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Nuova tassazione Irpef degli immobili nel 730 e Unico

03-04-2014 10:32 - IRPEF
Le dichiarazioni dei redditi sono oramai alle porte e, in tema di redditi dei fabbricati può essere utile mettere in evidenza l´impatto sulla tassazione irpef degli immobili alla luce delle novità normative che hanno interessato la disciplina dell´Imu nel corso dell´anno.

Come precisato infatti anche nelle istruzioni alla compilazione sia del modello 730/2014 che del modello Unico persone fisiche 2014, in linea generale, l´Imu sostituisce l´Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d´uso gratuito, mentre nel caso in cui gli immobili risultino locati saranno soggetti sia ad Imu che ad Irpef.

Tuttavia a seguito di alcune modifiche normative relative alla disciplina dell´Imu, per la corretta determinazione del reddito complessivo del contribuente e per il calcolo della corretta tassazione Irpef bisogna prestare attenzione ad alcune situazioni, anche in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, che possono determinare l´assoggettamento ad Irpef anche per immobili non locati.

A livello normativo infatti si ricorda che:

-il D.L. 102/2013 ha disposto l´abolizione della prima rata dell´acconto Imu 2013 relativa all´ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-il D.L. 133/2013 ha confermato l´abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata Imu 2013 per alcune tipologie di immobili, tra i quali l´abitazione principale; per tali immobili è stato tuttavia confermato l´obbligo del versamento a conguaglio della cosiddetta "Mini Imu", corrispondente al 40% della differenza tra l´Imu calcolata utilizzando l´aliquota 2013 deliberata dal Comune e quella calcolata con l´aliquota base (pari al 4‰ per l´abitazione principale).

Pertanto, per la corretta compilazione del quadro B del modello 730/2014 o del quadro RB del modello Unico PF bisogna tener conto delle varie situazioni che si possono determinare.

Se per l´anno 2013 l´immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze non ha scontato l´Imu, il relativo reddito (rendita catastale rivalutata del 5% ed eventualmente rapportata alla percentuale ed ai giorni di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

E´ tuttavia prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari all´ammontare della rendita catastale rivalutata dell´unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. L´immobile quindi, pur concorrendo alla determinazione del reddito complessivo non sarà assoggettato ad Irpef.

Per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze quali ad esempio:

-abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso");

-abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell´Imu (immobili di contribuenti appartenenti al comparto sicurezza o assimilati, o se il comune ne ha deliberato l´esenzione le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta);

-abitazioni per le quali risulta dovuta la cd. "Mini Imu";

i relativi redditi (rendita catastale rivalutata del 5% ed eventualmente rapportata alla percentuale ed ai giorni di possesso), avendo scontato l´Imu non sono soggetti ad Irpef e addizionali.

Tale circostanza dovrà essere evidenziata nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Unico persone fisiche 2014 indicando il codice "2" nella colonna 12 "Casi particolari IMU":
Infine, l´art. 1 comma 717 della Legge 147/2013 ha introdotto un´ulteriore ipotesi di deroga alla regola generale dell´effetto sostitutivo Imu/Irpef stabilendo che:

"il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l´immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all´Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell´Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%".

Tale disposizione normativa, in vigore già per l´anno 2013, comporta che un immobile non locato tenuto a disposizione del contribuente nello stesso comune dove si trova l´abitazione principale (indipendentemente dalla sua classificazione catastale) concorre sempre alla determinazione del reddito complessivo (nel limite del 50%): per identificare tale situazione nella colonna 12 del quadro B (in caso di 730) o del quadro RB (in caso di modello Unico), "Casi particolari IMU" è stato inserito il nuovo codice "3".

Ad esempio, nel caso in cui un contribuente residente nel comune di Trieste possieda:

-un immobile adibito ad abitazione principale (categoria catastale A2) con rendita catastale pari ad € 400 (per il quale non è dovuta l´Imu);

-un immobile tenuto a disposizione con rendita catastale pari ad € 700 (per il quale è dovuta l´Imu);

il reddito complessivo sarà pari ad euro 910 (euro 420 pari alla rendita catastale rivalutata relativa all´abitazione principale ed euro 490 pari alla rendita catastale rivalutata dell´immobile a disposizione aumentata di un terzo e ridotta del 50%); al contribuente spetta la deduzione per abitazione principale pari alla rendita catastale rivalutata (euro 420), pertanto il reddito imponibile da assoggettare ad irpef sarà pari ad euro 490.



Fonte: ecnews.it
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