifico dell´apprendimento (DSA) per l´acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex L. 170/2010) necessari per l´apprendimento, nonché per l´uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini della detrazione è richiesto che un certificato medichi attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell´apprendimento diagnosticato.
Si fa presente che l´Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare un decreto nel quale vengono individuate le modalità attuative per fruire della detrazione.
L´articolo 1, comma 151, Legge n. 107/2015 ha inserito la nuova lettera e-bis) al citato comma 1 dell´articolo 15, Tuir. Contestualmente all´introduzione della nuova lettera e-bis), il comma 151 ha altresì "riscritto" la lettera e) dello stesso articolo 15, successivamente modificata dall´articolo 1, comma 954, L. 208/2015. A seguito di detti interventi, la lettera e) in esame dispone ora che le spese sostenute per la frequenza di:
- università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell´intero importo corrisposto (non è previsto un limite di spesa);
- università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell´importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato per il 2016 dal D.M. 993/2016.
Il limite massimo di spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 2.633,00.
Per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza è rispettato anche all´interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (lettera i-sexies.01, articolo 15, Tuir).
Considerate al pari delle università pubbliche e private, la detraibilità riguarda anche le spese riferite ad università telematiche, così come chiarito dalla circolare AdE 18/E/2016, alle quali si applicano i limiti del D.M. 23 dicembre 2016.
La circolare AdE 7/E/2017 ha, inoltre, precisato che rientrano nell´ambito oggettivo della detrazione anche le spese sostenute per la frequenza a Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.
Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la circolare AdE 17/E/2015, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria.
Fonte: www.ecnews.it