Iva al 10% sulla revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento
06-03-2013 10:19 - IVA
Si applica l´aliquota Iva ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21%, sulla revisione periodica obbligatoria delle caldaie e il controllo delle emissioni; Risoluzione del 04.03.2013 n. 15.
L´Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 4 marzo 2013 n. 15/E ha chiarito che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell´alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Si precisa, inoltre, che l´agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell´intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti a venti ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
L´eventuale richiesta di rimborso dell´IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui all´articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell´imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l´effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
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L´Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 4 marzo 2013 n. 15/E ha chiarito che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell´alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
Si precisa, inoltre, che l´agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell´intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti a venti ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
L´eventuale richiesta di rimborso dell´IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui all´articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell´imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l´effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
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Fonte: Agenzia delle Entrate