NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente:
- Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche, come da prospetto alla fine del paragrafo;
- Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € 5.000 lordi;
- Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
- Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00;
- Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o s.r.l. trasparenti;
- Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime:
‐ Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
‐ In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate
- Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività;
- Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
- Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;
Il soggetto forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non detrae l’IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d’imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore
Indicazione in fattura:
”Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015”
Il soggetto forfettario versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta (si applica sempre il criterio di cassa)
Il soggetto forfettario versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in Reverse charge a seguito di integrazione del documento ricevuto.
Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l’ammontare dei redditi stessi.
E’ Stata abolita la norma che nel 2015 disponeva l’abbattimento di 1/3 del reddito nei primi tre anni di attività, è stata sostituita con la riduzione dal 15% al 5% dell’aliquota di imposta nei primi cinque anni dall’avvio della nuova attività.
I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l’eccedenza dal reddito complessivo.
IL PASSAGGIO DA VECCHIO AL NUOVO REGIME
Il contribuente ordinario che nel 2015 aveva ricavi superiori a quelli del forfait, nel 2016 rimane contribuente ordinario. Il contribuente ordinario che nel 2015 aveva ricavi inferiori a quelli forfait, nel 2016 è un contribuente forfettario (con possibile opzione per l’ordinario). Il contribuente minimo che nel 2015 aveva ricavi superiori a quelli del forfait nel 2016 è un contribuente ordinario con possibilità di rimanere nel regime dei minimi. Il contribuente minimo che nel 2015 aveva ricavi inferiori a quelli del forfait nel 2016 è un contribuente forfettario che può optare per l’ordinario o rimanere nel regime dei minimi. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:
- i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;
- i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.
- le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;
- le spese pagate nel periodo d’imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;
- le perdite generatesi in periodi precedenti possono essere utilizzate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente.
Ci sarà la necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili, rimanenze, servizi acquisiti ma non ancora utilizzati e di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente emissione di documenti ad esigibilità differita.
FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME
I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi. L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente. Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge.
I PRO E I CONTRO DEL REGIME:
- Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi
- Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef
- Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituto d’imposta
- La presenza di rilevanti investimenti sui quali l’IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario
- Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche, come da prospetto alla fine del paragrafo;
- Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € 5.000 lordi;
- Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
- Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00;
- Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o s.r.l. trasparenti;
- Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime:
‐ Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
‐ In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate
- Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività;
- Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
- Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;
Il soggetto forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non detrae l’IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d’imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore
Indicazione in fattura:
”Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015”
Il soggetto forfettario versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta (si applica sempre il criterio di cassa)
Il soggetto forfettario versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in Reverse charge a seguito di integrazione del documento ricevuto.
Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l’ammontare dei redditi stessi.
E’ Stata abolita la norma che nel 2015 disponeva l’abbattimento di 1/3 del reddito nei primi tre anni di attività, è stata sostituita con la riduzione dal 15% al 5% dell’aliquota di imposta nei primi cinque anni dall’avvio della nuova attività.
I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l’eccedenza dal reddito complessivo.
IL PASSAGGIO DA VECCHIO AL NUOVO REGIME
Il contribuente ordinario che nel 2015 aveva ricavi superiori a quelli del forfait, nel 2016 rimane contribuente ordinario. Il contribuente ordinario che nel 2015 aveva ricavi inferiori a quelli forfait, nel 2016 è un contribuente forfettario (con possibile opzione per l’ordinario). Il contribuente minimo che nel 2015 aveva ricavi superiori a quelli del forfait nel 2016 è un contribuente ordinario con possibilità di rimanere nel regime dei minimi. Il contribuente minimo che nel 2015 aveva ricavi inferiori a quelli del forfait nel 2016 è un contribuente forfettario che può optare per l’ordinario o rimanere nel regime dei minimi. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:
- i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;
- i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.
- le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;
- le spese pagate nel periodo d’imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;
- le perdite generatesi in periodi precedenti possono essere utilizzate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente.
Ci sarà la necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili, rimanenze, servizi acquisiti ma non ancora utilizzati e di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente emissione di documenti ad esigibilità differita.
FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME
I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi. L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente. Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge.
I PRO E I CONTRO DEL REGIME:
- Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi
- Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef
- Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituto d’imposta
- La presenza di rilevanti investimenti sui quali l’IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario
ATTIVITA´ | RICAVI 2015 | REDDITIVITA´ |
---|---|---|
INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE | 45.000 | 40% |
COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO | 50.000 | 40% |
COMMERCIO AMBULANTE ALIMENTARI | 40.000 | 40% |
COMMERCIO AMBULANTE ALTRI PRODOTTI | 30.000 | 54% |
COSTRUZIONI E ATTIVITA´ IMMOBILIARI | 25.000 | 86% |
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO | 25.000 | 62% |
RISTORANTI E ALBERGHI | 50.000 | 40% |
ATTIVITA´ PROFESSIONALI | 30.000 | 78% |
ALTRE ATTIVITA´ ECONOMICHE | 30.000 | 67% |
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