21 Novembre 2024
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SOCIETA´ SPORTIVE
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Associazioni sportive dilettantistiche

COME COSTITUIRLE


1) Per prima cosa, i soggetti (è necessario che ci siano più associati, non un unico fondatore) che hanno intenzione di dar vita ad un´attività sportiva senza scopo di lucro devono stipulare l´atto costitutivo e lo statuto. Trattandosi di associazioni, la stipula può avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata (la più conveniente economicamente delle tre, dato che nei primi due casi è necessario andare dal notaio).

2) Bisogna richiedere l´attribuzione del codice fiscale (o partita iva nel caso in cui si voglia svolgere attività commerciale) all´agenzia delle entrate. Serve compilare il modello AA5/6 e indicare come "natura giuridica" il numero 12 (associazione non riconosciuta o comitati), come "codice carica" il numero 1 (Rappresentante legale) e nel codice attività indicare ad esempio 85.52.00 (corsi sportivi e ricreativi) se si tratta di scuola calcio, basket, baseball ecc., corsi di ginnastica, nuoto ecc.; 93.11.10 (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) per la gestione di impianti sportivi; 93.11.20 gestione piscine; 93.19.10 gestione eventi sportivi. Per saperne di più clicca qui

3) Registrazione dell´atto costitutivo e dello statuto all´agenzia delle entrate.
Costi:
168.00 euro di imposta di registro
14.62 euro di marca da bollo da applicare nell´atto costitutivo e nello statuto (1 marca ogni 4 pagine da 25 righe).

4) Per ottenere il riconoscimento dello status di "associazione o società sportiva" e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l´iscrizione nell´apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO


Nell´atto costitutivo sono indicati:

•La denominazione sociale con l´indicazione obbligatoria della finalità sportiva dilettantistica;

•La sede legale;

•I dati dei soci fondatori.

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell´associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e sono le seguenti:

•la denominazione;

•l´oggetto sociale con riferimento all´organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l´attività didattica;

•l´attribuzione della rappresentanza legale;

•l´assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

•le norme sull´ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell´elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

•l´obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento dell´associazione o della società;

•l´obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Fac simile atto costitutivo e statuto

COME GESTIRE L´ASSOCIAZIONE


E´ necessario conservare i seguenti documenti in forma libera (non è necessaria la vidimazione):

1) Libro soci ossia l´elenco dei soci con relativa anagrafica.

2) Libro verbali dell´assemblea dei soci che contiene le decisioni assunte dai soci con l´allegato della convocazione dell´assemblea secondo le modalità stabilite nello statuto con le firme dei soci presenti all´adunanza.

3) Libro verbali del consiglio direttivo o consiglio di amministrazione che contiene le decisioni del consiglio direttivo, il quale almeno una volta all´anno si deve riunire per l´approvazione del bilancio da presentare all´assemblea.

Compiti del consiglio direttivo:

1) Approvare il programma delle attività (almeno una volta all´anno).

2) Approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario relativo all´ anno precedente.

3) Nominare il presidente e i componenti del Consiglio direttivo.

4) Tutti gli altri compiti definiti nello statuto.

AGEVOLAZIONI FISCALI


Non tutti gli introiti percepiti dalle associazioni in possesso dei requisiti sopra evidenziati sono tassati: si distinguono infatti gli introiti istituzionali, che non vengono tassati, dagli introiti di natura commerciale, soggetti invece a tassazione.
Esempio di introiti istituzionali: quote di adesione, contributi liberali, contributi pubblici, corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare a corsi riconducibili alle finalità istituzionali dell´associazione.
Esempio di introiti commerciali: pubblicità, sponsorizzazione, cessione di nuovi beni, prestazione di servizi presso terzi, ristorazione, tutto ciò che non rientra nelle attività istituzionali.
Se l´associazione intende percepire entrate di natura commerciale deve aprire la partita iva presentando il modello AA7/10. In tal caso può optare per il regime agevolato di cui alla legge 398/91 (successivamente integrata e modificata) se nel corso dell´anno non supera i 250.000 euro da attività commerciale o se non sono stati superati nel periodo d´imposta precedente.
L´opzione deve essere comunicata all´ufficio Siae territorialmente competente e poiché l´associazione avrà l´obbligo di trasmettere la dichiarazione dei redditi, dovrà barrare l´apposito quadro VO del modello Unico Enti non commerciali. L´opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per un quinquennio.
In sintesi per poter fruire del regime fiscale agevolato sono necessari i seguenti requisiti:

-assenza di fine di lucro

-svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta tale dal Coni)

-affiliazione a Federazioni Sportive nazionali

Le agevolazioni previste dal regime riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini iva.

In particolare le agevolazioni comprendono:

-un sistema forfetario di determinazione dell´iva. L´associazione verserà l´iva nella misura del 50% di quella risultante dalle fatture emesse, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione per le quali dovrà versare allo Stato i 9/10 dell´iva risultante dalle rispettive fatture e le cessioni dei diritti alla ripresa televisiva in relazione alle quali l´iva da versare ammonterà ai 2/3 di quella risultante dalle fatture;

-la determinazione forfetaria del reddito imponibile. Ciò sta a significare che il reddito viene determinato applicando all´ammontare dei ricavi conseguiti nell´esercizio delle attività commerciali (al quale vanno sommate le plusvalenze patrimoniali e i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive) il coefficiente di redditività pari al 3%. Sono esclusi i premi di addestramento e formazione tecnica a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico. Tali proventi godono anche dell´esenzione iva;

-l´esonero dall´obbligo della tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri iva, scritture ausiliarie di magazzino, registro beni ammortizzabili);

-esonero dalla redazione dell´inventario e del bilancio;

-esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per le sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-tv e pubblicità).

Risulta invece obbligatorio

-conservare e numerare le fatture emesse e d´acquisto;

-annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell´esercizio di attività commerciali;

-versare trimestralmente l´iva;

-tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

-presentare la dichiarazione dei redditi (modello Unico Enti non commerciali) e il modello 770, nei casi in cui è previsto (premi e compensi per l´esercizio diretto dell´attività sportiva, compensi agli amministratori, retribuzioni ai dipendenti, compensi per collaborazioni di carattere amministrativo gestionale, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese);

-compilare il registro Iva Minori istituito dal D.M. 11/02/97. In tale registro, non soggetto a vidimazione devono essere annottati cumulativamente - entro il giorno 15 - tutti i proventi commerciali percepiti il mese precedente.

L´associazione decade dal regime 398 nel caso in cui abbia sforato il plafond dei 250.000 euro di introiti di natura commerciale in un anno, e nel caso in cui l´associazione effettui per cassa movimentazioni economiche (sia in entrata che in uscita) di importo superiore a € 516,46. In questo caso l´art. 37 della Legge 342/00 prevede infatti la decadenza dal regime forfetario previsto dalla legge 398/91 e l´assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del DLgs 471/1997).

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE


Le associazioni iscritte nel Registro Coni possono riconoscere a quanti collaborano all´organizzazione (tecnici, allenatori, istruttori, atleti) o alla gestione (addetti al tesseramento, iscrizioni, contabilità) delle attività sportive i cosiddetti rimborsi spese forfettari o compensi sportivi, purché i collaboratori non svolgano in via esclusiva e professionale questo tipo di attività.
Detti compensi sono fiscalmente agevolati: se il collaboratore sportivo (tecnico, allenatore, istruttore, atleta) non percepisce nel corso dell´anno, complessivamente (quindi da qualsiasi associazione o società sportiva dilettantistica), compensi sportivi di importo superiore a 7.500 euro, l´associazione non deve operare ritenute fiscali su quanto erogato. In caso contrario l´associazione dovrà versare una ritenuta fiscale (Irpef ) a titolo di imposta (quindi definitiva) pari al 23% aumentata dell´addizionale regionale "fissa" dell´1,23% (per cui in totale la ritenuta ammonta al 24,90%) sulla quota che supera i 7.500 euro. La medesima ritenuta diventa a titolo di acconto per gli importi che superano i € 28.158,28.
Al fine di verificare l´avvenuto - o meno - superamento del plafond di 7.500,00 euro complessivi all´anno, cui si connette l´onere di applicare la ritenuta fiscale, si rende necessario acquisire (per iscritto) dal collaboratore detta informazione all´atto del pagamento.

ESEMPIO 1
Il sig. Verdi, atleta, ha percepito dall´associazione sportiva un importo annuo di 19.625,36 quale collaborazione sportiva e un importo annuo di 30.987,41 in qualità di lavoratore dipendente, come da CUD.

In tal caso per 7.500 euro non bisogna dichiarare niente nel Modello Unico; per 12.125,36
non bisogna dichiarare niente perchè soggetti a ritenuta definitiva del 23%; per i restanti 30.987,41 bisogna compilare il Quadro RC Lavoro dipendente del modello Unico.

ESEMPIO 2
L´Atleta percepisce dall´associazione sportiva un importo annuo di 29.405,13 quale collaborazione sportiva e un importo annuo di 30.987,41 in qualità di lavoratore dipendente come da CUD.

In tal caso per 7.500 euro non bisogna dichiarare niente nel Modello Unico; 20.658,28 sono soggetti a ritenuta a titolo definitivo quindi non sono da inserire nel modello Unico; per 1.247,13 bisogna compilare il Quadro RL - scomputo della ritenuta d´acconto del 23%; i rimanenti 30.987,41 sono da inserire nel Quadro RC Lavoro dipendente del Modello Unico.

Sulla ricevuta del compenso percepito dal collaboratore dovrà inoltre essere apposta la marca da bollo da €1,81 qualora l´importo superi €77,47.
L´erogazione di compensi fa scattare, in capo all´associazione erogante, l´onere di predisporre la certificazione annuale dei compensi erogati e delle ritenute operate nonché l´invio, telematico, della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 semplificato.
Sono escluse dall´imponibile e, pertanto, non sono soggette a ritenuta IRPEF, le indennità chilometriche e tutti i rimborsi delle spese documentate relative a viaggi, alloggi, vitto, ecc., sostenute dagli sportivi per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall´attività abitualmente esercitata da quest´ultimo.
In particolare:

- se l´amministratore svolge l´attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l´associazione deve effettuare una ritenuta d´acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;

- se l´attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l´associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.
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