IL RAVVEDIMENTO
I vari tipi di ravvedimento
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di quattro tipi di "perdono" che possono ridurre la sanzione ordinaria, ossia il 30% dell'importo che si è omesso di versare oppure che è stato pagato in modo insufficiente o in ritardo.
1)RAVVEDIMENTO SPRINT
Si può fruire del ravvedimento più favorevole (noto come ravvedimento sprint) entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento. La sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, per cui varia dallo 0.2% per un giorno di ritardo, fino al 2.8% per 14 giorni di ritardo.
2)RAVVEDIMENTO BREVE
In tal caso le imposte devono essere pagate a partire dal 15° giorno e fino a 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario per il pagamento. L'imposta è maggiorata del 3% fisso (cioè un decimo del 30% che è l'importo ordinario, calcolato sempre sull'imposta non versata)
3)RAVVEDIMENTO TRIMESTRALE
Si può fruire in caso di rate omesse dopo la prima, concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (auto-concordato), adesione agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè di norma, entro un trimestre. In ogni caso c'è la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint o breve. La sanzione applicabile è del 3,75% fisso (un ottavo del 30%).
4)LUNGO O ANNUALE
Il contribuente, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, qualora paghi a partire dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, si può avvalere del ravvedimento ordinario. In tal caso la sanzione che viene applicata è il 3,75% fisso (pari a un ottavo del 30% di sanzione ordinaria) dell'importo non versato a suo tempo.
C'è da far presente che oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali, fissati periodicamente dal ministero dell'Economia in base all'inflazione. Attualmente, la misura degli interessi è del 2,5%, entrata in vigore dal 1° gennaio 2012
1)RAVVEDIMENTO SPRINT
Si può fruire del ravvedimento più favorevole (noto come ravvedimento sprint) entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento. La sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, per cui varia dallo 0.2% per un giorno di ritardo, fino al 2.8% per 14 giorni di ritardo.
2)RAVVEDIMENTO BREVE
In tal caso le imposte devono essere pagate a partire dal 15° giorno e fino a 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario per il pagamento. L'imposta è maggiorata del 3% fisso (cioè un decimo del 30% che è l'importo ordinario, calcolato sempre sull'imposta non versata)
3)RAVVEDIMENTO TRIMESTRALE
Si può fruire in caso di rate omesse dopo la prima, concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l'accertamento (auto-concordato), adesione agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè di norma, entro un trimestre. In ogni caso c'è la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint o breve. La sanzione applicabile è del 3,75% fisso (un ottavo del 30%).
4)LUNGO O ANNUALE
Il contribuente, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, qualora paghi a partire dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, si può avvalere del ravvedimento ordinario. In tal caso la sanzione che viene applicata è il 3,75% fisso (pari a un ottavo del 30% di sanzione ordinaria) dell'importo non versato a suo tempo.
C'è da far presente che oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali, fissati periodicamente dal ministero dell'Economia in base all'inflazione. Attualmente, la misura degli interessi è del 2,5%, entrata in vigore dal 1° gennaio 2012