L´opzione per il regime dei minimi nel 2015
28-07-2015 17:00 - IRPEF
Coloro che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 e intendono aderire al regime dei minimi, laddove non abbiano manifestato l'opzione nel modello A/7 in quanto la relativa proroga non era ancora in vigore, possono comunque avvalersene con comunicazione della scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015, allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.67/E pubblicata ieri.
È noto che l'ultima legge di stabilità ha sostituto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 - regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità (cd. regime dei minimi), regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - con un nuovo regime forfettario.
Il legislatore, tuttavia, ha previsto due eccezione a tale disciplina, entrambe relative al regime fiscale di vantaggio:
• la prima è contenuta nelle stessa legge di stabilità e, mediante l'introduzione di una vera e propria clausola di salvaguardia, ha consentito ai soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime dei minimi la facoltà di continuare ad avvalersene fino a naturale scadenza, ossia fino al compimento del quinquennio ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di età;
• la seconda, invece, è rappresentata dalla proroga prevista dall'art.10, comma 12-undecies, del D.L. n.192/2014 (decreto milleproroghe), secondo cui, in deroga all'abrogazione stabilita dalla legge di stabilità, i soggetti che intraprendono un'attività di impresa o professionale nel 2015, avendone i requisiti, possono ancora decidere di aderire al regime fiscale di vantaggio.
Riguardo a quest'ultimo punto, la risoluzione n.67/E precisa che possono avvalersi del regime dei minimi anche coloro che hanno intrapreso l'attività nel 2015 prima dell'entrata in vigore della proroga e che, pertanto, non hanno manifestato l'opzione nel modello A/7. A tal fine questi soggetti possono comunicare la propria scelta, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
Peraltro, la mancanza o la tardività della comunicazione non compromette la validità dell'opzione, essendo la violazione tuttalpiù sanzionabile con un'ammenda amministrativa.
Infatti, come regola generale, l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (ex art.1, comma 1, d.P.R n.442/1997).
In tal senso, nell'intervento in commento, l'Ufficio chiarisce che chi, pur avendo applicato prima della proroga il regime ordinario di tassazione, intende aderire al regime dei minimi nel 2015, per esercitare la scelta, potrà - entro 30 giorni da ieri (ossia dalla pubblicazione della risoluzione 67/E) o, se successiva, entro la prima liquidazione Iva - apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.
In particolare, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione per correggere l'attribuzione dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la variazione in aumento dell'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
L'eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso mediante la presentazione della cosiddetta istanza anomala di cui all'art.21 del D.Lgs. n.546/1992.
È noto che l'ultima legge di stabilità ha sostituto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 - regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità (cd. regime dei minimi), regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - con un nuovo regime forfettario.
Il legislatore, tuttavia, ha previsto due eccezione a tale disciplina, entrambe relative al regime fiscale di vantaggio:
• la prima è contenuta nelle stessa legge di stabilità e, mediante l'introduzione di una vera e propria clausola di salvaguardia, ha consentito ai soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime dei minimi la facoltà di continuare ad avvalersene fino a naturale scadenza, ossia fino al compimento del quinquennio ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di età;
• la seconda, invece, è rappresentata dalla proroga prevista dall'art.10, comma 12-undecies, del D.L. n.192/2014 (decreto milleproroghe), secondo cui, in deroga all'abrogazione stabilita dalla legge di stabilità, i soggetti che intraprendono un'attività di impresa o professionale nel 2015, avendone i requisiti, possono ancora decidere di aderire al regime fiscale di vantaggio.
Riguardo a quest'ultimo punto, la risoluzione n.67/E precisa che possono avvalersi del regime dei minimi anche coloro che hanno intrapreso l'attività nel 2015 prima dell'entrata in vigore della proroga e che, pertanto, non hanno manifestato l'opzione nel modello A/7. A tal fine questi soggetti possono comunicare la propria scelta, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
Peraltro, la mancanza o la tardività della comunicazione non compromette la validità dell'opzione, essendo la violazione tuttalpiù sanzionabile con un'ammenda amministrativa.
Infatti, come regola generale, l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività (ex art.1, comma 1, d.P.R n.442/1997).
In tal senso, nell'intervento in commento, l'Ufficio chiarisce che chi, pur avendo applicato prima della proroga il regime ordinario di tassazione, intende aderire al regime dei minimi nel 2015, per esercitare la scelta, potrà - entro 30 giorni da ieri (ossia dalla pubblicazione della risoluzione 67/E) o, se successiva, entro la prima liquidazione Iva - apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.
In particolare, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione per correggere l'attribuzione dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la variazione in aumento dell'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
L'eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso mediante la presentazione della cosiddetta istanza anomala di cui all'art.21 del D.Lgs. n.546/1992.
Fonte: www.ecnews.it