Entro il 28 febbraio invio della comunicazione dati Iva 2013
08-02-2013 10:04 - IVA
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i contribuenti devono presentare una comunicazione dei dati iva riferita all´anno precedente: in tal modo il legislatore ha voluto garantire il rispetto dell´obbligo comunitario in base al quale la dichiarazione iva dovrebbe essere presentata entro 2 mesi dalla scadenza del periodo fiscale di riferimento.
Quest´obbligo è stato assolto per la prima volta a febbraio 2003, relativamente al periodo d´imposta 2002.
L´omissione della comunicazione o l´invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l´applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
In tale comunicazione il contribuente deve indicare:
-l´ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell´IVA;
-l´ammontare delle operazioni intracomunitarie;
-l´ammontare delle operazioni esenti e non imponibili;
-l´imponibile e l´imposta relativa alle operazioni in oro e argento effettuate senza il pagamento dell´IVA;
-l´imposta esigibile e l´imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Tale comunicazione non ha, pertanto, effetto dichiarativo, in quanto il contribuente non procede all´autodeterminazione dell´imposta che avverrà, invece, per il tramite della dichiarazione annuale.
Obbligati alla suddetta comunicazione sono tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se nell´anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ai sensi dell´art. 8bis del D.P.R. 322/98 sono invece esonerati:
-i contribuenti che nell´anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
-i contribuenti esonerati dall´obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, da specifiche norme:
•i produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d´affari non superiore a 7000 euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;
•gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72, esonerati dagli adempimenti iva ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l´applicazione dell´iva nei modi ordinari;
•le imprese individuali che hanno dato in affitto l´unica azienda e che nel 2012 hanno esercitato altra attività rilevante ai fini iva;
•i soggetti passivi UE che nel 2012 nell´ipotesi ex art. 44,
comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell´IVA;
•i soggetti che hanno esercitato l´opzione per l´applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/91 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell´esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
•i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia per l´assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d´imposta o residenti in Italia o in altro Stato membro.
-i soggetti di cui all´art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè: gli organi ed amministrazioni dello Stato, i Comuni e i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori dei demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni;
-i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
-le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d´affari inferiore o uguale a 25.000,00 euro.
-I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale iva entro il 28 febbraio.
La comunicazione deve essere presentata, tramite un apposito modello approvato con provvedimento dell´Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica. E´ pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione. La trasmissione telematica, come per la dichiarazione, può essere effettuata direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.
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Quest´obbligo è stato assolto per la prima volta a febbraio 2003, relativamente al periodo d´imposta 2002.
L´omissione della comunicazione o l´invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l´applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
In tale comunicazione il contribuente deve indicare:
-l´ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell´IVA;
-l´ammontare delle operazioni intracomunitarie;
-l´ammontare delle operazioni esenti e non imponibili;
-l´imponibile e l´imposta relativa alle operazioni in oro e argento effettuate senza il pagamento dell´IVA;
-l´imposta esigibile e l´imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Tale comunicazione non ha, pertanto, effetto dichiarativo, in quanto il contribuente non procede all´autodeterminazione dell´imposta che avverrà, invece, per il tramite della dichiarazione annuale.
Obbligati alla suddetta comunicazione sono tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se nell´anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ai sensi dell´art. 8bis del D.P.R. 322/98 sono invece esonerati:
-i contribuenti che nell´anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
-i contribuenti esonerati dall´obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, da specifiche norme:
•i produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d´affari non superiore a 7000 euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72;
•gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72, esonerati dagli adempimenti iva ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l´applicazione dell´iva nei modi ordinari;
•le imprese individuali che hanno dato in affitto l´unica azienda e che nel 2012 hanno esercitato altra attività rilevante ai fini iva;
•i soggetti passivi UE che nel 2012 nell´ipotesi ex art. 44,
comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell´IVA;
•i soggetti che hanno esercitato l´opzione per l´applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/91 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell´esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
•i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia per l´assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d´imposta o residenti in Italia o in altro Stato membro.
-i soggetti di cui all´art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè: gli organi ed amministrazioni dello Stato, i Comuni e i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori dei demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni;
-i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
-le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d´affari inferiore o uguale a 25.000,00 euro.
-I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale iva entro il 28 febbraio.
La comunicazione deve essere presentata, tramite un apposito modello approvato con provvedimento dell´Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica. E´ pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione. La trasmissione telematica, come per la dichiarazione, può essere effettuata direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.
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Fonte: Davide Soletta