La gestione di un Bed and Breakfast
12-10-2016 15:48 - NEWS GENERICHE
Gli aspetti fiscali relativi alla gestione di un B&B, dipendono dalle modalità di esercizio dell´attività di B&B, come confermato peraltro dalla circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15.6.2016
Il Codice del turismo specifica che i bed and breakfast, affinché continuino ad essere considerati strutture extra alberghiere, possono essere gestiti da privati unicamente in forma "non imprenditoriale" (articolo 12, comma 3, del Codice del turismo), posto che qualora vengano organizzati in forma imprenditoriale e gestiti "in modo professionale" devono essere considerate "strutture alberghiere e para-alberghiere" (articolo 9 del Codice del turismo).
Dal punto di vista fiscale, quindi, la gestione di un B&B nasce come un´attività d´impresa "occasionale" che comporta il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. n. 917/1986.
Su tale questione, l´Amministrazione finanziaria, con la R.M. n. 180/1998, ha chiarito che l´occasionalità della prestazione potrebbe emergere dall´obbligo di residenza dei proprietari nell´immobile locato. Tale dato, infatti, dovrebbe far presumere un utilizzo prevalente dell´immobile per scopi familiari e non commerciali, con la conseguente esclusione dal novero delle attività rilevanti ai fini dell´articolo 55 D.P.R. n. 917/1986.
Richiamando sempre alcune indicazioni fornite dall´Agenzia delle entrate con la R.M. n. 550326/1988, è quindi corretto sostenere che l´occasionalità di una prestazione è ravvisabile quando l´attività è realizzata in modo accidentale o sporadico, senza che sia stata predisposta alcuna specifica organizzazione per realizzarla. In sostanza, "i requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di "professionalità e abitualità" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale".
Dal punto di vista "contabile", qualora l´attività commerciale venga svolta in modo occasionale, i proventi derivanti dalla gestione del B&B costituiscono redditi diversi che vanno determinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 67, comma 1, lett. i), e 71, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, come differenza fra l´ammontare dei corrispettivi delle prestazioni di alloggio percepiti e le spese sostenute inerenti la loro produzione.
Di conseguenza si può affermare che gli adempimenti "contabili" previsti per i B&B "saltuari" (al netto di quelli amministrativi previsti dalla normativa regionale) si esauriscono in una perfetta coincidenza con gli adempimenti fiscali di cui all´articolo 67, comma 1, lettera i), D.P.R. n. 917/1986, che possono riassumersi:
- nell´emissione di una quietanza di pagamento, di cui un esemplare da rilasciare al cliente e uno da conservare ai fini dichiarativi;
- nell´applicazione di una marca da bolla da € 2,00 per ogni "ricevuta di pagamento", nel caso in cui la stessa sia di importo superiore ad € 77,47.
Parimenti, il gestore di un B&B deve procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo; il tutto tenendo ben presente che la sua attività non deve essere svolta in modo continuativo, onde evitare l´attrazione nella sfera imprenditoriale con necessaria apertura della partita Iva.
Con riferimento alle c.d. spese inerenti, è utile richiamare che sono qualificabili come tali tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell´attività (comma 2, articolo 71, Tuir), come ad esempio:
- approvvigionamento di generi alimentari;
- materiale per la pulizia e suoi addetti;
- utenze domestiche.
Il Codice del turismo specifica che i bed and breakfast, affinché continuino ad essere considerati strutture extra alberghiere, possono essere gestiti da privati unicamente in forma "non imprenditoriale" (articolo 12, comma 3, del Codice del turismo), posto che qualora vengano organizzati in forma imprenditoriale e gestiti "in modo professionale" devono essere considerate "strutture alberghiere e para-alberghiere" (articolo 9 del Codice del turismo).
Dal punto di vista fiscale, quindi, la gestione di un B&B nasce come un´attività d´impresa "occasionale" che comporta il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. n. 917/1986.
Su tale questione, l´Amministrazione finanziaria, con la R.M. n. 180/1998, ha chiarito che l´occasionalità della prestazione potrebbe emergere dall´obbligo di residenza dei proprietari nell´immobile locato. Tale dato, infatti, dovrebbe far presumere un utilizzo prevalente dell´immobile per scopi familiari e non commerciali, con la conseguente esclusione dal novero delle attività rilevanti ai fini dell´articolo 55 D.P.R. n. 917/1986.
Richiamando sempre alcune indicazioni fornite dall´Agenzia delle entrate con la R.M. n. 550326/1988, è quindi corretto sostenere che l´occasionalità di una prestazione è ravvisabile quando l´attività è realizzata in modo accidentale o sporadico, senza che sia stata predisposta alcuna specifica organizzazione per realizzarla. In sostanza, "i requisiti, caratterizzanti la disposizione in esame, di "professionalità e abitualità" sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale".
Dal punto di vista "contabile", qualora l´attività commerciale venga svolta in modo occasionale, i proventi derivanti dalla gestione del B&B costituiscono redditi diversi che vanno determinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 67, comma 1, lett. i), e 71, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, come differenza fra l´ammontare dei corrispettivi delle prestazioni di alloggio percepiti e le spese sostenute inerenti la loro produzione.
Di conseguenza si può affermare che gli adempimenti "contabili" previsti per i B&B "saltuari" (al netto di quelli amministrativi previsti dalla normativa regionale) si esauriscono in una perfetta coincidenza con gli adempimenti fiscali di cui all´articolo 67, comma 1, lettera i), D.P.R. n. 917/1986, che possono riassumersi:
- nell´emissione di una quietanza di pagamento, di cui un esemplare da rilasciare al cliente e uno da conservare ai fini dichiarativi;
- nell´applicazione di una marca da bolla da € 2,00 per ogni "ricevuta di pagamento", nel caso in cui la stessa sia di importo superiore ad € 77,47.
Parimenti, il gestore di un B&B deve procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo; il tutto tenendo ben presente che la sua attività non deve essere svolta in modo continuativo, onde evitare l´attrazione nella sfera imprenditoriale con necessaria apertura della partita Iva.
Con riferimento alle c.d. spese inerenti, è utile richiamare che sono qualificabili come tali tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell´attività (comma 2, articolo 71, Tuir), come ad esempio:
- approvvigionamento di generi alimentari;
- materiale per la pulizia e suoi addetti;
- utenze domestiche.
Fonte: www.ecnews.it