Saldo IMU e proroga acconti per terreni agricoli e fabbricati rurali
03-12-2013 11:23 - IMU
Il medesimo esonero, ai fini IMU, previsto per l´abitazione principale è stato introdotto anche in relazione a:
- fabbricati rurali strumentali all´attività agricola (stalle, depositi attrezzi, ecc.), mentre i fabbricati rurali abitativi sono tassati, salvo applicazione dell´esenzione per l´abitazione principale;
- terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti sono ordinariamente imponibili.
L´obbligo di conguaglio in caso di incremento dell´aliquota (con analoghe modalità rispetto a quelle per l´abitazione principale), risulta applicabile anche a tali immobili.
Nessun problema per i fabbricati rurali strumentali per i quali i Comuni possono eventualmente solo ridurre l´aliquota rispetto a quella standard (quindi non si pone il caso dell´eccedenza rispetto all´aliquota standard), mentre non è remoto il caso per cui l´aliquota per i terreni agricoli sia stata innalzata oltre lo 0,76% standard.
Quindi, anche coltivatori diretti e IAP saranno chiamati a versare il conguaglio (sempre nella misura del 40%) entro il prossimo 16 gennaio 2014.
Esempio A: Mario Rossi, IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dello 0,76%.
- ACCONTO (17.6.2013) -> esente
- SALDO (16.12.2013) -> esente
- CONGUAGLIO (16.1.2014) -> € 0
Esempio B: Mario Rossi, IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dello 1,06%.
- ACCONTO (17.6.2013) -> esente
- SALDO (16.12.2013) -> esente
- CONGUAGLIO (16.1.2014) -> € 134
imposta effettiva: € 3.000 *1,25 * 110 * 1,06% = € 4.372,50 - € 204,32 (ded. a scaglioni) = € 4.168,18
imposta standard: € 3.000 *1,25 * 110 * 0,76% = € 3.135 - € 146,49 (ded. a scaglioni) = € 2.988,51
conguaglio: € 4.168,18 - € 2.988,51 = € 1.179,67 * 40% = € 471,87 -> 472,00 (arrotondato)
Gli altri soggetti (non coltivatori diretti e non IAP, o comunque anche questi soggetti con riferimento ai terreni diversi da quelli condotti) devono invece provvedere ad effettuare il versamento a saldo (comunque fermo restando l´esonero per la quota che si sarebbe dovuta corrispondere in relazione all´acconto di giugno).
Esempio C: Mario Rossi, non IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dell´1,06 per il 2013 confermando la medesima aliquota già prevista per il 2012.
- ACCONTO (17.6.2013) -> Esente
- SALDO (16.12.2013) -> € 3.000 *1,25 * 135 * 1,06% = € 5.366,25 / 2 = € 2.683,13 -> € 2.683,00 (arrotondato)
La situazione pare davvero strana: gli IAP dovranno effettuare il conguaglio sull´incremento di aliquota 2013 rispetto alla standard anche per l´acconto (il conguaglio riguarda infatti l´intero arco annuale), mentre i non IAP, nel caso di aliquota già 2012 superiore allo standard (quindi utilizzata per il calcolo dell´acconto) e confermata nel 2013, non dovranno provvedere a conguagliare l´imposta sul primo semestre.
Sul punto sono evidentemente necessarie delle conferme ufficiali.
- fabbricati rurali strumentali all´attività agricola (stalle, depositi attrezzi, ecc.), mentre i fabbricati rurali abitativi sono tassati, salvo applicazione dell´esenzione per l´abitazione principale;
- terreni agricoli, anche non coltivati, limitatamente a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali. I terreni posseduti da altri soggetti sono ordinariamente imponibili.
L´obbligo di conguaglio in caso di incremento dell´aliquota (con analoghe modalità rispetto a quelle per l´abitazione principale), risulta applicabile anche a tali immobili.
Nessun problema per i fabbricati rurali strumentali per i quali i Comuni possono eventualmente solo ridurre l´aliquota rispetto a quella standard (quindi non si pone il caso dell´eccedenza rispetto all´aliquota standard), mentre non è remoto il caso per cui l´aliquota per i terreni agricoli sia stata innalzata oltre lo 0,76% standard.
Quindi, anche coltivatori diretti e IAP saranno chiamati a versare il conguaglio (sempre nella misura del 40%) entro il prossimo 16 gennaio 2014.
Esempio A: Mario Rossi, IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dello 0,76%.
- ACCONTO (17.6.2013) -> esente
- SALDO (16.12.2013) -> esente
- CONGUAGLIO (16.1.2014) -> € 0
Esempio B: Mario Rossi, IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dello 1,06%.
- ACCONTO (17.6.2013) -> esente
- SALDO (16.12.2013) -> esente
- CONGUAGLIO (16.1.2014) -> € 134
imposta effettiva: € 3.000 *1,25 * 110 * 1,06% = € 4.372,50 - € 204,32 (ded. a scaglioni) = € 4.168,18
imposta standard: € 3.000 *1,25 * 110 * 0,76% = € 3.135 - € 146,49 (ded. a scaglioni) = € 2.988,51
conguaglio: € 4.168,18 - € 2.988,51 = € 1.179,67 * 40% = € 471,87 -> 472,00 (arrotondato)
Gli altri soggetti (non coltivatori diretti e non IAP, o comunque anche questi soggetti con riferimento ai terreni diversi da quelli condotti) devono invece provvedere ad effettuare il versamento a saldo (comunque fermo restando l´esonero per la quota che si sarebbe dovuta corrispondere in relazione all´acconto di giugno).
Esempio C: Mario Rossi, non IAP, possiede un terreno con reddito dominicale pari ad € 3.000
Il Comune ha deliberato un´aliquota IMU dell´1,06 per il 2013 confermando la medesima aliquota già prevista per il 2012.
- ACCONTO (17.6.2013) -> Esente
- SALDO (16.12.2013) -> € 3.000 *1,25 * 135 * 1,06% = € 5.366,25 / 2 = € 2.683,13 -> € 2.683,00 (arrotondato)
La situazione pare davvero strana: gli IAP dovranno effettuare il conguaglio sull´incremento di aliquota 2013 rispetto alla standard anche per l´acconto (il conguaglio riguarda infatti l´intero arco annuale), mentre i non IAP, nel caso di aliquota già 2012 superiore allo standard (quindi utilizzata per il calcolo dell´acconto) e confermata nel 2013, non dovranno provvedere a conguagliare l´imposta sul primo semestre.
Sul punto sono evidentemente necessarie delle conferme ufficiali.
Fonte:
ecnews.it