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Il secondo acconto IRPEF 2014

19-11-2014 16:07 - IRPEF
Il prossimo 1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica) scade in termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti Irpef, salvo per i soggetti colpiti dall'alluvione verificatasi nel centro-nord del Paese tra il 10.10 e il 14.10.2014, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 (si veda il Decreto MEF 20.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22.10.2014).

L'acconto Irpef può essere determinato con due diversi metodi:

• metodo storico;

• metodo previsionale.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2013 risultano a debito per un importo superiore ad Euro 51,65.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

• se il rigo RN33 "Differenza" del modello Unico PF 2014 è maggiore od uguale ad Euro 52, è dovuto l'acconto;

• se il rigo RN33 "Differenza" del modello Unico PF 2014 è minore od uguale ad Euro 51, non è dovuto l'acconto.

La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN33) e deve essere versato:

• in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 2014, se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;

• in due rate, se l'importo dovuto (rigo RN33) è pari o superiore a € 257,52, di cui:

1. la prima, nella misura del 40% del totale dovuto, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2014, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

2. la seconda, nella misura del 60% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il prossimo 1° dicembre 2014.

In alcuni casi particolari l'acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.
In particolare:

- in presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l'acconto Irpef per l'anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di 6.700 euro prevista per l'anno 2013, nonostante la stessa sia stata introdotta a regime dal 2014 dall'art. 1, comma 175, della Finanziaria 2014;

- i soggetti non residenti devono calcolare l'acconto Irpef per l'anno 2014 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR;

- in presenza di redditi d'impresa, l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, della L. 183/2011, che prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della deduzione forfetaria "nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria" (indicata nel modello Unico PF 2014 tra le "Altre variazioni in diminuzione" - codice "28");

- l'art. 22, comma 1, del D.L. 66/2014 ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2014 (poi posticipato al 2015), le modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, effettuate dagli imprenditori agricoli. Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Limitatamente al 2014, è stata prevista una disciplina transitoria "intermedia" (articolo 22, comma 1-bis), che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno) e alle tipologie di produzione. In particolare, vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola, e dunque produttive di reddito agrario, le seguenti attività:

- produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh/anno

- produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola, è determinato "applicando il coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo".

Il comma 1-bis dell'art. 22 ha previsto che si debba tener conto di tale regime transitorio al fini della determinazione dell'acconto Irpef (ed Irap) 2014.

Al verificarsi, quindi, di una delle situazioni sopra descritte, al fine del corretto calcolo dell'acconto, è necessario procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente da indicare al rigo RN33. Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o che dovrà sostenere nel 2014 o per effetto di minori redditi percepiti nel 2014) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta a debito prevista.

Se, tuttavia, il versamento effettuato applicando il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2014, si applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%, salvo un oculato utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: 4034 - "IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".

Per completezza, si ricorda che non sono dovuti acconti con riferimento all'addizionale regionale Irpef e, per quanto riguarda quella comunale, l'acconto unico andava versato entro il termine del saldo Irpef.


Fonte: www.ecnews.it
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