Iuc: nuova Imposta Unica Comunale
04-01-2014 17:36 - IUC
La legge di stabilità dedica quasi 100 commi (639-737) alla Iuc e alle altre imposte comunali: Tasi e Tari.
L´imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
1) il possesso di immobili
2) l´erogazione e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone di tre imposte:
- l´IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- la TASI (PER APPROFONDIMENTI VEDI SOTTO) riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell´utilizzatore dell´immobile
- la TARI (PER APPROFONDIMENTI VEDI SOTTO) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell´utilizzatore.
L´istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l´applicazione dell´IMU.
L´aliquota massima complessiva dell´IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente 10,6 per mille.
Il comune determina la disciplina per l´applicazione della IUC con un regolamento (art. 52 dlgsv 446/97), concernente tra l´altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l´applicazione dell´ISEE;
5) l´individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell´obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all´intera superficie su cui l´attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l´applicazione dell´ISEE;
2) l´individuazione dei servizi indivisibili e l´indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l´approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
L´imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
1) il possesso di immobili
2) l´erogazione e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone di tre imposte:
- l´IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- la TASI (PER APPROFONDIMENTI VEDI SOTTO) riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell´utilizzatore dell´immobile
- la TARI (PER APPROFONDIMENTI VEDI SOTTO) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell´utilizzatore.
L´istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l´applicazione dell´IMU.
L´aliquota massima complessiva dell´IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente 10,6 per mille.
Il comune determina la disciplina per l´applicazione della IUC con un regolamento (art. 52 dlgsv 446/97), concernente tra l´altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l´applicazione dell´ISEE;
5) l´individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell´obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all´intera superficie su cui l´attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l´applicazione dell´ISEE;
2) l´individuazione dei servizi indivisibili e l´indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l´approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
Fonte: Fisco e Tasse
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