Chi può presentare il 730/2014
09-04-2014 10:23 - IRPEF
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all´estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all´anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
al sostituto d´imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d´imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d´imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell´anno 2013 al mese di giugno dell´anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d´imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all´estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Mod. 730 dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d´imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d´imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato", nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d´imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all´estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all´anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
al sostituto d´imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d´imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d´imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell´anno 2013 al mese di giugno dell´anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d´imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all´estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Mod. 730 dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d´imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d´imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato", nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d´imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
Fonte:
Davide Soletta