TARES e IMU, nuovi chiarimenti del Mef
02-05-2013 15:49 - TARES
Con la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 il Ministero dell´Economia e delle Finanze fornisce importanti chiarimenti in merito all´applicazione delle disposizioni recate dall´art. 10 del D. L. n. 35 dell´8 aprile 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e di imposta municipale propria (IMU).
In materia di TARES, il Ministero dell´Economia e delle Finanze, con la circolare n. 1/DF/2013 ricorda le novità contenute nell´art. 10 del D.L. n. 35/2013, che riconosce ai comuni, per l´anno 2013, il potere di determinare il numero delle rate e la scadenza delle stesse. In mancanza della delibera del comune il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio dovrà avvenire entro luglio, mentre l´ultima rata della TARES avrà come scadenza ottobre 2013. Per il pagamento delle prime due rate i comuni possono consentire ai contribuenti di utilizzare i modelli di pagamento dello scorso anno relativi alla Tarsu, alla Tia 1 o alla Tia 2. Resta fermo che l´ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES, maggiorata del previsto 0,30 euro per metro quadrato. La circolare sancisce che tale maggiorazione è riservata allo Stato. L´ultima rata va pagata solo con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la TARES.
Per quanto riguarda, invece, l´IMU, la circolare chiarisce che il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, entro il 30 giugno dell´anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell´imposta, risponde alla logica di non frammentare eccessivamente l´inoltro delle denunce. In aggiunta, la circolare avvisa che, per le violazioni concernenti l´anno di imposta 2012, acquista vigore l´istituto del ravvedimento di cui all´art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997. Infine, un accenno agli obblighi degli enti locali sulle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché sui regolamenti Imu. Infatti, a decorrere dall´anno 2013, tali atti devono essere inviati telematicamente per la pubblicazione nell´apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Mef, che ha effetti costitutivi. Per quanto riguarda i versamenti Imu, i contribuenti dovranno avere riguardo alla pubblicazione degli atti: per la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; per la seconda rata, alla data del 16 novembre.
Per quanto riguarda, invece, l´IMU, la circolare chiarisce che il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, entro il 30 giugno dell´anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell´imposta, risponde alla logica di non frammentare eccessivamente l´inoltro delle denunce. In aggiunta, la circolare avvisa che, per le violazioni concernenti l´anno di imposta 2012, acquista vigore l´istituto del ravvedimento di cui all´art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997. Infine, un accenno agli obblighi degli enti locali sulle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché sui regolamenti Imu. Infatti, a decorrere dall´anno 2013, tali atti devono essere inviati telematicamente per la pubblicazione nell´apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Mef, che ha effetti costitutivi. Per quanto riguarda i versamenti Imu, i contribuenti dovranno avere riguardo alla pubblicazione degli atti: per la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; per la seconda rata, alla data del 16 novembre.
Fonte: Agenzia delle Entrate