26 Dicembre 2024
visibility
News
percorso: Home > News > IVA

Dichiarazione IVA autonoma entro febbraio con doppio vantaggio

28-01-2013 13:45 - IVA
I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio potranno utilizzare in compensazione il credito IVA 2012, se superiore a 5.000 euro, già dal 16 marzo 2013 e saranno altresì esonerati dall´obbligo della comunicazione annuale dati IVA


Per effetto delle nuove restrizioni sulla compensazione dei crediti IVA previste dal D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali), dal 1° aprile 2012 non è più possibile utilizzare in compensazione un credito IVA (annuale o infrannuale) superiore a 5.000 euro "liberamente", ma occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA (in precedenza, il tetto di credito IVA oltre il quale scattavano queste regole era fissato a 10.000 euro - art. 10, D.L. n. 78/2009).
Considerando che alla data del 1° aprile 2012 molte dichiarazioni IVA (relative al 2011) erano già state presentate, il primo vero "test" della riduzione del limite a 5.000 euro si avrà relativamente all´utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 e al modello IVA 2013 (periodo d´imposta 2012), da poco disponibile nella sua versione definitiva approvata dal provvedimento dell´Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.



Le nuove regole sulla compensazione del credito IVA


Il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8) ha previsto un´ulteriore restrizione delle regole di compensazione dei crediti IVA, abbassando da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa a quell´anno. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate:
- i crediti IVA fino a € 5.000, possono essere compensati liberamente anche dal 1° gennaio;
- i crediti IVA superiori a € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale ovvero dell´istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
- i crediti IVA superiori a € 15.000 (e fino, naturalmente, al limite massimo compensabile di € 516.456,90), per poter essere compensati, devono anche essere accompagnati da: visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati (responsabili dell´assistenza fiscale dei Caf-Imprese, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari);
in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.


La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può avvenire tramite home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Le regole riguardano solo la compensazione c.d. "orizzontale", ovvero l´utilizzo del credito IVA per compensare altre imposte, contributi e premi dovuti. Non riguarda, invece, la compensazione "interna" o "verticale", cioè la compensazione "IVA da IVA".

Da quanto sopra, si evince che il contribuente che intenda utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro, se presenta la dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio, potrà effettuare la compensazione già dal 16 marzo 2013.
A tal fine, il legislatore ha previsto che i contribuenti che abbiano interesse ad "anticipare" il momento della compensazione potranno sempre e comunque (anche chi presenta normalmente la dichiarazione IVA in forma unificata) presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio.


L´esonero dalla comunicazione annuale dati IVA


L´art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 78/2009, prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio sono esonerati dall´obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
Di conseguenza, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA 2013 dal 1° al 28 febbraio 2013, oltre ad avere il vantaggio di poter eventualmente utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro già dal 16 marzo 2013, otterrà anche l´ulteriore vantaggio dell´esonero dall´obbligo di comunicazione annuale dati IVA.


Fonte: Erario Anna Eleonora da FISCO e TASSE
Ufficio autorizzato Caf CGN
News
AGRITURISMO
15-11-2018 17:48 Fonte: www.ecnews.it - AGRICOLTURA
Responsabilità e dichiarazione precompilata
29-08-2018 16:54 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
LE DETRAZIONI PER LE SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
11-04-2018 17:19 Fonte: www.ecnews.it - IRPEF
L´applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi
12-03-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
NUOVO CALENDARIO FISCALE 2018
06-02-2018 16:34 Fonte: www.ecnews.it - NEWS GENERICHE
ALIQUOTE IVA 2018
16-01-2018 16:13 Fonte: www.ecnews.it - IVA
IVA COMMERCIO ELETTRONICO
[]
VADEMECUM DEL MEDICO PROFESSIONISTA
[]
TheSpider.it - web directory italiana
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
[]

La cartella esattoriale
[]
SPESE MANUTENZIONE ART. 102 TUIR
[]
Regime supersemplificato
[]
Segnalato sulla Directory Yoweb.it
Iva per cassa
[]
Scheda carburante
[]
SUPERBOLLO
[]
Modulistica
[]
L´esperto risponde
[]
Scadenziario
keyboard_arrow_left
Dicembre 2024
keyboard_arrow_right
calendar_view_month calendar_view_week calendar_view_day
Dicembre 2024
L M M G V S D
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh

cookie