Srl a un euro senza limiti di età
02-09-2013 16:20 - NEWS GENERICHE
Nessun limite di età per poter costituire una srl semplificata, abrogazione delle srl a capitale ridotto.
È quanto si prevede, fra l´altro, nel decreto legge n. 76 del 28 giugno, c.d. DL Lavoro (in Gazzetta Ufficiale n. 150 di ieri) in merito alle nuove forme societarie introdotte nel nostro ordinamento lo scorso anno.
Le novità del decreto lavoro
Con una modifica al comma 1 dell´art. 2463-bis c.c. viene previsto che la srl semplificata possa essere costituita da soci persone fisiche senza che detti soci debbano necessariamente avere un´età inferiore a 35 anni.
Con l´abrogazione del comma 4° dello stesso articolo viene, contestualmente, eliminato il divieto di cedere quote a soggetti over trentacinquenni.
Una modifica al punto 6 del comma 2 elimina, poi, l´obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci.
A questo punto, le differenze fra società semplificate e società a capitale ridotto sarebbero state davvero effimere e quindi queste ultime vengono completamente espunte nel nostro ordinamento con la completa abrogazione dei primi quattro commi dell´art. 44 del d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134 dello scorso 7 Agosto.
La situazione vigente
Tutti gli emendamenti ed abrogazioni sopra evidenziati portano alle seguenti conseguenze:
1) non esistono più le società a capitale ridotto e quelle già costituite presso il registro delle imprese vengono ridenominate ex-lege "Società a responsabilità limitata semplificate";
2) tutte le srl "minori" (giovanili o meno) godranno degli sconti in merito ai diritti di segreteria e l´imposta di bollo e se verranno costituite con utilizzo degli statuti standard non saranno tenute a pagare le spese notarili;
3) le srl semplificate, come le ordinarie, potranno nominare amministratori soggetti diversi dai soci purché ciò sia previsto nell´ambito dell´atto costitutivo (art. 2475 c.c.);
4) sarà sempre ammissibile l´alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età purché gli stessi siano persone fisiche.
Tali modifiche (che peraltro riportano le disposizioni sul diritto societario nell´alveo del codice civile), appaiono da valutare positivamente, sia nell´ottica di una semplificazione del sistema (peraltro ora più vicino a quello di altri stati europei) sia in merito ai risparmi costitutivi che ora prescindono dall´età dei soci e quindi vengono concessi erga omnes.
Questi ultimi, tuttavia, appaiono, ancora troppo esigui se i tagli non verranno estesi ad ulteriori oneri amministrativi ricorrenti (es. tassa sui libri sociali, oneri per la presentazione del bilancio, diritti camerali) e soprattutto se non verrà prevista una detassazione sulle imprese di nuova costituzione.
È quanto si prevede, fra l´altro, nel decreto legge n. 76 del 28 giugno, c.d. DL Lavoro (in Gazzetta Ufficiale n. 150 di ieri) in merito alle nuove forme societarie introdotte nel nostro ordinamento lo scorso anno.
Le novità del decreto lavoro
Con una modifica al comma 1 dell´art. 2463-bis c.c. viene previsto che la srl semplificata possa essere costituita da soci persone fisiche senza che detti soci debbano necessariamente avere un´età inferiore a 35 anni.
Con l´abrogazione del comma 4° dello stesso articolo viene, contestualmente, eliminato il divieto di cedere quote a soggetti over trentacinquenni.
Una modifica al punto 6 del comma 2 elimina, poi, l´obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci.
A questo punto, le differenze fra società semplificate e società a capitale ridotto sarebbero state davvero effimere e quindi queste ultime vengono completamente espunte nel nostro ordinamento con la completa abrogazione dei primi quattro commi dell´art. 44 del d.l. 83/2012 convertito con legge n. 134 dello scorso 7 Agosto.
La situazione vigente
Tutti gli emendamenti ed abrogazioni sopra evidenziati portano alle seguenti conseguenze:
1) non esistono più le società a capitale ridotto e quelle già costituite presso il registro delle imprese vengono ridenominate ex-lege "Società a responsabilità limitata semplificate";
2) tutte le srl "minori" (giovanili o meno) godranno degli sconti in merito ai diritti di segreteria e l´imposta di bollo e se verranno costituite con utilizzo degli statuti standard non saranno tenute a pagare le spese notarili;
3) le srl semplificate, come le ordinarie, potranno nominare amministratori soggetti diversi dai soci purché ciò sia previsto nell´ambito dell´atto costitutivo (art. 2475 c.c.);
4) sarà sempre ammissibile l´alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età purché gli stessi siano persone fisiche.
Tali modifiche (che peraltro riportano le disposizioni sul diritto societario nell´alveo del codice civile), appaiono da valutare positivamente, sia nell´ottica di una semplificazione del sistema (peraltro ora più vicino a quello di altri stati europei) sia in merito ai risparmi costitutivi che ora prescindono dall´età dei soci e quindi vengono concessi erga omnes.
Questi ultimi, tuttavia, appaiono, ancora troppo esigui se i tagli non verranno estesi ad ulteriori oneri amministrativi ricorrenti (es. tassa sui libri sociali, oneri per la presentazione del bilancio, diritti camerali) e soprattutto se non verrà prevista una detassazione sulle imprese di nuova costituzione.
Fonte:
Italia Oggi