Legge di Stabilità 2014: per le società agricole ripristinate le agevolazioni fiscali
05-01-2014 11:10 - AGRICOLTURA
Il settore agricolo esce dalla legge di Stabilità per il 2014 rinforzato in termini di agevolazioni, infatti viene ripristinata l´agevolazione per la piccola proprietà contadina, per cui, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole) potranno acquistare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando l´imposta catastale dell´1% e le ipocatastali in misura fissa. L´imposta di registro ordinaria per l´acquisto di terreni agricoli scenderà invece dall´attuale 18% al 12%. Verrà ulteriormente ridotto il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile ai fini Imu dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP che da 110 passa a 75 e per quanto riguarda i tanto discussi fabbricati rurali a uso strumentale viene prevista l´esenzione Imu e la cosiddetta mini-Tasi per effetto della quale non potrà essere prevista un´aliquota superiore all´1 per mille.
Di contra, viene purtroppo ripristinato l´obbligo, dello spesometro per i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell´articolo 34 D.P.R. n. 633/1972 e, per poter finanziare gli sgravi Imu, viene ridotto il budget originariamente previsto per le agevolazioni relative al gasolio agricolo.
Tuttavia, uno degli interventi maggiormente attesi e che probabilmente è stato anche meno "pubblicizzato" è quello con cui è stata ripristinata la possibilità per le società di persone e di capitali, con esclusione di quelle in forma di Spa e Sapa, che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell´articolo 32 TUIR anziché in base al bilancio.
L´intervento avviene a un anno di distanza dall´abrogazione di tale facoltà a mezzo dell´articolo 1, commi 513 e 514 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità per il 2013).
Adesso, come detto, il comma 36 della Legge n.147/2013 prevede che l´opzione per la tassazione possa essere azionata con decorrenza 1° gennaio 2014. In tal modo, sono rimaste escluse dall´opzione le sole società costituitesi nel corso del 2013, infatti, con la circolare n.12/E/2013, l´Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l´abrogazione della facoltà di opzione decorre(va) dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013.
Di contra, viene purtroppo ripristinato l´obbligo, dello spesometro per i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell´articolo 34 D.P.R. n. 633/1972 e, per poter finanziare gli sgravi Imu, viene ridotto il budget originariamente previsto per le agevolazioni relative al gasolio agricolo.
Tuttavia, uno degli interventi maggiormente attesi e che probabilmente è stato anche meno "pubblicizzato" è quello con cui è stata ripristinata la possibilità per le società di persone e di capitali, con esclusione di quelle in forma di Spa e Sapa, che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell´articolo 32 TUIR anziché in base al bilancio.
L´intervento avviene a un anno di distanza dall´abrogazione di tale facoltà a mezzo dell´articolo 1, commi 513 e 514 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità per il 2013).
Adesso, come detto, il comma 36 della Legge n.147/2013 prevede che l´opzione per la tassazione possa essere azionata con decorrenza 1° gennaio 2014. In tal modo, sono rimaste escluse dall´opzione le sole società costituitesi nel corso del 2013, infatti, con la circolare n.12/E/2013, l´Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l´abrogazione della facoltà di opzione decorre(va) dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013.
Fonte:
Davide Soletta