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NOVITA´ IRPEF 2013

14-02-2013 19:01 - IRPEF
1) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Con l´approvazione della Legge di stabilità (art. 1, co. 483, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a partire dal 1° gennaio 2013, cambiano gli importi delle detrazioni Irpef per i familiari a carico (art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In particolare, si assiste ad un aumento generalizzato delle detrazioni per figli a carico così composto:

•Per i figli a carico di età superiore a tre anni, da € 800 a € 950;

•Per i figli sino a tre anni da € 900 a € 1.220;

Inoltre, aumenta la maggiorazione per i figli portatori di handicap che passa da € 220 a € 400 per ciascun figlio.

Rimangono, invece, immutati gli importi spettanti per il coniuge e per gli altri familiari a carico.

Inoltre, sempre con la Legge di stabilità (art. 1, co 526, L. 228/2012), si proroga, per tutto l´anno 2013, la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta, per l´anno 2007, dall´art. 1 co. 1324, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente prorogata nel tempo.

La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell´acconto d´imposta sul reddito delle persone fisiche da versare sia per l´anno 2014 che per l´anno 2013.

2) REDDITI FONDIARI

I redditi dei terreni e fabbricati, dal 2013, recepiscono alcune novità introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92 - cd. "Riforma Fornero" e con la Legge di stabilità (art. 1, co. 512, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

In particolare, cambia:

• la rivalutazione reddito dominicale e agrario: tali redditi, per i periodi d´imposta 2013, 2014, e 2015, sono rivalutati del 15% (5% se si tratta di terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali);

• la deduzione forfetaria per la determinazione dei redditi degli immobili locati: dal 2013, la riduzione forfetaria, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef, viene diminuita dal 15% al 5%.

3) REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

La Legge di stabilità 2013 (art. 1, co. 481 e 482, L. 24 dicembre 2012, n. 228) contiene alcune novità in materia di reddito di lavoro dipendente.

In particolare, vengono prorogate, per il 2013, le misure sperimentali per l´incremento della produttività del lavoro.

Va comunque detto che non si tratta di una semplice proroga in quanto, l´agevolazione, nel 2013, acquisirà elementi di novità.

Come successo anche per il passato, le misure e i limiti agevolabili verranno stabiliti con appositi decreti.

Inoltre, viene prevista, anche per il 2013, l´applicazione del limite di € 6.700 per applicare l´Irpef ai cd. "frontalieri" (art. 1, co. 204, L. 244/2007).

4) DETRAZIONI SULLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L´art. 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. con L. 7 agosto 2012 n. 134, ha previsto, anche con il fine di favorire la ripresa del mercato edile, che la detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio passa dal 36% al 50% ed il massimo di spesa da 48.000 a 96.000, però per un periodo limitato. Infatti, i nuovi limiti operano per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (dalla data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013.

5) DETRAZIONI SULLE SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO

L´art. 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modific. con L. 7 agosto 2012, n. 134, ha prorogato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

A partire dal 1° luglio 2013, la detrazione "scompare" in quanto viene assorbita nella detrazione del 36% così prevista dall´art. 16 bis, Tuir.

In particolare, l´agevolazione, resa strutturale (e quindi non più soggetta a proroga, dal 1° luglio 2013), rientra nel più ampio novero delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie della percentuale di detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 48.000.

Per il periodo d´imposta d´imposta 2012, invece, le regole non sono cambiate per cui la detrazione spetta nella misura del 55% con i consueti limiti di spesa variabili a seconda del tipo di intervento.

6) ALTRE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Dal 2013 sono previste anche ulteriori novità per alcune tipologie di spese detraibili.

In particolare, si fa riferimento a due disposizioni:

• la L. 6 luglio 2012 n. 96 (clicca qui visualizzarla) che ha modificato il regime inerente le detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dei soggetti che svolgono attività umanitarie, sui contributi associativi alle società di mutuo soccorso e sulle erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici;

• la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legga di stabilità 2013) che ha introdotto la detrazione per le erogazioni al Fondo per l´ammortamento dei titoli di Stato.

7) DEDUCIBILITA´ DELLE AUTO AZIENDALI

A partire dal 2013, l´impatto dal punto di vista fiscale, delle auto aziendali subisce un forte ridimensionamento.

(clicca qui per accedere all´articolo correlato)


Fonte: L´edicola di la settimana fiscale
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