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Sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo: Direttiva di Equitalia

04-02-2013 09:29 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all´art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR); Messaggio Inps del 28.01.2013 n. 1636 e Direttiva Equitalia dell´ 11.01.2013 n. 2

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell´avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia. La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. La nuova disciplina ha dato forza di legge all´iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Il comma 538 dell´art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall´ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l´avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;

- da provvedimento di sgravio emesso dall´ente creditore;

- da sospensione amministrativa (dell´ente creditore) o giudiziale

- da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell´ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell´ente creditore;

- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione dalla notifica dell´atto, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza e ect...) e da un documento di riconoscimento.

Le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell´art. 1, comma 543 della legge di stabilità, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2013. La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, gli adempimenti di cui al comma 539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.


Fonte: Inps
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