Scatta l´aumento dell´Iva al 22%; Comunicato Stampa dell´Agenzia delle Entrate del 30.09.2013
01-10-2013 15:36 - IVA
L´Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull´applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.
L´articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall´art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l´aumento dell´aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già dal 01/10/2013, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l´aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all´aumento dell´aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti (vedi allegato).
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell´Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
- il 27 dicembre (scadenza versamento acconto iva) per chi opera in liquidazione mensile per i periodi di fatturazione di ottobre e novembre;
- il 16 marzo (scadenza liquidazione annuale) per chi opera in liquidazione mensile per le fatture emesse il mese di dicembre.
- il 16 marzo per chi opera in liquidazione trimestrale, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell´articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
L´articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall´art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l´aumento dell´aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già dal 01/10/2013, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l´aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all´aumento dell´aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti (vedi allegato).
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell´Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
- il 27 dicembre (scadenza versamento acconto iva) per chi opera in liquidazione mensile per i periodi di fatturazione di ottobre e novembre;
- il 16 marzo (scadenza liquidazione annuale) per chi opera in liquidazione mensile per le fatture emesse il mese di dicembre.
- il 16 marzo per chi opera in liquidazione trimestrale, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell´articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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