Comunicazione dati Iva 2014, invio entro il 28 febbraio
05-02-2014 11:21 - IVA
Entro il 28 febbraio, i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, sono tenuti ad inviare la comunicazione dati Iva. L'unica modalità di trasmissione consentita è quella telematica.
Il contribuente deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2013, per determinare l'IVA dovuta o a credito, senza prendere in considerazione, però, le eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio. Tali elementi dovranno, infatti, essere indicati in sede di dichiarazione IVA annuale in quanto attinenti esclusivamente alla fase di liquidazione definitiva del tributo. Si ricorda, infatti, che la comunicazione non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l'imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva.
Esoneri
Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
•I contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intra UE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
•I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
•Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
•Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
•I soggetti passivi UE che nel 2013 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;
•I soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
•I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
•I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia:
gli organi e le amministrazioni dello Stato;
i comuni;
i consorzi tra enti locali;
le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
le comunità montane;
le province e le regioni;
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
ogli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
•I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
•Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
•I contribuenti che si avvalgono del "nuovo" regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
•I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Modalità di presentazione
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
L'intermediario abilitato deve:
•rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel frontespizio della comunicazione;
•rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
•conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici , per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Cosa succede in caso di omissione
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
•I contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intra UE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
•I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
•Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
•Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
•I soggetti passivi UE che nel 2013 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;
•I soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
•I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
•I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia:
gli organi e le amministrazioni dello Stato;
i comuni;
i consorzi tra enti locali;
le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
le comunità montane;
le province e le regioni;
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
ogli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
•I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
•Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
•I contribuenti che si avvalgono del "nuovo" regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
•I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Modalità di presentazione
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
L'intermediario abilitato deve:
•rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel frontespizio della comunicazione;
•rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
•conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici , per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Cosa succede in caso di omissione
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Fonte:
Fisco e tasse