Chi può presentare il 730
Chi può presentare il 730
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2013 e non rientra nelle ipotesi di esonero. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà. Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
- a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi sopracitati e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.
Il Mod. 730 può essere presentato:
- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
I termini per la presentazione sono:
- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
- a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi sopracitati e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.
Il Mod. 730 può essere presentato:
- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
I termini per la presentazione sono:
- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.