Regime supersemplificato
Regime degli ex minimi
scritto da Davide Soletta il 29-12-2012 15:49
Chi, dal 1° gennaio 2012 si è trovato nelle condizioni di dover lasciare il regime agevolato dei minimi (sia perchè ha cominciato l´attività prima del 2008 sia perchè non ha rispettato le nuove condizioni di accesso al regime previste dall´articolo 27 del D.L. 98/2011, ovvero ha oltrepassato i limiti dimensionali previsti dalla "vecchia" disciplina del regime) ha potuto, senza necessità di alcuna opzione, passare ad una sorta di regime super-semplificato.
Obblighi:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
Esoneri:
- esonero dall´obbligo di conservazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell´imposta sul valore aggiunto;
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva; il versamento dell´iva andrà fatto annualmente.
- esenzione dall´Irap.
Trovano applicazione ai fini del calcolo dell´irpef, le consuete regole di determinazione del reddito d´impresa e di lavoro autonomo, nonchè le aliquote ordinarie.
Obblighi:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
Esoneri:
- esonero dall´obbligo di conservazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell´imposta sul valore aggiunto;
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva; il versamento dell´iva andrà fatto annualmente.
- esenzione dall´Irap.
Trovano applicazione ai fini del calcolo dell´irpef, le consuete regole di determinazione del reddito d´impresa e di lavoro autonomo, nonchè le aliquote ordinarie.
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