Scheda carburante
Scheda carburante
scritto da Davide Soletta il 05-02-2013 14:45
SCHEDA CARBURANTE
Regime cartaceo
La scheda carburante è un documento cartaceo che sostituisce la fatture e che serve per rilevare l´iva da detrarre e il costo da dedurre in relazione agli acquisti di carburante da parte del contribuente.
Per essere valido fiscalmente il suo contenuto deve essere conforme a quanto stabilito dal D.p.r. 444/97, ossia deve contenere:
- gli estremi del soggetto passivo al quale è riferito il veicolo (nome, cognome, domicilio fiscale, partita iva);
- gli estremi di individuazione del veicolo (targe o numero di telaio);
- i chilometri e il mese di riferimento.
L´esercente l´impianto di distribuzione deve indicare per ciascun rifornimento:
- l´importo della benzina rifornita al lordo dell´iva;
- gli estremi del proprio impianto (ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore, ubicazione dell´impianto ecc.) anche semplicemente con un timbro;
- la firma di convalida apposta sul timbro (elemento determinante ai fini della validità fiscale!).
Scarica qui la scheda carburante.
Regime elettronico
Il D.l 70/2011 ha consentito di evitare l´uso della scheda carburante per i contribuenti che acquistano la benzina ecslusivamente mediante utilizzo di carta di credito, di debito o prepagata. La carta elettronica deve essere intestata al soggetto che esercita l´attività economica e può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti. Gli elementi risultanti dall´estratto conto bancario (data e soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento, ammontare del corrispettivo) sono sufficienti ad individuare l´acquisto.
L´Agenzia delle Entrate, durante TELEFISCO 2013 ,ha chiarito che il passaggio dal regime cartaceo al regime elettronico può avvenire anche in corso d´anno (purchè divenga l´unica modalità di contabilizzazione dei rifornimenti fino alla fine del periodo d´imposta) e il momento più opportuno è quello relativo alla chiusura del periodo infrannuale di liquidazione. Il Dl 70/2011 aveva creato non pochi problemi di interpretazione. Infatti non essendo consentito l´uso simultaneo di entrambi i regimi si poteva dedurre che se il contribuente avesse pagato in contanti i rifornimenti sarebbe stato legato esclusivamente all´utilizzo della scheda carburante fino alla fine dell´anno visto che il decreto parla di acquisti effettuati "esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepoagate". Invece L´Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione meno letterale e maggiormente flessibile per il contribuente.
Regime cartaceo
La scheda carburante è un documento cartaceo che sostituisce la fatture e che serve per rilevare l´iva da detrarre e il costo da dedurre in relazione agli acquisti di carburante da parte del contribuente.
Per essere valido fiscalmente il suo contenuto deve essere conforme a quanto stabilito dal D.p.r. 444/97, ossia deve contenere:
- gli estremi del soggetto passivo al quale è riferito il veicolo (nome, cognome, domicilio fiscale, partita iva);
- gli estremi di individuazione del veicolo (targe o numero di telaio);
- i chilometri e il mese di riferimento.
L´esercente l´impianto di distribuzione deve indicare per ciascun rifornimento:
- l´importo della benzina rifornita al lordo dell´iva;
- gli estremi del proprio impianto (ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore, ubicazione dell´impianto ecc.) anche semplicemente con un timbro;
- la firma di convalida apposta sul timbro (elemento determinante ai fini della validità fiscale!).
Scarica qui la scheda carburante.
Regime elettronico
Il D.l 70/2011 ha consentito di evitare l´uso della scheda carburante per i contribuenti che acquistano la benzina ecslusivamente mediante utilizzo di carta di credito, di debito o prepagata. La carta elettronica deve essere intestata al soggetto che esercita l´attività economica e può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti. Gli elementi risultanti dall´estratto conto bancario (data e soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento, ammontare del corrispettivo) sono sufficienti ad individuare l´acquisto.
L´Agenzia delle Entrate, durante TELEFISCO 2013 ,ha chiarito che il passaggio dal regime cartaceo al regime elettronico può avvenire anche in corso d´anno (purchè divenga l´unica modalità di contabilizzazione dei rifornimenti fino alla fine del periodo d´imposta) e il momento più opportuno è quello relativo alla chiusura del periodo infrannuale di liquidazione. Il Dl 70/2011 aveva creato non pochi problemi di interpretazione. Infatti non essendo consentito l´uso simultaneo di entrambi i regimi si poteva dedurre che se il contribuente avesse pagato in contanti i rifornimenti sarebbe stato legato esclusivamente all´utilizzo della scheda carburante fino alla fine dell´anno visto che il decreto parla di acquisti effettuati "esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepoagate". Invece L´Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione meno letterale e maggiormente flessibile per il contribuente.
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