Prorogati all´8 luglio 2013 i versamenti delle imposte per i contribuenti con studi di settore
14-06-2013 10:21 - IRPEF
Slittano dal 17 giugno all´8 luglio i versamenti delle imposte che emergono dall´Unico e dall´Irap 2013; Comunicato Mef del 13.06.2013, n. 94
Prorogato all´8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall´esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l´imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l´Irpef e l´Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l´imposta sul valore degli immobili situati all´estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all´estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l´8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall´1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l´8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall´1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Fonte: Ministero dell´Economia e delle Finanze