Certificazione Unica 2015: la scadenza resta al 9 marzo, anche se con alcune attenuanti
13-02-2015 16:09 - IRPEF
L'Agenzia delle Entrate conferma la scadenza del 9 marzo 2015 per la trasmissione del modello CU 2015, tuttavia concede, solo per quest'anno, la possibilità di non indicare i dati INAIL. Per gli invii tardivi, niente sanzioni solo se il modello CU non ha i dati per la precompilata
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa di ieri 12 febbraio 2015, ha precisato agli operatori di settore (CAF e professionisti) che, contrariamente a quanto affermato in questi giorni dalla stampa specializzata, il modello definitivo della Certificazione unica (CU), essendo stato pubblicato il 15 gennaio 2015, è stato approvato nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Lo stesso vale per le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nel modello CU, rese disponibili anch'esse il 15 gennaio 2015 e, quindi, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Inoltre, le Entrate ricordano di aver già organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l'invio delle certificazioni. Pertanto, per l'Agenzia, non sussistono motivi per una proroga del termine di trasmissione telematica del modello CU, che resta fissato al 9 marzo 2015. Tuttavia, per semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all' Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Fonte:
FISCO E TASSE