DETRAZIONI SULLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO
SOGGETTI INTERESSATI
Possono godere della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all´Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. In particolare:
-proprietario o nudo proprietario;
-il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
-il soggetto che occupa l´immobile a titolo di locazione o comodato;
-i soci di cooperative;
-i soci delle società semplici;
-gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull´immobile, e per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati
La detrazione può essere usufruita anche dai familiari conviventi del possessore o del detentore dell´immobile oggetto dell´intervento, a condizione che: le spese siano sostenute dal familiare che richiede la detrazione; le fatture e i bonifici siano a lui intestati; lo status di convivente o comodatario sussista al momento di inizio dei lavori.
Il coniuge, inoltre, può usufruire della detrazione nell´ipotesi che abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all´altro coniuge, a condizione che detta circostanza venga annottata sulla fattura.
In caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto e in caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante.
In caso di cessione dell´immobile, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, se nell´atto di trasferimento dell´unità immobiliare non viene fornita alcuna specifica indicazione la detrazione si trasferisce automaticamente all´acquirente. Tuttavia il venditore può trattenere per sé la detrazione. In questo caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito.
-proprietario o nudo proprietario;
-il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
-il soggetto che occupa l´immobile a titolo di locazione o comodato;
-i soci di cooperative;
-i soci delle società semplici;
-gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull´immobile, e per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati
La detrazione può essere usufruita anche dai familiari conviventi del possessore o del detentore dell´immobile oggetto dell´intervento, a condizione che: le spese siano sostenute dal familiare che richiede la detrazione; le fatture e i bonifici siano a lui intestati; lo status di convivente o comodatario sussista al momento di inizio dei lavori.
Il coniuge, inoltre, può usufruire della detrazione nell´ipotesi che abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all´altro coniuge, a condizione che detta circostanza venga annottata sulla fattura.
In caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto e in caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante.
In caso di cessione dell´immobile, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, se nell´atto di trasferimento dell´unità immobiliare non viene fornita alcuna specifica indicazione la detrazione si trasferisce automaticamente all´acquirente. Tuttavia il venditore può trattenere per sé la detrazione. In questo caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito.
INTERVENTI AGEVOLATI
Godono dell´agevolazione le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (es: riparazione e sostituzione delle finiture o parti strutturali degli edifici; realizzo di impianti igienico-sanitari ecc.), restauro e risanamento conservativo (interventi rivolti a conservare l´organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità come il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell´edificio) e ristrutturazione edilizia (riorganizzazione distributiva degli edifici, mutamento di destinazione d´uso, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente ecc.) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l´esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici;
- le spese per l´acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle regole vigenti;
- le spese per l´effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l´imposta sul valore aggiunto, l´imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Sono ammessi anche gli interventi finalizzati:
- all´ eliminazione delle barriere architettoniche;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell´inquinamento acustico;
- all´adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all´esecuzione di opere interne;
- alla realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interne ed esterna all´abitazione di persone portatrici di handicap;
- all´adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- alla riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l´esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici;
- le spese per l´acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle regole vigenti;
- le spese per l´effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l´imposta sul valore aggiunto, l´imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Sono ammessi anche gli interventi finalizzati:
- all´ eliminazione delle barriere architettoniche;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell´inquinamento acustico;
- all´adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all´esecuzione di opere interne;
- alla realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interne ed esterna all´abitazione di persone portatrici di handicap;
- all´adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- alla riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili.
PERCENTUALE DI DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA
La detrazione per il 2013 risulta sdoppiata:
per le spese effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di € 96.000; per le spese effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 la detrazione si applica nella misura del 36% per un ammontare complessivo di € 48.000. L´importo massimo della spesa va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza l´importo va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un´abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull´ammontare complessivo di spesa).
Precisazioni in merito alle nuove regole:
- per il periodo di imposta 2012, spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di € 48.000, e la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di € 96.000 al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
- per il periodo di imposta 2013, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall´inizio del periodo di imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto (in caso di mera prosecuzione dei lavori) delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a € 48.000, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%.
per le spese effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di € 96.000; per le spese effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 la detrazione si applica nella misura del 36% per un ammontare complessivo di € 48.000. L´importo massimo della spesa va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza l´importo va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un´abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull´ammontare complessivo di spesa).
Precisazioni in merito alle nuove regole:
- per il periodo di imposta 2012, spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di € 48.000, e la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di € 96.000 al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
- per il periodo di imposta 2013, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall´inizio del periodo di imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto (in caso di mera prosecuzione dei lavori) delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a € 48.000, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%.
RATEIZZAZIONE
A partire dal 2012, la detrazione spettante va spalmata su 10 anni. Infatti non è più applicabile la norma che prevedeva per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, la possibilità di ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Tale scelta non può essere fatta neppure per le spese effettuate in anni precedenti. Al contrario, i contribuenti che negli anni precedenti, avendone diritto, hanno optato le 5/3 rate possono continuare la rateazione.
MODALITA´ PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per usufruire dell´agevolazione è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell´immobile;
- gli estremi di registrazione dell´atto che ne costituisce titolo in caso di lavori effettuati dal detentore (ad esempio, in caso di conduttore di immobile in locazione);
- gli altri dati richiesti al fine del controllo della detrazione.
Altri adempimenti:
- invio all´azienda sanitaria competente per territorio, mediante lettera raccomandata, dei dati relativi alla data di inizio dei lavori, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l´impresa esecutrice.
- ottenimento dall´azienda esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza delle agevolazioni);
- per i lavori superiori a € 51.645,69 trasmettere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato all´esecuzione degli stessi;
- effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale di versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
- i dati catastali identificativi dell´immobile;
- gli estremi di registrazione dell´atto che ne costituisce titolo in caso di lavori effettuati dal detentore (ad esempio, in caso di conduttore di immobile in locazione);
- gli altri dati richiesti al fine del controllo della detrazione.
Altri adempimenti:
- invio all´azienda sanitaria competente per territorio, mediante lettera raccomandata, dei dati relativi alla data di inizio dei lavori, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l´impresa esecutrice.
- ottenimento dall´azienda esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva (a pena di decadenza delle agevolazioni);
- per i lavori superiori a € 51.645,69 trasmettere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato all´esecuzione degli stessi;
- effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale di versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.