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Soglia a 3.000 euro, cosa cambia e cosa ricordare

28-01-2016 17:01 - NEWS GENERICHE
La legge di stabilità 2016, al comma 511, interviene nel comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. 231/07, innalzando la soglia di utilizzo del contante nelle transazioni a 2.999,99 euro, in luogo del limite attualmente vigente (e tale fino al 31 dicembre 2015) di 999,99 euro. Senza entrare in alcuna polemica e non prendendo posizione a favore o sfavore di detta scelta, visto che gli elementi a vantaggio dell’una o dell’altra tesi sono innumerevoli, è bene comunque rammentare quali sono gli aspetti principali che gestiscono l’uso del contante e cosa viene modificato dal legislatore.

Nello specifico, il limite dei pagamenti in contanti 2016 passa a 2.999,99 euro per:

• trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;
• libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

Sostanzialmente viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale.

Resta ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro. Inoltre, dal 2016 il canone di affitto può essere pagato in contanti, in quanto la Legge di Stabilità 2016 ha eliminato l´obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative con strumenti idonei alla tracciabilità dei pagamenti come anche l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando strumenti elettronici.

Sono invece ancorati alla vecchia soglia di 999,99 euro sia gli assegni che le operazioni di money transfer. Per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Quanto agli assegni emessi all’ordine del traente – “a me medesimo” – gli stessi possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane e non possono quindi circolare, indipendentemente dall’importo. Per tali assegni infatti, come precisato dal Mef con circolare 281178/2010, l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. Nel medesimo documento di prassi è inoltre precisato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, essendo la soglia-limite intesa soltanto per il singolo assegno. Pertanto, resta ferma la possibilità di emettere più assegni liberi al di sotto della soglia-limite di € 1.000, anche contemporaneamente, per far fronte ad uno stesso pagamento.

Si rammenta che il trasferimento di contante oltre soglia è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Relativamente alle operazioni frazionate, appare utile richiamare la definizione recata dall’articolo 1 (lettera m) del D.Lgs. 231/2007, secondo cui si ritiene frazionata “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

In termini pratici il valore dell’operazione va inteso come valore complessivamente da trasferire e pertanto sono irregolari tutti i trasferimenti artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. In ogni caso, come chiarito dal Mef con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione. Lo stesso ministero con la nota del 12 giugno 2008 ha chiarito che nel caso di più trasferimenti, ognuno di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non si realizza alcun cumulo qualora il frazionamento:

• risulta connaturato all’operazione stessa (contratto di somministrazione);
• ovvero è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale.

Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che resta fermo il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto normativo (parere 1504/95 del Consiglio di Stato). Risulta pertanto ammissibile il pagamento di una fattura per 6 mila euro qualora il contratto preveda tre rate da 2 mila euro con rimesse a 30, 60 e 90, ovvero il pagamento di un’autovettura per 10 mila euro con cinque rate in contanti da 2 mila euro ognuna.

Non mutano, infine, gli adempimenti che devono essere effettuati dai destinatari della normativa antiriciclaggio (es. intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all’utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore. Detti soggetti, entro 30 giorni, devono comunicare le infrazioni:

• al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli adempimenti previsti dall’art. 14, L. 689/1981;
• e alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando un cliente effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo pari o superiore ad euro 3.000 e ciò risulti al consulente che tiene la contabilità. I 30 giorni indicati dal citato articolo 51 decorrono dal momento in cui il professionista è venuto a conoscenza (ad esempio registrazione in contabilità) della violazione. Il rischio, in questo caso, è incappare nelle misure sanzionatorie previste dalla legge. Infatti, in caso di omessa comunicazione, il professionista è destinatario di una sanzione diretta di tipo amministrativo, variabile dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con una sanzione minima di 3.000 euro. Circostanza dunque assolutamente da evitare, posto che a tale violazione non è applicabile l’oblazione, così come previsto dall’articolo 60, comma 2 del D.lgs. 231/2007. La vigilanza su tali circostanze deve rimanere elevata, peraltro anche in questi ultimi giorni, atteso che in materia non è nemmeno pacifica l’eventuale applicazione nell’ottica del favor rei della nuova soglia. La giurisprudenza della Cassazione, nel passato, si è mostrata contraria e dunque è opportuno continuare a rispettare l’attuale limite fino alla fine dell’anno, invitando i clienti ad avere comportamenti virtuosi anche per il futuro.



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