Split payment
14-11-2017 16:35 - NEWS GENERICHE
Ai fini dell´inquadramento dello split payment sotto il profilo oggettivo, occorre tener presente alcuni punti fondamentali.
Il meccanismo si applica:
• alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle A. e società assimilate;
• solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l´altro, l´imposta addebitata all´ente pubblico;
• per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell´ambito della sfera non commerciale che nell´esercizio di attività d´impresa.
La circolare AdE 27/E/2017 ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo split payment non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell´Iva secondo la contabilità di cassa di all´articolo 32-bis del D.L. 83/2012. Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l´applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la regola prioritaria.
Lo split payment, invece, non si applica(va):
• alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
• agli acquisti per i quali l´ente è "debitore d´imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto";
• prima delle modifiche recate dalla Manovra correttiva, alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte;
• alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale o della fattura semplificata;
• alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali;
• alle operazioni rese in favore dei dipendenti della P.A. o società;
• alle operazioni per le quali la P.A. o società acquirente esportatore abituale intende avvalersi della disciplina di cui all´articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972.
Con particolare riferimento all´ultimo punto, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile, quindi, nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente (quindi la P.A. o la società) intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell´imposta, di cui all´articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972.
In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall´esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti.
Così facendo, gli esportatori abituali che già, in considerazione dell´attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria Iva, potranno utilizzare il cd. plafond disponibile e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell´articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972, senza l´annotazione "scissione dei pagamenti".
Fonte: www.ecnews.it