Versamento dell´Iva annuale
12-02-2014 10:14 - IVA
L´IVA dovuta risultante dalla dichiarazione annuale 2014 deve essere versata entro il prossimo 17 marzo 2014 (il 16 marzo cade di domenica): il limite minimo di versamento è pari ad 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
I contribuenti possono procedere al pagamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre.
Sull´importo delle rate successive alla prima è dovuto l´interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (art. 5 del decreto 21 maggio 2009): pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell´0,66%, la quarta dell´0,99% e così via.
Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, il versamento dell´IVA annuale può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d´interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
I termini di versamento possono pertanto differire a seconda la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o unificata: il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell´IVA annuale entro il 16 marzo (per il 2014 17 marzo), salva la possibilità di rateizzare l´importo, quello tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata può effettuare il versamento dell´IVA annuale:
-in un´unica soluzione entro il 16 marzo;
-in un´unica soluzione entro la scadenza del modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
-rateizzando l´importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l´ammontare di ogni rata successiva alla prima;
-rateizzando l´importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l´importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l´importo di ogni rata successiva alla prima.
Per la definizione delle scadenze del modello Unico cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell´IVA annuale in caso di dichiarazione presentata in forma unificata, si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.
Persone fisiche e società di persone devono effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute entro il 16 giugno dell´anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, con possibilità di differirlo entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno con una maggiorazione dello 0,40%.
Di conseguenza il versamento dell´IVA annuale relativa al 2013 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l´importo):
entro il 17 marzo senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi
dal 18 marzo al 16 aprile con la maggiorazione dello 0,40%
dal 17 aprile al 16 maggio con la maggiorazione dello 0,80%
dal 17 maggio al 16 giugno con la maggiorazione dello 1,20%
dal 17 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% sull´importo maggiorato del 1,20%
Per i soggetti Ires l´individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell´esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
Da ultimo, nel caso il cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l´approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l´approvazione doveva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Infine, nel caso di omesso o insufficiente versamento dell´Iva, tanto con riferimento all´Iva risultante dalla dichiarazione annuale che a quella relativa alle liquidazioni periodiche, è possibile la regolarizzazione attraverso l´istituto del ravvedimento operoso (art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997), versando l´imposta o la maggior imposta, gli interessi legali e la sanzione, così determinata:
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione:
1. o fino al 14° giorno, sanzione pari allo 0,2% giornaliero
2. o dal 15° al 30° giorno, sanzione pari al 3% entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione relativa all´anno nel corso del quale la violazione è commessa: sanzione pari ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75%.
I contribuenti possono procedere al pagamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre.
Sull´importo delle rate successive alla prima è dovuto l´interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (art. 5 del decreto 21 maggio 2009): pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell´0,66%, la quarta dell´0,99% e così via.
Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, il versamento dell´IVA annuale può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d´interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
I termini di versamento possono pertanto differire a seconda la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o unificata: il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell´IVA annuale entro il 16 marzo (per il 2014 17 marzo), salva la possibilità di rateizzare l´importo, quello tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata può effettuare il versamento dell´IVA annuale:
-in un´unica soluzione entro il 16 marzo;
-in un´unica soluzione entro la scadenza del modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
-rateizzando l´importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l´ammontare di ogni rata successiva alla prima;
-rateizzando l´importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l´importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l´importo di ogni rata successiva alla prima.
Per la definizione delle scadenze del modello Unico cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell´IVA annuale in caso di dichiarazione presentata in forma unificata, si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.
Persone fisiche e società di persone devono effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute entro il 16 giugno dell´anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, con possibilità di differirlo entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno con una maggiorazione dello 0,40%.
Di conseguenza il versamento dell´IVA annuale relativa al 2013 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l´importo):
entro il 17 marzo senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi
dal 18 marzo al 16 aprile con la maggiorazione dello 0,40%
dal 17 aprile al 16 maggio con la maggiorazione dello 0,80%
dal 17 maggio al 16 giugno con la maggiorazione dello 1,20%
dal 17 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% sull´importo maggiorato del 1,20%
Per i soggetti Ires l´individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell´esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
Da ultimo, nel caso il cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l´approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell´esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l´approvazione doveva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell´esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Infine, nel caso di omesso o insufficiente versamento dell´Iva, tanto con riferimento all´Iva risultante dalla dichiarazione annuale che a quella relativa alle liquidazioni periodiche, è possibile la regolarizzazione attraverso l´istituto del ravvedimento operoso (art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997), versando l´imposta o la maggior imposta, gli interessi legali e la sanzione, così determinata:
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione:
1. o fino al 14° giorno, sanzione pari allo 0,2% giornaliero
2. o dal 15° al 30° giorno, sanzione pari al 3% entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione relativa all´anno nel corso del quale la violazione è commessa: sanzione pari ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75%.
Fonte: ecnews.it