Nuovo redditometro: illegittimo per la CTP di Reggio Emilia, ma l´Agenzia ribatte
22-04-2013 16:03 - ACCERTAMENTO SINTETICO
Per la CTP di Reggio Emilia, il nuovo redditometro viola la privacy ed è illegittimo e quindi deve essere disapplicato, ma l´Agenzia controbatte con una nota
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione, con l´innovativa sentenza n. 74.02.13 depositata giovedì 18 aprile, ha affermato l´illegittimità e, quindi, la nullità del decreto 24.12.2012 sul nuovo redditometro, in quanto il decreto sarebbe stato emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria (art. 38 del D.L. n. 78/2010) e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria. Per la suddetta CTP, infatti, il decreto prende in considerazione le spese medie delle famiglie così come stimate dall´Istat, mentre la norma primaria fa riferimento al singolo contribuente. Il decreto, inoltre, prevedendo la raccolta delle informazioni di tutte le spese effettuate dal contribuente, violerebbe la privacy di quest´ultimo e, quindi, l´art. 2 e 13 della Costituzione, oltre che la Carta dei diritti fondamentali della UE (artt. 1, 7 e 8). La CTP, infine, ha affermato la possibilità per il contribuente di sostenere l´applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.
L´Agenzia delle Entrate, tuttavia, con una nota di venerdì 19 aprile, ha ribattuto a questa sentenza, affermando che il nuovo redditometro non viola la privacy, in quanto le informazioni sulle spese del contribuente sono già nella disponibilità dell´Agenzia (es.: informazioni comunicate dallo stesso contribuente in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi) e questa agisce nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di trattamento dati effettuato da parte di soggetti pubblici (non è necessario il consenso dell´interessato, ma la strumentalità delle operazioni di trattamento allo svolgimento delle funzioni istituzionali del soggetto pubblico). Inoltre, il nuovo redditometro non può essere applicato retroattivamente ai periodi d´imposta precedenti al 2009, se più favorevole, come affermato al contrario dalla Ctp di Reggio Emilia, a causa della particolarità della metodologia utilizzata dal nuovo redditometro, che si basa su manifestazioni di spesa e non, come il vecchio, sulla mera disponibilità di determinati beni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione, con l´innovativa sentenza n. 74.02.13 depositata giovedì 18 aprile, ha affermato l´illegittimità e, quindi, la nullità del decreto 24.12.2012 sul nuovo redditometro, in quanto il decreto sarebbe stato emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria (art. 38 del D.L. n. 78/2010) e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria. Per la suddetta CTP, infatti, il decreto prende in considerazione le spese medie delle famiglie così come stimate dall´Istat, mentre la norma primaria fa riferimento al singolo contribuente. Il decreto, inoltre, prevedendo la raccolta delle informazioni di tutte le spese effettuate dal contribuente, violerebbe la privacy di quest´ultimo e, quindi, l´art. 2 e 13 della Costituzione, oltre che la Carta dei diritti fondamentali della UE (artt. 1, 7 e 8). La CTP, infine, ha affermato la possibilità per il contribuente di sostenere l´applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.
L´Agenzia delle Entrate, tuttavia, con una nota di venerdì 19 aprile, ha ribattuto a questa sentenza, affermando che il nuovo redditometro non viola la privacy, in quanto le informazioni sulle spese del contribuente sono già nella disponibilità dell´Agenzia (es.: informazioni comunicate dallo stesso contribuente in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi) e questa agisce nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di trattamento dati effettuato da parte di soggetti pubblici (non è necessario il consenso dell´interessato, ma la strumentalità delle operazioni di trattamento allo svolgimento delle funzioni istituzionali del soggetto pubblico). Inoltre, il nuovo redditometro non può essere applicato retroattivamente ai periodi d´imposta precedenti al 2009, se più favorevole, come affermato al contrario dalla Ctp di Reggio Emilia, a causa della particolarità della metodologia utilizzata dal nuovo redditometro, che si basa su manifestazioni di spesa e non, come il vecchio, sulla mera disponibilità di determinati beni.
Fonte: Agenzia delle Entrate