Cartella di pagamento, nuove modifiche
06-03-2013 10:38 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
La relata di notifica è aggiornata nella parte relativa all´irreperibilità relativa del destinatario, adeguandola ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale
Con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle Entrate di ieri 5 marzo 2013, sono state apportate nuove modifiche al modello di cartella di pagamento che hanno riguardato la parte relativa alla relata di notifica indicata all´interno della cartella medesima. In particolare, il testo relativo a tale parte è stato adeguato alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 19.11.2012, che ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26, D.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. A tal fine, il testo della relata di notifica della cartella di pagamento, nella parte concernente l´irreperibilità relativa del destinatario, specifica ora che, in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell´atto nella casa comunale, affissione dell´avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
Fonte: Agenzia delle Entrate