CONTRATTO DI RETE DI IMPRESA
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
NORMATIVA DI RIFERMENTO:
art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
OGGETTO DEL CONTRATTO:
più imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato", si obbligano "a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all´esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell´oggetto della propria impresa".
CHI PUO´ STIPULARE UN CONTRATTO DI RETE:
I contraenti devono essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali). Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un´attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro.
Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro.
FORMA DEL CONTRATTO:
il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e successivamente iscritto nel Registro delle imprese. Qualsiasi modifica successiva (ad esempio in caso di recesso o modifica di una clausola) dovrà essere effettuata con le medesime forme pubblicitarie relative alla stipula originaria. Il contratto è aperto all´entrata di qualunque imprenditore voglia far parte della rete e al massimo potrà contenere delle clausole indicanti i requisiti necessari per l´accesso.
CONTENUTO DEL CONTRATTO:
Per obbligo, pena nullità, il contratto deve contenere:
1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
2. l´indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l´avanzamento verso tali obiettivi;
3. la definizione di un programma di rete che contenga l´enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune;
4. la durata del contratto (non può essere stipulato a tempo indeterminato);
5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
6. le regole per l´assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all´organo comune, se nominato).
Sono facoltativi:
7. l´istituzione di un fondo patrimoniale comune; (finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici ed all´attuazione del programma);
8. la nomina di organo comune incaricato di gestire l´esecuzione del contratto;
9. la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
OGGETTO DEL CONTRATTO:
più imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato", si obbligano "a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all´esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell´oggetto della propria impresa".
CHI PUO´ STIPULARE UN CONTRATTO DI RETE:
I contraenti devono essere imprenditori indipendentemente dalla loro rispettiva natura (sono quindi incluse anche le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali). Possono, pertanto, far parte del contratto di rete anche enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un´attività di impresa non necessariamente commerciale; così come aziende senza scopo di lucro, non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro.
Nessun impedimento sussiste alla stipula di un contratto di rete tra imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro.
FORMA DEL CONTRATTO:
il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e successivamente iscritto nel Registro delle imprese. Qualsiasi modifica successiva (ad esempio in caso di recesso o modifica di una clausola) dovrà essere effettuata con le medesime forme pubblicitarie relative alla stipula originaria. Il contratto è aperto all´entrata di qualunque imprenditore voglia far parte della rete e al massimo potrà contenere delle clausole indicanti i requisiti necessari per l´accesso.
CONTENUTO DEL CONTRATTO:
Per obbligo, pena nullità, il contratto deve contenere:
1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
2. l´indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l´avanzamento verso tali obiettivi;
3. la definizione di un programma di rete che contenga l´enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune;
4. la durata del contratto (non può essere stipulato a tempo indeterminato);
5. le modalità di adesione di altri imprenditori;
6. le regole per l´assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all´organo comune, se nominato).
Sono facoltativi:
7. l´istituzione di un fondo patrimoniale comune; (finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici ed all´attuazione del programma);
8. la nomina di organo comune incaricato di gestire l´esecuzione del contratto;
9. la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
FONDO PATRIMONIALE COMUNE
Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all´attuazione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici (capacità innovativa-competitività).
Nel caso in cui sia previsto dal contratto si devono indicare l´ammontare dei conferimenti e i criteri di valutazione degli stessi. I conferimenti possono essere eseguiti non solo in denaro ma anche in beni o servizi purché suscettibili di valutazione economica. Il contratto può altresì prevedere l´obbligo di successive contribuzioni economiche. Deve prevedere anche il soggetto incaricato alla gestione del fondo, di solito l´organo comune, ma può essere anche un soggetto esterno alla rete. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni riguardanti i consorzi art. 2614 e 2615 c.c., per cui ad esempio:
-le parti contraenti non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete;
-i creditori particolari delle singole imprese partecipanti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale;
-vi è la possibilità che per le obbligazioni assunte dall´organo comune, risponda esclusivamente la rete con il fondo patrimoniale.
Nel caso in cui sia previsto dal contratto si devono indicare l´ammontare dei conferimenti e i criteri di valutazione degli stessi. I conferimenti possono essere eseguiti non solo in denaro ma anche in beni o servizi purché suscettibili di valutazione economica. Il contratto può altresì prevedere l´obbligo di successive contribuzioni economiche. Deve prevedere anche il soggetto incaricato alla gestione del fondo, di solito l´organo comune, ma può essere anche un soggetto esterno alla rete. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni riguardanti i consorzi art. 2614 e 2615 c.c., per cui ad esempio:
-le parti contraenti non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete;
-i creditori particolari delle singole imprese partecipanti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale;
-vi è la possibilità che per le obbligazioni assunte dall´organo comune, risponda esclusivamente la rete con il fondo patrimoniale.
L´ORGANO COMUNE
Il contratto può prevedere l´istituzione di un organo comune che può essere costituito sia da un singolo soggetto che da una pluralità di membri in rappresentanza dei retisti. In tal caso è obbligatorio indicare nel contratto:
-il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l´incarico;
-i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti;
-le regole relative alla sua eventuale sostituzione.
All´organo comune è conferito il mandato per la direzione e la conduzione delle attività previste nel contratto di rete. Il contratto può prevedere che a tale organo venga conferito anche il potere di esecuzione delle delibere assunte dai partecipanti alla rete. L´ organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e nel caso di specie per il mandatario comune.
-il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l´incarico;
-i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti;
-le regole relative alla sua eventuale sostituzione.
All´organo comune è conferito il mandato per la direzione e la conduzione delle attività previste nel contratto di rete. Il contratto può prevedere che a tale organo venga conferito anche il potere di esecuzione delle delibere assunte dai partecipanti alla rete. L´ organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e nel caso di specie per il mandatario comune.
RESPONSABILITA´ NEI RAPPORTI INTERNI
Le imprese che non adempiono agli obblighi derivanti dal contratto sono responsabili nei confronti delle altre imprese appartenenti alla rete, le quali possono richiedere la risoluzione del contratto limitatamente alla posizione dell´impresa inadempiente, sulla base della disciplina del mandato, oltre al risarcimento dei danni. In tal caso però, se l´attività inadempiuta è fondamentale per l´esistenza della rete stessa la conseguenza è la risoluzione dell´intero contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno a carico dell´impresa inadempiente.
Un rimedio finalizzato ad estromettere dalla rete l´impresa inadempiente garantendo, per quanto possibile, la prosecuzione dell´attività con le altre parti, è l´esclusione. E´ obbligatorio, però che le cause che ne giustificano l´adozione debbano essere incluse nel contratto.
Rimedio alternativo all´esclusione è l´azione di esatto adempimento che le imprese aderenti possono esperire in danno di quella inadempiente, così da costringerla ad eseguire la prestazione dovuta, fermo in ogni caso il risarcimento del danno.
E´ anche possibile, prevedere nel contratto di rete penali, in caso di inadempienze per disincentivare comportamenti volti in tal senso.
Un rimedio finalizzato ad estromettere dalla rete l´impresa inadempiente garantendo, per quanto possibile, la prosecuzione dell´attività con le altre parti, è l´esclusione. E´ obbligatorio, però che le cause che ne giustificano l´adozione debbano essere incluse nel contratto.
Rimedio alternativo all´esclusione è l´azione di esatto adempimento che le imprese aderenti possono esperire in danno di quella inadempiente, così da costringerla ad eseguire la prestazione dovuta, fermo in ogni caso il risarcimento del danno.
E´ anche possibile, prevedere nel contratto di rete penali, in caso di inadempienze per disincentivare comportamenti volti in tal senso.
RESPONSABILITA´ VERSO TERZI
La rete non è un entità autonoma e agisce nei confronti dei terzi attraverso un organo comune che si avvale di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel primo caso agisce in nome e per conto delle imprese che costituiscono la rete, le quali quindi saranno direttamente responsabili per le obbligazioni assunte dall´organo comune nei confronti dei terzi. Nel secondo caso l´organo comune agisce in nome proprio per conto delle imprese della rete per cui risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi nell´ambito dell´espletamento delle attività della rete. In quest´ultimo caso ha la possibilità di rivalersi nei confronti dei mandanti.
Vi è la responsabilità solidale delle imprese facenti parte della rete nel caso in cui l´obbligazione assunta nei confronti dei terzi dall´organo comune non sia suscettibile di divisione. Ciò significa che, in tal caso, il terzo può esigere da ciascuna impresa l´adempimento per l´intero, come pure può esigere l´integrale risarcimento dei danni che gli dovessero derivare dalla mancata, imperfetta o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Vi è la responsabilità solidale delle imprese facenti parte della rete nel caso in cui l´obbligazione assunta nei confronti dei terzi dall´organo comune non sia suscettibile di divisione. Ciò significa che, in tal caso, il terzo può esigere da ciascuna impresa l´adempimento per l´intero, come pure può esigere l´integrale risarcimento dei danni che gli dovessero derivare dalla mancata, imperfetta o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
RESPONSABILITA´ DELL´ORGANO IN COMUNE
L´organo comune quale mandatario (con o senza rappresentanza) resta soggetto alla disciplina propria del mandato (cfr. artt. 1703 e ss. cod. civ.).
Ciò significa che è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve senza ritardo comunicare ai mandanti l´esecuzione del mandato; non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute; deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato.
In caso di violazione di detti obblighi, ferma restando che ciò può costituire giusta causa di revoca, l´organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti partecipanti alla rete ed è tenuto a risarcire i danni che a questi ultimi siano derivati in conseguenza della sua condotta non rispettosa delle regole del mandato.
Laddove vengano superati i limiti del mandato, l´atto compiuto resta a carico dell´organo comune, nel senso che gli effetti giuridici che ne derivano rimangano in capo a quest´ultimo, salvo ratifica da parte delle imprese mandanti.
A ciò si aggiunge che in mancanza di patto contrario, l´organo comune in quanto mandatario senza rappresentanza non risponde verso i mandanti dell´adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l´insolvenza di queste gli fosse nota o dovesse essergli nota all´atto della conclusione del contratto.
Nel caso di mandato con rappresentanza, oltre agli obblighi del mandatario, l´organo comune assume anche gli obblighi propri del rappresentante, restando assoggettato alla disciplina codicistica della rappresentanza ordinaria (cfr. artt. 1387 e ss. cod. civ.).
I profili di maggior rilievo in relazione all´operato dell´organo comune in veste di mandatario con rappresentanza riguardano le fattispecie tipiche dell´eccesso di potere e del conflitto d´interessi.
Qualora l´organo comune agisca in rappresentanza delle imprese aderenti alla rete senza averne i poteri o eccedendo i limiti di quelli conferitigli, l´atto compiuto è inefficace, improduttivo cioè di effetti in capo alle imprese aderenti alla rete che, tuttavia, possono ratificarlo sanando con effetto retroattivo il vizio originario. In mancanza di ratifica, l´atto compiuto resta inefficace e l´organo comune è responsabile in proprio del risarcimento dei danni che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
In caso di conflitto di interessi, qualora l´organo comune agisca perseguendo un interesse proprio o di terzi in conflitto con l´interesse dei imprese aderenti alla rete ovvero privilegiando l´interessi di alcune di esse in danno di altre, l´atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rappresentate, se il conflitto d´interessi era conosciuto o conoscibile dal terzo, ferma in ogni caso la responsabilità dell´organo comune nei confronti delle imprese mandanti per aver agito in violazione delle regole sulla rappresentanza.
Ciò significa che è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve senza ritardo comunicare ai mandanti l´esecuzione del mandato; non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute; deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato.
In caso di violazione di detti obblighi, ferma restando che ciò può costituire giusta causa di revoca, l´organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti partecipanti alla rete ed è tenuto a risarcire i danni che a questi ultimi siano derivati in conseguenza della sua condotta non rispettosa delle regole del mandato.
Laddove vengano superati i limiti del mandato, l´atto compiuto resta a carico dell´organo comune, nel senso che gli effetti giuridici che ne derivano rimangano in capo a quest´ultimo, salvo ratifica da parte delle imprese mandanti.
A ciò si aggiunge che in mancanza di patto contrario, l´organo comune in quanto mandatario senza rappresentanza non risponde verso i mandanti dell´adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l´insolvenza di queste gli fosse nota o dovesse essergli nota all´atto della conclusione del contratto.
Nel caso di mandato con rappresentanza, oltre agli obblighi del mandatario, l´organo comune assume anche gli obblighi propri del rappresentante, restando assoggettato alla disciplina codicistica della rappresentanza ordinaria (cfr. artt. 1387 e ss. cod. civ.).
I profili di maggior rilievo in relazione all´operato dell´organo comune in veste di mandatario con rappresentanza riguardano le fattispecie tipiche dell´eccesso di potere e del conflitto d´interessi.
Qualora l´organo comune agisca in rappresentanza delle imprese aderenti alla rete senza averne i poteri o eccedendo i limiti di quelli conferitigli, l´atto compiuto è inefficace, improduttivo cioè di effetti in capo alle imprese aderenti alla rete che, tuttavia, possono ratificarlo sanando con effetto retroattivo il vizio originario. In mancanza di ratifica, l´atto compiuto resta inefficace e l´organo comune è responsabile in proprio del risarcimento dei danni che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
In caso di conflitto di interessi, qualora l´organo comune agisca perseguendo un interesse proprio o di terzi in conflitto con l´interesse dei imprese aderenti alla rete ovvero privilegiando l´interessi di alcune di esse in danno di altre, l´atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rappresentate, se il conflitto d´interessi era conosciuto o conoscibile dal terzo, ferma in ogni caso la responsabilità dell´organo comune nei confronti delle imprese mandanti per aver agito in violazione delle regole sulla rappresentanza.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA RETE
-Cause facoltative di recesso da inserire nel contratto.
-Recesso ad nutum ovverosia un recesso esercitabile in qualsiasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di fornire giustificazioni.
-Recesso per giusta causa in caso di modifica degli elementi essenziali del contratto.
-Possibilità di richiedere l´esclusione dell´impresa inadempiente da parte delle altre imprese della rete.
-Risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.
-Recesso ad nutum ovverosia un recesso esercitabile in qualsiasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di fornire giustificazioni.
-Recesso per giusta causa in caso di modifica degli elementi essenziali del contratto.
-Possibilità di richiedere l´esclusione dell´impresa inadempiente da parte delle altre imprese della rete.
-Risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.
FISCALITA´
L´agevolazione fiscale prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d´esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione di investimenti previsti dal contratto asseverato.
Non di detassazione quindi si parla, ma di semplice differimento dell´imposta. Inoltre si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell´IRAP.
In merito alla determinazione dell´importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d´imposta in cui è consentito l´accesso all´agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l´anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
L´agevolazione inoltre opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all´esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all´affare.
Per il periodo d´imposta successivo, l´acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell´esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l´adesione al contratto di rete. L´agevolazione opera fino al periodo d´imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Non di detassazione quindi si parla, ma di semplice differimento dell´imposta. Inoltre si applica esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell´IRAP.
In merito alla determinazione dell´importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d´imposta in cui è consentito l´accesso all´agevolazione, fermo restando il limite pari a 20 milioni di euro per l´anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
L´agevolazione inoltre opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all´esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all´affare.
Per il periodo d´imposta successivo, l´acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell´esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l´adesione al contratto di rete. L´agevolazione opera fino al periodo d´imposta in corso al 31 dicembre 2012.