Pubblicato il decreto sull´IMU, con alcune sorprese
02-09-2013 11:04 - IMU
Salta per ora la deducibilità al 50% dalle imposte sui redditi dell´IMU pagata da imprese e professionisti
E´ stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto il D.L. n. 102/2013, che conferma l´esclusione dal pagamento della prima rata dell´Imu relativa al periodo d´imposta 2013. Non devono pagare la rata le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall´impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall´IMU fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. Già a partire dal periodo d´imposta 2013, infine, la cedolare secca sugli affitti con contratti "a canone concordato" sarà ridotta dal 19% al 15%.
Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall´Ires e dall´Irpef dell´IMU pagata da imprese e professionisti. Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l´anno 2013, con un´ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.
Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall´Ires e dall´Irpef dell´IMU pagata da imprese e professionisti. Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l´anno 2013, con un´ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.
Fonte: Fisco e Tasse