COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI
18-03-2013 14:56 - NEWS GENERICHE
L´Agenzia delle Entrate concede la proroga della comunicazione dei beni in uso ai soci, che slitta dal 2 aprile al 15 ottobre 2013.
SCOPO DELLA NORMA
La comunicazione dei beni ai soci è stata introdotta al fine di contrastare il fenomeno dell´intestazione fittizia dei beni ad un´impresa che poi in verità vengono usati anche a titolo personale da parte dei soci o familiari, rendendo difficoltosi i controlli in materia di accertamenti sintetici e da redditometro.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono sottoposti alla nuova disciplina quali concedenti, tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa di qualunque tipologia e dimensione: imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative ed enti commerciali, stabili organizzazioni di società ed imprese non residenti, nonché enti non commerciali per i beni di impresa.
Sono interessati dalla comunicazione, qualora impieghino i beni aziendali, i soci (persone fisiche, società semplici o enti non commerciali), italiani o esteri, delle società concedenti e i relativi familiari, come pure i familiari dell´imprenditore individuale. Rilevano anche i soci o familiari che impiegano beni di società controllate o collegate di quella partecipata.
La norma non si applica nel caso di beni utilizzati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori, o lavoratori autonomi (consulenti), quali integrazioni "in natura" della retribuzione o del compenso previsto per lo svolgimento della attività.
TABELLA RIASSUNTIVA
-auto in uso personale a soci non amministratori o a loro familiari: va predisposta la comunicazione. Si ha la tassazione del socio o del familiare quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (30% della Tariffa Aci dei 15.000 km) e canone pagato alla società. Spese deducibili secondo l´art. 164 del Tuir;
-auto dell´imprenditore individuale: va predisposta la comunicazione. Si ha la tassazione quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (30% della Tariffa Aci dei 15.000 km) e spese indeducibili per l´impresa.;
-abitazione in uso al socio o al familiare: va predisposta la comunicazione. Tassazione del socio o del familiare quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (risultante, ad esempio, da stima di un tecnico o di un´agenzia immobiliare) e canone di locazione pagato alla società. Spese indeducibili a norma dell´articolo 90 del Tuir;
-immobile o auto di società semplici in uso ai soci: non va predisposta la comunicazione. Nessuna tassazione per il socio mancando il requisito soggettivo sulla società concedente (non esercita attività di impresa). Nessuna spesa deducibile per la società;
-beni di società estere senza stabile organizzazione: non va predisposta la comunicazione. Nessuna tassazione del socio italiano in quanto manca il presupposto soggettivo in capo alla società concedente, la quale non è titolare di reddito di impresa nel nostro Paese in assenza di stabile organizzazione.
SCOPO DELLA NORMA
La comunicazione dei beni ai soci è stata introdotta al fine di contrastare il fenomeno dell´intestazione fittizia dei beni ad un´impresa che poi in verità vengono usati anche a titolo personale da parte dei soci o familiari, rendendo difficoltosi i controlli in materia di accertamenti sintetici e da redditometro.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono sottoposti alla nuova disciplina quali concedenti, tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa di qualunque tipologia e dimensione: imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative ed enti commerciali, stabili organizzazioni di società ed imprese non residenti, nonché enti non commerciali per i beni di impresa.
Sono interessati dalla comunicazione, qualora impieghino i beni aziendali, i soci (persone fisiche, società semplici o enti non commerciali), italiani o esteri, delle società concedenti e i relativi familiari, come pure i familiari dell´imprenditore individuale. Rilevano anche i soci o familiari che impiegano beni di società controllate o collegate di quella partecipata.
La norma non si applica nel caso di beni utilizzati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori, o lavoratori autonomi (consulenti), quali integrazioni "in natura" della retribuzione o del compenso previsto per lo svolgimento della attività.
TABELLA RIASSUNTIVA
-auto in uso personale a soci non amministratori o a loro familiari: va predisposta la comunicazione. Si ha la tassazione del socio o del familiare quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (30% della Tariffa Aci dei 15.000 km) e canone pagato alla società. Spese deducibili secondo l´art. 164 del Tuir;
-auto dell´imprenditore individuale: va predisposta la comunicazione. Si ha la tassazione quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (30% della Tariffa Aci dei 15.000 km) e spese indeducibili per l´impresa.;
-abitazione in uso al socio o al familiare: va predisposta la comunicazione. Tassazione del socio o del familiare quale reddito diverso, per la differenza tra valore normale dell´uso (risultante, ad esempio, da stima di un tecnico o di un´agenzia immobiliare) e canone di locazione pagato alla società. Spese indeducibili a norma dell´articolo 90 del Tuir;
-immobile o auto di società semplici in uso ai soci: non va predisposta la comunicazione. Nessuna tassazione per il socio mancando il requisito soggettivo sulla società concedente (non esercita attività di impresa). Nessuna spesa deducibile per la società;
-beni di società estere senza stabile organizzazione: non va predisposta la comunicazione. Nessuna tassazione del socio italiano in quanto manca il presupposto soggettivo in capo alla società concedente, la quale non è titolare di reddito di impresa nel nostro Paese in assenza di stabile organizzazione.
Fonte: Davide Soletta