Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
L.388/2000 art. 13
scritto da Davide Soletta il 08-02-2013 11:14
La L. 388/2000, all´art. 13, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo riservato alle sole persone fisiche e alle imprese familiari.
Tale regime si applica al periodo d´imposta in cui l´attività ha inizio e ai due successivi e prevede il pagamento di un´imposta sostitutiva dell´IRPEF calcolata nella misura del 10% sul reddito d´impresa o di lavoro autonomo, determinato secondo le norme dettate dal TUIR rispettivamente agli artt. 54 e 66. Conseguentemente, questi redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente; l´IVA viene, invece, determinata in base ai criteri ordinari.
L´agevolazione è subordinata ad alcune condizioni così sintetizzabili:
-il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi 3 anni alcuna attività d´impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare;
-l´attività che si va ad intraprendere non deve costituire prosecuzione di un´altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
-l´ammontare dei compensi o ricavi non deve superare 30.987,41 euro per le attività di lavoro autonomo e di prestazioni di servizi, e 61.974,83 euro per le altre attività.
Nel caso di proseguimento di attività imprenditoriale svolta in precedenza da un altro soggetto, l´ammontare dei ricavi realizzato nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare i suddetti limiti. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di ricavi o di compensi suddetti, il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere dal periodo d´imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi superano i limiti suddetti. Il contribuente sarà, invece, assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere dallo stesso periodo di imposta in cui i ricavi o compensi superano del 50% i summenzionati limiti.
-Gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi connessi all´espletamento dell´attività devono essere regolarmente adempiuti.
Tale regime si applica al periodo d´imposta in cui l´attività ha inizio e ai due successivi e prevede il pagamento di un´imposta sostitutiva dell´IRPEF calcolata nella misura del 10% sul reddito d´impresa o di lavoro autonomo, determinato secondo le norme dettate dal TUIR rispettivamente agli artt. 54 e 66. Conseguentemente, questi redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente; l´IVA viene, invece, determinata in base ai criteri ordinari.
L´agevolazione è subordinata ad alcune condizioni così sintetizzabili:
-il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi 3 anni alcuna attività d´impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare;
-l´attività che si va ad intraprendere non deve costituire prosecuzione di un´altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
-l´ammontare dei compensi o ricavi non deve superare 30.987,41 euro per le attività di lavoro autonomo e di prestazioni di servizi, e 61.974,83 euro per le altre attività.
Nel caso di proseguimento di attività imprenditoriale svolta in precedenza da un altro soggetto, l´ammontare dei ricavi realizzato nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve superare i suddetti limiti. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di ricavi o di compensi suddetti, il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere dal periodo d´imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi superano i limiti suddetti. Il contribuente sarà, invece, assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere dallo stesso periodo di imposta in cui i ricavi o compensi superano del 50% i summenzionati limiti.
-Gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi connessi all´espletamento dell´attività devono essere regolarmente adempiuti.
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