ESENZIONE IRPEF SETTORE AGRICOLO
10-04-2017 17:56 - AGRICOLTURA
La legge di Bilancio per il 2017 è stata foriera per il settore agricolo di norme di indubbio vantaggio e sostegno; tuttavia, non sempre le aperture possono e debbono essere lette obbligatoriamente con favore in quanto, a volte, le stesse si limitano a riconoscere un vantaggio senza offrire una guida o un fine specifico a chi ne fruirà.
Tra le varie novità apportate dalla L. 232/2016, quella che forse fa discutere maggiormente è quanto previsto dal comma 44 dell’articolo unico, ai sensi del quale “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
In altri termini, viene introdotta, per il triennio 2017-2019 un’esenzione Irpef per i redditi fondiari dichiarati da parte dei coltivatori diretti e degli Iap, a condizione che essi siano iscritti alla previdenza agricola.
Si ricorda come il reddito dominicale rappresenti “la parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole”, mentre il reddito agrario consiste nella “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.
Il primo è riconducibile al proprietario del fondo agrario, essendo la quota di prodotto che deve essere imputata al capitale fisso al lordo delle imposte, mentre il secondo rappresenta la remunerazione di lavoro e capitale investiti sul fondo stesso.
Andando a delineare il perimetro applicativo dell’esenzione, il dato letterale la riconduce alle due figure caratteristiche del mondo agricolo: il coltivatore diretto ossia colui che in prima persona è dedito alla lavorazione del fondo e alla cura e allevamento del bestiame, e lo Iap, come definito dall’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, figura moderna, introdotta in sostituzione dello Iatp, per meglio rappresentare il nuovo imprenditore agricolo multifunzionale, dedito non solo alle lavorazioni tipiche del mondo dell’agricoltura ma anche, ad esempio, all’erogazione di prestazioni di servizi.
A parere di chi scrive, il dato letterale della norma lascia poche possibilità di applicazione del beneficio alle forme societarie più evolute, poiché la norma stabilisce l’esenzione dei redditi fondiari dalla formazione della base imponibile Irpef, con la conseguenza che sono esclusi dall’agevolazione le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli altri enti soggetti ad Ires.
Quando l’analisi cala sulle altre forme associate con cui può essere esercitata l’agricoltura, assoggettate a Irpef, e ci stiamo riferendo ad esempio alle società semplici e alle società di persone commerciali (Snc e Sas), fattispecie in cui risultano rispettati sia i requisiti soggettivi che oggettivi, qualche problematica sorge nell’applicare anche per esse l’esenzione triennale.
Il dato letterale della norma, infatti, fa riferimento ai “redditi dominicali e agrari” che rilevano, ai fini della formazione della base imponibile Irpef, soltanto nel caso degli imprenditori agricoli individuali e delle società semplici.
Per le altre forme societarie, Snc e Sas, il reddito agrario assume sì rilevanza in ipotesi di opzione per la tassazione su base catastale, mantenendo però la natura di reddito d’impresa; proprio a tal riguardo nasce un dubbio interpretativo.
Tra le varie novità apportate dalla L. 232/2016, quella che forse fa discutere maggiormente è quanto previsto dal comma 44 dell’articolo unico, ai sensi del quale “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
In altri termini, viene introdotta, per il triennio 2017-2019 un’esenzione Irpef per i redditi fondiari dichiarati da parte dei coltivatori diretti e degli Iap, a condizione che essi siano iscritti alla previdenza agricola.
Si ricorda come il reddito dominicale rappresenti “la parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole”, mentre il reddito agrario consiste nella “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.
Il primo è riconducibile al proprietario del fondo agrario, essendo la quota di prodotto che deve essere imputata al capitale fisso al lordo delle imposte, mentre il secondo rappresenta la remunerazione di lavoro e capitale investiti sul fondo stesso.
Andando a delineare il perimetro applicativo dell’esenzione, il dato letterale la riconduce alle due figure caratteristiche del mondo agricolo: il coltivatore diretto ossia colui che in prima persona è dedito alla lavorazione del fondo e alla cura e allevamento del bestiame, e lo Iap, come definito dall’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, figura moderna, introdotta in sostituzione dello Iatp, per meglio rappresentare il nuovo imprenditore agricolo multifunzionale, dedito non solo alle lavorazioni tipiche del mondo dell’agricoltura ma anche, ad esempio, all’erogazione di prestazioni di servizi.
A parere di chi scrive, il dato letterale della norma lascia poche possibilità di applicazione del beneficio alle forme societarie più evolute, poiché la norma stabilisce l’esenzione dei redditi fondiari dalla formazione della base imponibile Irpef, con la conseguenza che sono esclusi dall’agevolazione le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli altri enti soggetti ad Ires.
Quando l’analisi cala sulle altre forme associate con cui può essere esercitata l’agricoltura, assoggettate a Irpef, e ci stiamo riferendo ad esempio alle società semplici e alle società di persone commerciali (Snc e Sas), fattispecie in cui risultano rispettati sia i requisiti soggettivi che oggettivi, qualche problematica sorge nell’applicare anche per esse l’esenzione triennale.
Il dato letterale della norma, infatti, fa riferimento ai “redditi dominicali e agrari” che rilevano, ai fini della formazione della base imponibile Irpef, soltanto nel caso degli imprenditori agricoli individuali e delle società semplici.
Per le altre forme societarie, Snc e Sas, il reddito agrario assume sì rilevanza in ipotesi di opzione per la tassazione su base catastale, mantenendo però la natura di reddito d’impresa; proprio a tal riguardo nasce un dubbio interpretativo.
Fonte: www.ecnews.it