Dichiarazione IMU al 30 giugno
10-04-2013 10:53 - IMU
La dichiarazione IMU dovrà ora essere presentata entro il 30 giugno dell´anno successivo alla variazione intervenuta
Il Decreto "sblocca debiti" (D.L. n. 35/2013) contiene novità anche per l´IMU. L´art. 10, comma 4, del decreto modifica, infatti, il termine di presentazione della dichiarazione IMU da parte dei contribuenti, spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data della variazione al 30 giugno dell´anno successivo. Modificati anche i termini di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, della misura della detrazione e dei regolamenti del tributo. Viene previsto che, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l´anno in corso entro il 16 maggio, il versamento della prima rata dell´Imu va effettuato in misura pari al 50% dell´IMU calcolata sulla base dell´aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell´anno precedente. La seconda rata, a saldo dell´imposta dovuta per l´intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, deve essere eseguita sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si fa riferimento agli atti pubblicati entro il 16 maggio dell´anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l´anno precedente.
Il Decreto "sblocca debiti" (D.L. n. 35/2013) contiene novità anche per l´IMU. L´art. 10, comma 4, del decreto modifica, infatti, il termine di presentazione della dichiarazione IMU da parte dei contribuenti, spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data della variazione al 30 giugno dell´anno successivo. Modificati anche i termini di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, della misura della detrazione e dei regolamenti del tributo. Viene previsto che, in caso di mancata pubblicazione delle novità per l´anno in corso entro il 16 maggio, il versamento della prima rata dell´Imu va effettuato in misura pari al 50% dell´IMU calcolata sulla base dell´aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell´anno precedente. La seconda rata, a saldo dell´imposta dovuta per l´intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, deve essere eseguita sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si fa riferimento agli atti pubblicati entro il 16 maggio dell´anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l´anno precedente.
Fonte: Fisco Oggi