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LE CAUTELE A FAVORE DI EQUITALIA

16-10-2015 09:49 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Entro sessanta giorni dalla notifica di una cartella, come noto, un contribuente ha la possibilità di procedere con l'integrale pagamento, chiedere l'accesso ad una forma di pagamento rateale o impugnare la stessa avanti la Commissione Tributaria competente. Nel caso in cui lo stesso contribuente non provveda al pagamento o non abbia ottenuto, con la presentazione del ricorso, un provvedimento di sospensione o di annullamento del pretesa, l'Agente per la Riscossione competente ha la possibilità di porre in essere alcune procedure a garanzia o a soddisfacimento del proprio credito: misure cautelari e misure esecutive.

Sotto il profilo procedurale, Equitalia invia al contribuente, prima dell'attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a porre in essere al fine di recuperare quanto iscritto nella cartella di pagamento precedentemente notificata.

Le misure cautelari a disposizione dell'Agente per la Riscossione consistono nel fermo amministrativo, nell'iscrizione di ipoteca e nei pignoramenti che sono lesivi della sfera patrimoniale e personale del debitore. Sotto il profilo normativo, l'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, infatti dispone "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata". Il successivo articolo 50, in modo puntuale, stabilisce che l'agente della riscossione può esperire, le seguenti misure cautelari:

• iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido;

• procedere al fermo dei beni mobili registrati;

• usufruire della procedura di "blocco" del pagamento da parte delle pubbliche
Amministrazioni, qualora le somme dovute siano superiori a 10.000,00 euro.

Oltre alle misure cautelari è prevista la possibilità di esecuzione anche delle seguenti misure esecutive:

• pignoramento mobiliare;

• pignoramento presso terzi, con la procedura "semplificata" introdotta dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, con la modifica degli articoli 548 e 549 Cod. proc. civ.;

• pignoramento immobiliare.

Con riferimento all'iscrizione di ipoteca, quale prima tipologia di strumento di misura cautelare, si fa presente che gli agenti della riscossione hanno il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'articolo 77, D.P.R. 602/1973.

L'iscrizione di ipoteca è soggetta a procedure e limiti ben precisi, che sono stati modificati nel corso del tempo in seguito a diversi interventi normativi e per verificare la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell'avvenuta iscrizione.

PER LE IPOTECHE ISCRITTE TRA IL 25 MAGGIO 2010 E IL 13 MAGGIO 2011 LA NORMA VIGENTE ERA LA L. N. 73/2010 E IL LIMITE EURO 8.000,00. PER LE IPOTECHE ISCRITTE TRA IL 13 LUGLIO 2011 E IL 1 MARZO 2012 LA NORMA VIGENTE ERA LA L. N. 106/2011, LA SOGLIA MINIMA 8000 EURO E 20000 EURO IN CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE. PER LE IPOTECHE ISCRITTE DAL 2 MARZO 2012 LA NORMA VIGENTE E' IL D.L. 16/2012 E LA SOGLIA MINIMA 20000 EURO.

Per quanto concerne l'iscrizione ipotecaria, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, D.Lgs. 546/1992 dall'articolo 35, comma 26-quinquiesm, D.L. 223/2006 (Legge Visco-Bersani) contro tale procedura è ammesso ricorso presso le commissioni tributarie.

A partire dal 13 luglio 2011, data in entrata in vigore della L. 106/2011, l'Agente della riscossione deve inviare al debitore una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, procederà all'iscrizione ipotecaria, questo perché in alcuni casi il ritardo nel pagamento può dipendere da vizi di notifica delle cartelle. Decorsi inutilmente i 30 giorni di intimazione al pagamento, l'Agente della riscossione trasmette all'Agenzia del territorio una nota contenente la posizione debitoria del contribuente e la richiesta di iscrizione ipotecaria; la Conservatoria dei registri immobiliari procede all'iscrizione e l'agente della riscossione notifica al contribuente la comunicazione di avvenuta iscrizione.

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare") l'espropriazione immobiliare non può essere avviata, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, se l'immobile risulta essere l'unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risieda anagraficamente (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).



Fonte: www.ecnews.it
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