Nuove norme e semplificazioni nel campo dell´agricoltura.
19-11-2013 09:34 - AGRICOLTURA
E´ questa una delle azioni intraprese dal governo italiano per il rilancio dell´economia nazionale.
La fonte normativa da cui partire per approfondire il tema è l´articolo 30-bis del Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 09/08/2013.
L´articolo 30-bis è rubricato "Semplificazioni in materia agricola" e contiene alcune norme il cui intento è quello di favorire la ripresa dei consumi nel settore agricolo.
Vediamo di cosa si tratta.
Il primo intervento normativo riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli effettuata dallo stesso agricoltore.
L´articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 - recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo - disciplina la vendita dei prodotti agricoli.
Innanzi tutto è consentito agli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli provenienti dalle rispettive aziende agricole, rispettando le disposizioni vigenti in tema di igiene e sanità.
Questo vuol dire che l´imprenditore agricolo può vendere al dettaglio direttamente, senza alcun intermediario, i prodotti agricoli provenienti dalla propria terra. Si faccia l´esempio di un imprenditore agricolo che coltiva ortaggi: questi può vendere direttamente ai propri clienti i frutti del proprio lavoro, ossia gli ortaggi coltivati nelle sue terre.
Gli imprenditori agricoli che, invece, vendono direttamente al dettaglio i frutti della propria terra ma in forma itinerante, i cd. "ambulanti", hanno l´obbligo di darne preventiva comunicazione al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola di produzione.
Gli imprenditori agricoli possono anche vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti agricoli all´interno della propria azienda agricola, su superfici all´aperto appositamente disposte. In questo caso, fermo restando naturalmente l´osservanza delle norme igienico-sanitarie, non è più richiesta la comunicazione di inizio attività. Questa è la novità introdotta dal decreto legge 69/2013.
Stessa semplificazione è prevista per gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici locali.
Gli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i propri prodotti, non in forma itinerante, ma utilizzando aree pubbliche o spazi aperti al pubblico, devono trasmettere la domanda di inizio attività al sindaco del comune in cui si intende esercitare l´attività di vendita.
Il secondo intervento di semplificazione normativa riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli mediante internet.
In questo caso, l´attività di vendita può essere iniziata contestualmente all´invio della comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola.
L´attività di vendita diretta dei prodotti agricoli può riguardare non solo il prodotto originario, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
Infine, altre due semplificazioni, entrambe aventi lo scopo di agevolare il consumo dei prodotti agricoli e quindi stimolare l´economia del settore agricolo.
La prima semplificazione riguarda il consumo immediato dei prodotti agricoli. Questo è consentito purché si svolga nei locali della stessa azienda agricola, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il consumo immediato si traduce, concretamente, nel fatto che il cliente si reca presso l´azienda agricola, ivi acquisti i prodotti agricoli e li consumi lì stesso ma in maniera autonoma. Infatti la norma prevede l´esclusione del servizio assistito di somministrazione.
La seconda semplificazione riguarda i locali destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli. La norma, infatti, prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d´uso dei locali ove si svolge la vendita. Questo, naturalmente, consente all´imprenditore agricolo un notevole risparmio, lì dove il cambio di destinazione d´uso di un locale comporta, normalmente, il dover richiedere la consulenza di un geometra o ingegnere nonché il pagamento di diritti ed oneri.
Inoltre, la vendita diretta dei prodotti agricoli può esercitarsi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati all´attività di vendita.
La fonte normativa da cui partire per approfondire il tema è l´articolo 30-bis del Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 09/08/2013.
L´articolo 30-bis è rubricato "Semplificazioni in materia agricola" e contiene alcune norme il cui intento è quello di favorire la ripresa dei consumi nel settore agricolo.
Vediamo di cosa si tratta.
Il primo intervento normativo riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli effettuata dallo stesso agricoltore.
L´articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 - recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo - disciplina la vendita dei prodotti agricoli.
Innanzi tutto è consentito agli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti agricoli provenienti dalle rispettive aziende agricole, rispettando le disposizioni vigenti in tema di igiene e sanità.
Questo vuol dire che l´imprenditore agricolo può vendere al dettaglio direttamente, senza alcun intermediario, i prodotti agricoli provenienti dalla propria terra. Si faccia l´esempio di un imprenditore agricolo che coltiva ortaggi: questi può vendere direttamente ai propri clienti i frutti del proprio lavoro, ossia gli ortaggi coltivati nelle sue terre.
Gli imprenditori agricoli che, invece, vendono direttamente al dettaglio i frutti della propria terra ma in forma itinerante, i cd. "ambulanti", hanno l´obbligo di darne preventiva comunicazione al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola di produzione.
Gli imprenditori agricoli possono anche vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti agricoli all´interno della propria azienda agricola, su superfici all´aperto appositamente disposte. In questo caso, fermo restando naturalmente l´osservanza delle norme igienico-sanitarie, non è più richiesta la comunicazione di inizio attività. Questa è la novità introdotta dal decreto legge 69/2013.
Stessa semplificazione è prevista per gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici locali.
Gli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i propri prodotti, non in forma itinerante, ma utilizzando aree pubbliche o spazi aperti al pubblico, devono trasmettere la domanda di inizio attività al sindaco del comune in cui si intende esercitare l´attività di vendita.
Il secondo intervento di semplificazione normativa riguarda la vendita diretta dei prodotti agricoli mediante internet.
In questo caso, l´attività di vendita può essere iniziata contestualmente all´invio della comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l´azienda agricola.
L´attività di vendita diretta dei prodotti agricoli può riguardare non solo il prodotto originario, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
Infine, altre due semplificazioni, entrambe aventi lo scopo di agevolare il consumo dei prodotti agricoli e quindi stimolare l´economia del settore agricolo.
La prima semplificazione riguarda il consumo immediato dei prodotti agricoli. Questo è consentito purché si svolga nei locali della stessa azienda agricola, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il consumo immediato si traduce, concretamente, nel fatto che il cliente si reca presso l´azienda agricola, ivi acquisti i prodotti agricoli e li consumi lì stesso ma in maniera autonoma. Infatti la norma prevede l´esclusione del servizio assistito di somministrazione.
La seconda semplificazione riguarda i locali destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli. La norma, infatti, prevede che la vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d´uso dei locali ove si svolge la vendita. Questo, naturalmente, consente all´imprenditore agricolo un notevole risparmio, lì dove il cambio di destinazione d´uso di un locale comporta, normalmente, il dover richiedere la consulenza di un geometra o ingegnere nonché il pagamento di diritti ed oneri.
Inoltre, la vendita diretta dei prodotti agricoli può esercitarsi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati all´attività di vendita.
Fonte: Fisco e Tasse