DICHIARAZIONE IMU
LA DICHIARAZIONE IMU
L´obbligo dichiarativo non sorge quando:
- gli elementi rilevanti ai fini dell´imposta dipendono da atti comunicati in via telematica (MUI);
- il contribuente ha seguito specifiche modalità per il riconoscimento delle agevolazioni spettanti;
- sono state presentate le relative dichiarazioni ICI;
- si tratta di «abitazione principale» in quanto le informazioni sono rilevabili direttamente dal Comune competente (ciò vale anche per la maggiorazione per figli conviventi e fatto salvo il caso di coniugi con residenze in immobili diversi all´interno del medesimo Comune);
- non sono intervenute variazioni rispetto all´anno precedente.
L´obbligo dichiarativo sorge quando:
- gli immobili godono di riduzioni d´imposta (inagibili, storici o altro);
- i Comuni non sono in possesso delle informazioni utili per l´applicazione del tributo;
- i fabbricati sono «beni merce» per i quali il Comune ha previsto riduzioni;
- i terreni sono posseduti da coltivatori diretti o IAP;
- il terreno agricolo o l´area su cui insisteva un fabbricato demolito è diventato edificabile;
- l´immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l´immobile è stato oggetto di concessione demaniale;
- l´atto costitutivo o modificativo riguarda un´area edificabile;
- l´immobile della cooperativa a proprietà «divisa» è stato assegnato in via provvisoria al socio;
- l´immobile è stato concesso in locazione da enti di edilizia residenziale pubblica;
- l´immobile rientra tra quelli esenti (lettera c, comma 1, art. 7, D.lgs. 504/1992);
- l´immobile non iscritto in catasto o senza rendita appartiene alla categoria «D»;
si riunisce un usufrutto (o altro diritto reale) in assenza della relativa dichiarazione in Catasto;
- le parti comuni dell´edificio sono state accatastate in via autonoma;
- l´immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
- l´immobile è posseduto da soggetti giuridici interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e altro);
- si è verificato l´acquisto o la cessazione di un diritto reale sull´immobile;
- non sono stati eseguiti aggiornamenti in Catasto.
Ambito soggettivo (obbligo di presentazione):
- amministratori di condominio;
- utilizzatore (nel caso di mancato riscatto anche la società di leasing) in presenza di locazione finanziaria;
- amministratore di condominio o della comunione in presenza di multiproprietà;
- custode o amministratore giudiziario in presenza di misure conservative e/o cautelari;
enfiteuta;
- donatario, in presenza di donazione con riserva di comodato al donante;
- curatore dell´eredità giacente;
- singolo proprietario (pro tempore) per gli immobili in multiproprietà;
- società proprietaria in presenza di multiproprietà azionaria;
- proprietario in presenza di sequestro immobiliare, concordato preventivo e amministrazione controllata;
- liquidatore in presenza di liquidazione volontaria;
- commissario liquidatore in presenza di liquidazione coatta amministrativa;
- concessionari delle aree demaniali;
- gestori del patrimonio immobiliare pubblico.
COME SI PRESENTA
La dichiarazione va consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio il quale ne rilascerà apposita ricevuta.
La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all´Ufficio tributi del comune riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l´indicazione dell´anno di riferimento. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.
La spedizione può essere effettuata anche dall´estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulta con certezza la data di spedizione.
LE SANZIONI
Nel caso in cui il contribuente commetta irregolarità, si rendono applicabili le seguenti sanzioni:
- per omesso versamento, il 30% dell´imposta non versata;
- per ritardato versamento, il 30% dell´imposta tardivamente versata, con possibile riduzione in presenza di versamenti eseguiti entro 15 giorni (2% per ogni giorno di ritardo);
- per omessa presentazione della dichiarazione, sanzione variabile dal 100% al 200% dell´imposta dovuta, con un minimo di € 51;
- per presentazione di dichiarazione infedele, sanzione tra il 50% e il 100% della maggiore imposta dovuta.
Il contribuente, in presenza di una regolarizzazione spontanea anteriore all´inizio delle verifiche da parte dell´ente comunale, potrà usufruire della riduzione a 1/8 del minimo o 1/10 del minimo della sanzione edittale.
SCARICA LA DICHIARAZIONE
- gli elementi rilevanti ai fini dell´imposta dipendono da atti comunicati in via telematica (MUI);
- il contribuente ha seguito specifiche modalità per il riconoscimento delle agevolazioni spettanti;
- sono state presentate le relative dichiarazioni ICI;
- si tratta di «abitazione principale» in quanto le informazioni sono rilevabili direttamente dal Comune competente (ciò vale anche per la maggiorazione per figli conviventi e fatto salvo il caso di coniugi con residenze in immobili diversi all´interno del medesimo Comune);
- non sono intervenute variazioni rispetto all´anno precedente.
L´obbligo dichiarativo sorge quando:
- gli immobili godono di riduzioni d´imposta (inagibili, storici o altro);
- i Comuni non sono in possesso delle informazioni utili per l´applicazione del tributo;
- i fabbricati sono «beni merce» per i quali il Comune ha previsto riduzioni;
- i terreni sono posseduti da coltivatori diretti o IAP;
- il terreno agricolo o l´area su cui insisteva un fabbricato demolito è diventato edificabile;
- l´immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l´immobile è stato oggetto di concessione demaniale;
- l´atto costitutivo o modificativo riguarda un´area edificabile;
- l´immobile della cooperativa a proprietà «divisa» è stato assegnato in via provvisoria al socio;
- l´immobile è stato concesso in locazione da enti di edilizia residenziale pubblica;
- l´immobile rientra tra quelli esenti (lettera c, comma 1, art. 7, D.lgs. 504/1992);
- l´immobile non iscritto in catasto o senza rendita appartiene alla categoria «D»;
si riunisce un usufrutto (o altro diritto reale) in assenza della relativa dichiarazione in Catasto;
- le parti comuni dell´edificio sono state accatastate in via autonoma;
- l´immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
- l´immobile è posseduto da soggetti giuridici interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e altro);
- si è verificato l´acquisto o la cessazione di un diritto reale sull´immobile;
- non sono stati eseguiti aggiornamenti in Catasto.
Ambito soggettivo (obbligo di presentazione):
- amministratori di condominio;
- utilizzatore (nel caso di mancato riscatto anche la società di leasing) in presenza di locazione finanziaria;
- amministratore di condominio o della comunione in presenza di multiproprietà;
- custode o amministratore giudiziario in presenza di misure conservative e/o cautelari;
enfiteuta;
- donatario, in presenza di donazione con riserva di comodato al donante;
- curatore dell´eredità giacente;
- singolo proprietario (pro tempore) per gli immobili in multiproprietà;
- società proprietaria in presenza di multiproprietà azionaria;
- proprietario in presenza di sequestro immobiliare, concordato preventivo e amministrazione controllata;
- liquidatore in presenza di liquidazione volontaria;
- commissario liquidatore in presenza di liquidazione coatta amministrativa;
- concessionari delle aree demaniali;
- gestori del patrimonio immobiliare pubblico.
COME SI PRESENTA
La dichiarazione va consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio il quale ne rilascerà apposita ricevuta.
La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all´Ufficio tributi del comune riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l´indicazione dell´anno di riferimento. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.
La spedizione può essere effettuata anche dall´estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulta con certezza la data di spedizione.
LE SANZIONI
Nel caso in cui il contribuente commetta irregolarità, si rendono applicabili le seguenti sanzioni:
- per omesso versamento, il 30% dell´imposta non versata;
- per ritardato versamento, il 30% dell´imposta tardivamente versata, con possibile riduzione in presenza di versamenti eseguiti entro 15 giorni (2% per ogni giorno di ritardo);
- per omessa presentazione della dichiarazione, sanzione variabile dal 100% al 200% dell´imposta dovuta, con un minimo di € 51;
- per presentazione di dichiarazione infedele, sanzione tra il 50% e il 100% della maggiore imposta dovuta.
Il contribuente, in presenza di una regolarizzazione spontanea anteriore all´inizio delle verifiche da parte dell´ente comunale, potrà usufruire della riduzione a 1/8 del minimo o 1/10 del minimo della sanzione edittale.
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