VADEMECUM DEL MEDICO PROFESSIONISTA
Figura del medico
La condizione essenziale per svolgere l´attività di medico è aver superato l´esame di Stato con conseguente iscrizione all´Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Comune in cui si ha la residenza anagrafica. Le modalità di esercizio dell´attività professionale sono essenzialmente le seguenti:
•attività svolta direttamente nei confronti dei pazienti destinatari della prestazione;
•attività extra muraria (extramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma svolgendo l´attività professionale anche nei propri studi privati al di fuori dell´orario di lavoro ed esternamente alle strutture ospedaliere stesse.
•attività intra muraria (intramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e svolgendo l´attività avvalendosi degli ambulatori ubicati all´interno delle strutture stesse, al di là dell´impegno di servizio. In tal caso a differenza dei medici extra murari non si è tenuti all´apertura della partita iva e il reddito prodotto è classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
•attività svolta direttamente nei confronti dei pazienti destinatari della prestazione;
•attività extra muraria (extramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma svolgendo l´attività professionale anche nei propri studi privati al di fuori dell´orario di lavoro ed esternamente alle strutture ospedaliere stesse.
•attività intra muraria (intramoenia), ossia lavorando in strutture ospedaliere come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e svolgendo l´attività avvalendosi degli ambulatori ubicati all´interno delle strutture stesse, al di là dell´impegno di servizio. In tal caso a differenza dei medici extra murari non si è tenuti all´apertura della partita iva e il reddito prodotto è classificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
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PREVENTIVO PER LA CONTABILITA´ DEL MEDICO PROFESSIONISTA
Adempimenti Agenzia delle Entrate
Il primo passo per svolgere l´attività professionale è l´apertura della partita iva. Bisogna compilare il modello AA9/11 (dichiarazione inizio attività persone fisiche) (scaricalo qui) e inviarlo in maniera telematica all´Agenzia delle Entrate, personalmente o attraverso professionisti abilitati. Nel caso in cui si volesse compilare e inviare personalmente il modello sarebbe utile iscriversi al servizio FISCOnline dell´Agenzia delle Entrate e usufruire del software di invio gratuito fornito dall´Agenzia stessa (attenzione ci vorrà qualche giorno prima che l´Agenzia invii il codice pin valido per poter accedere al servizio).
Alcuni consigli per la compilazione del modello AA9/11:
Quadro A: barrare la lettera A inizio attività (si hanno 30 giorni di tempo per richiedere l´attribuzione della partita iva dal momento di effettivo inizio dell´attività).
Quadro B: indicare nome, cognome, indirizzo del luogo di svolgimento della professione (quindi l´indirizzo dello studio) e per quanto riguarda il codice attività dipende dalla specializzazione che si ha conseguito e di conseguenza dal tipo specifico di attività che si svolge. Per facilitarti nella scelta del codice attività più adeguato clicca qui www.codiciateco.it/assistenza-sanitaria/Q-86. Indicare eventualmente l´adesione a un regime fiscale agevolato: quello dei nuovi minimi (D.l. 98 2011) se si ritiene di non superare i 30.000 euro di fatturato annuali oltre a possedere tutti gli altri requisiti (per saperne di più clicca qui) e quello delle nuove iniziative imprenditoriali (L. 388/2000).
Quadro C: indicare gli elementi indentificativi personali e di seguito l´indirizzo della sede di tenuta delle scritture contabili.
Alcuni consigli per la compilazione del modello AA9/11:
Quadro A: barrare la lettera A inizio attività (si hanno 30 giorni di tempo per richiedere l´attribuzione della partita iva dal momento di effettivo inizio dell´attività).
Quadro B: indicare nome, cognome, indirizzo del luogo di svolgimento della professione (quindi l´indirizzo dello studio) e per quanto riguarda il codice attività dipende dalla specializzazione che si ha conseguito e di conseguenza dal tipo specifico di attività che si svolge. Per facilitarti nella scelta del codice attività più adeguato clicca qui www.codiciateco.it/assistenza-sanitaria/Q-86. Indicare eventualmente l´adesione a un regime fiscale agevolato: quello dei nuovi minimi (D.l. 98 2011) se si ritiene di non superare i 30.000 euro di fatturato annuali oltre a possedere tutti gli altri requisiti (per saperne di più clicca qui) e quello delle nuove iniziative imprenditoriali (L. 388/2000).
Quadro C: indicare gli elementi indentificativi personali e di seguito l´indirizzo della sede di tenuta delle scritture contabili.
Adempimenti Empam
L´iscrizione all´Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d´ufficio a cura dell´Ordine locale.
L´ENPAM gestisce:
•Il Fondo generale - Quota A e Quota B;
•I Fondi speciali.
Fondo Generale - Quota A
Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale - Quota A. Tale contributo, per l´anno 2013, distinto in base alle fase d´età, con l´aggiunta della quota di € 42,75 per l´indennità di maternità, adozione, aborto e affidamento preadottivo, ammonta a:
•€ 201,34 fino a 30 anni di età;
•€ 390,82 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
•€ 733,41 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
•€ 1.354,46 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età;
•€ 733,41 annui per gli iscritti ultraquarantenni ammessi al beneficio della contribuzione ridotta "Quota A", in quanto forniti di diversa copertura previdenziale obbligatoria. Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a € 38,20 annui.
Modalità di versamento
A mezzo iscrizione a ruolo, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso da Equitalia Nord (già Equitalia Esatri) a mezzo RAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Fra le diverse modalità di versamento messe a disposizione degli iscritti, si evidenzia la possibilità della domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata attraverso la procedura RID con adesione, per la riscossione del contributo 2013, entro il 31 maggio.
Fondo generale della Libera Professione - Quota B
Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo generale della Libera Professione - Quota B.
Requisiti
Iscrizione all´Albo professionale.
Reddito libero professionale netto annuo superiore per l´anno 2012 a:
-€ 5.651,12 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
-€ 10.436,48 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni;
Ammontare del contributo
Contributi dovuti nell´anno 2013 sui redditi prodotti nell´anno 2012:
-12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all´importo di € 70.000,00;
-1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
Gli iscritti che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta:
-del 2% sino a € 70.000,00;
-dell´1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
L´importo del contributo è calcolato dall´E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere reso alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2013.
Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell´Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2013.
I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall´imponibile IRPEF.
L´istanza di ammissione alla contribuzione ridotta deve essere formalizzata entro il 31 luglio 2013, altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l´annualità immediatamente successiva.
L´iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera, l´opzione è irrevocabile.
L´ENPAM gestisce:
•Il Fondo generale - Quota A e Quota B;
•I Fondi speciali.
Fondo Generale - Quota A
Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale - Quota A. Tale contributo, per l´anno 2013, distinto in base alle fase d´età, con l´aggiunta della quota di € 42,75 per l´indennità di maternità, adozione, aborto e affidamento preadottivo, ammonta a:
•€ 201,34 fino a 30 anni di età;
•€ 390,82 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
•€ 733,41 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
•€ 1.354,46 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età;
•€ 733,41 annui per gli iscritti ultraquarantenni ammessi al beneficio della contribuzione ridotta "Quota A", in quanto forniti di diversa copertura previdenziale obbligatoria. Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a € 38,20 annui.
Modalità di versamento
A mezzo iscrizione a ruolo, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso da Equitalia Nord (già Equitalia Esatri) a mezzo RAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Fra le diverse modalità di versamento messe a disposizione degli iscritti, si evidenzia la possibilità della domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata attraverso la procedura RID con adesione, per la riscossione del contributo 2013, entro il 31 maggio.
Fondo generale della Libera Professione - Quota B
Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo generale della Libera Professione - Quota B.
Requisiti
Iscrizione all´Albo professionale.
Reddito libero professionale netto annuo superiore per l´anno 2012 a:
-€ 5.651,12 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
-€ 10.436,48 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni;
Ammontare del contributo
Contributi dovuti nell´anno 2013 sui redditi prodotti nell´anno 2012:
-12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all´importo di € 70.000,00;
-1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
Gli iscritti che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta:
-del 2% sino a € 70.000,00;
-dell´1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
L´importo del contributo è calcolato dall´E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere reso alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2013.
Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell´Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2013.
I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall´imponibile IRPEF.
L´istanza di ammissione alla contribuzione ridotta deve essere formalizzata entro il 31 luglio 2013, altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l´annualità immediatamente successiva.
L´iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera, l´opzione è irrevocabile.
Inquadramento ai fini delle imposte sui redditi
I medici che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dall'art. 53 e 54 del Tuir.
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d'imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta e regolarmente registrate.
Elenco principali spese deducibili:
•per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l'applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;
•per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui il bene è stato acquistato;
•la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;
•le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;
•le spese relative all'acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all'esercizio dell'attività e all'uso personale, sono deducibili nella misura del 20% per quanto riguarda le autovetture (vedi link) e dell'80% per quanto riguarda la telefonia;
•interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati;
•spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno;
•compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali, vi rientrano i compensi pagati da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie, ecc;
•premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale;
•le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% entro i limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e proventi per la parte che va da 10 milioni a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro). Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell'art. 95 il quale cita "sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all'estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa";
•le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;
•non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati.... I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percepenti comma 6bis art. 54;
•beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988. Per la categoria dei medici, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:
10% per mobilio e l'arredamento
20% macchine d'ufficio elettroniche "computer"
25% per le attrezzature generiche e le autovetture
12.5% per le attrezzature specifiche.
I compensi vengono calcolati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti per legge a carico del soggetto che li corrisponde e sottoposti dal medesimo ad una ritenuta d'imposta del 20% in acconto dell'imposta dovuta, con obbligo di rivalsa.
Per gli esercenti arti e professioni, dal 1° gennaio 1997, con l'entrata in vigore del DPR 659/96, il regime della contabilità semplificata è divenuto regime naturale, ossia adottabile indipendentemente dal volume d'affari conseguito nel periodo d'imposta precedente (per poter usufruire della contabilità semplificata volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per attività di impresa). L' adozione della contabilità semplificata implica l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte negli artt. 14,15 e 21 del DPR 600/73 ossia:
•Libro giornale
•Libro degli inventari
•Scritture ausiliarie
•Scritture ausiliarie di magazzino
Si è comunque obbligati alla tenuta dei registri ai fini iva:
•Registro delle fatture emesse
•Registro delle fatture d'acquisto
•Registro incassi e pagamenti
Per quanto riguarda la tenuta dei beni ammortizzabili essa non è più obbligatoria in quanto basta essere in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i dati che andrebbero annottati in tale registro ossia:
•Anno d'acquisto del bene ammortizzabile
•Costo storico d'acquisto
•Aliquota d'ammortamento
•Importo dell'ammortamento
•Fondo ammortamento
•Valore residuo
Niente vieta di optare per il regime di contabilità ordinaria: l'opzione è valida per un anno e salvo revoca si rinnova annualmente di anno in anno.
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d'imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fondamentalmente il criterio in base al quale sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta e regolarmente registrate.
Elenco principali spese deducibili:
•per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l'applicazione dei coefficienti indicato con decreto del Ministro delle finanze;
•per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui il bene è stato acquistato;
•la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel decreto ministeriale. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;
•le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei successivi quattro;
•le spese relative all'acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all'esercizio dell'attività e all'uso personale, sono deducibili nella misura del 20% per quanto riguarda le autovetture (vedi link) e dell'80% per quanto riguarda la telefonia;
•interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica e professionale o per la dilazione nel pagamento dei beni strumentali acquistati;
•spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno;
•compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali, vi rientrano i compensi pagati da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie, ecc;
•premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale;
•le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%. Se tali spese costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75% entro i limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 (1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e proventi per la parte che va da 10 milioni a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro). Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professionisti sono deducibili nelle misure previste dal comma 3 dell'art. 95 il quale cita "sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 per le trasferte fuori dal territorio comunale elevato a 258,23 per le trasferte all'estero effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa";
•le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;
•non sono ammesse in deduzione i compensi al coniuge, ai figli o affiliati.... I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percepenti comma 6bis art. 54;
•beni strumentali e quote di ammortamento beni mobili: sono integralmente deducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516.46 euro., per quelle di costo unitario superiore è prevista la possibilità di dedurre quote annuali di ammortamento, determinate applicando gli appositi coefficienti ministeriali D.M. 31 dicembre 1988. Per la categoria dei medici, ad esempio possono essere utilizzate le seguenti percentuali:
10% per mobilio e l'arredamento
20% macchine d'ufficio elettroniche "computer"
25% per le attrezzature generiche e le autovetture
12.5% per le attrezzature specifiche.
I compensi vengono calcolati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti per legge a carico del soggetto che li corrisponde e sottoposti dal medesimo ad una ritenuta d'imposta del 20% in acconto dell'imposta dovuta, con obbligo di rivalsa.
Per gli esercenti arti e professioni, dal 1° gennaio 1997, con l'entrata in vigore del DPR 659/96, il regime della contabilità semplificata è divenuto regime naturale, ossia adottabile indipendentemente dal volume d'affari conseguito nel periodo d'imposta precedente (per poter usufruire della contabilità semplificata volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per attività di impresa). L' adozione della contabilità semplificata implica l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte negli artt. 14,15 e 21 del DPR 600/73 ossia:
•Libro giornale
•Libro degli inventari
•Scritture ausiliarie
•Scritture ausiliarie di magazzino
Si è comunque obbligati alla tenuta dei registri ai fini iva:
•Registro delle fatture emesse
•Registro delle fatture d'acquisto
•Registro incassi e pagamenti
Per quanto riguarda la tenuta dei beni ammortizzabili essa non è più obbligatoria in quanto basta essere in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i dati che andrebbero annottati in tale registro ossia:
•Anno d'acquisto del bene ammortizzabile
•Costo storico d'acquisto
•Aliquota d'ammortamento
•Importo dell'ammortamento
•Fondo ammortamento
•Valore residuo
Niente vieta di optare per il regime di contabilità ordinaria: l'opzione è valida per un anno e salvo revoca si rinnova annualmente di anno in anno.
Adempimenti ai fini dell´imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972 n. 633)
Obbligo di fatturazione
In generale la classificazione delle operazioni ai fini iva è la seguente:
•Operazioni imponibili (cessioni a titolo oneroso di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell´ambito dell´esercizio di arti o professioni). Devono essere fatturate e registrate concorrendo a determinare il volume d´affari del contribuente.
•Operazioni non imponibili (cessioni all´esportazione, operazioni ad esse assimilate e i servizi internazionali). Non sono assoggettate al tributo ma sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione, concorrendo anche alla formazione del volume d´affari.
•Operazioni esenti (sono tassativamente indicate nell´art. 10 del D.P.R. 633/72 che ne elenca varie categorie come ad esempio servizi di trasporti pubblici, prestazioni scolastiche, cessioni di terreni agricoli, vendita di campioni gratuiti, ma ciò che interessa il medico sono soprattutto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell´esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Si tratta delle attività svolte da infermieri, medici, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontoiatri, odontotecnici, ottici, ortopedici, ecc. A partire dal 17/02/1994 sono inoltre esenti in ogni caso le attività di biologi e psicologi e, se erogate su prestazione medica, anche quelle dei terapisti della riabilitazione, logopedisti, ortottisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati e podologi.). Non sono soggette al pagamento dell´imposta; concorrono alla formazione del volume d´affari IVA; sono soggette a fatturazione e registrazione sui libri IVA.
•Operazioni escluse (non sono soggette alla normativa IVA; operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un esempio su tutti: cessione di valori bollati).
Il medico deve emettere la fattura al momento dell´effettuazione della prestazione sanitaria. L´emissione deve essere effettuata in duplice copia (una rimane al medico, l´altra va al paziente). Essa deve indicare:
•i soggetti dell´operazione ossia i dati identificativi del professionista: Cognome e nome; Residenza e domicilio (quello denunciato all´Ufficio IVA) Partita IVA (obbligatoria), codice fiscale e i dati identificativi del cliente: Nome cognome, ditta denominazione o ragione sociale. Inoltre residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l´operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti (non è obbligatoria l´indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cliente);
•la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell´operazione;
•i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l´aliquota e l´ammontare dell´imposta. Deve essere datata e numerata in ordine progressivo (per le novità sulla fatturazione 2013 clicca qui);
•il titolo di esenzione dell´IVA (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72);
•la ritenuta d´acconto 20% da calcolare su imponibile fattura ove previsto;
•netto da pagare ossia differenza tra totale fattura e ritenuta d´acconto.
Ricordiamo che se il medico rilascia fatture per finalità diverse dalle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell´esercizio della propria professione come ad esempio la partecipazione a corsi in qualità di relatore e consulenze, la fattura è assoggettata ad IVA.
Se il compenso è maggiore di 77,47 euro va applicata l´imposta di bollo di 1,81 euro. A tal proposito è interessante leggere la Risoluzione n. 444 del Novembre 2008 dell´Agenzia delle Entrate molto utile per avere delucidazioni sull´obbligo dell´apposizione del contrassegno telematico sulla fattura e sulla responsabilità solidale del paziente e del medico in caso di mancata apposizione del contrassegno stesso (scarica qui la Risoluzione). Inoltre il medico, nell´apporre sulla parcella il contrassegno, può (facoltativo) addebitare il relativo importo (€ 1,81), al paziente. In tal caso il costo della marca da bollo è un onere deducibile dal reddito professionale del medico ed una spesa detraibile dall´ Irpef del paziente.
In generale la classificazione delle operazioni ai fini iva è la seguente:
•Operazioni imponibili (cessioni a titolo oneroso di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell´ambito dell´esercizio di arti o professioni). Devono essere fatturate e registrate concorrendo a determinare il volume d´affari del contribuente.
•Operazioni non imponibili (cessioni all´esportazione, operazioni ad esse assimilate e i servizi internazionali). Non sono assoggettate al tributo ma sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione, concorrendo anche alla formazione del volume d´affari.
•Operazioni esenti (sono tassativamente indicate nell´art. 10 del D.P.R. 633/72 che ne elenca varie categorie come ad esempio servizi di trasporti pubblici, prestazioni scolastiche, cessioni di terreni agricoli, vendita di campioni gratuiti, ma ciò che interessa il medico sono soprattutto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell´esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Si tratta delle attività svolte da infermieri, medici, assistenti sanitari, ostetriche, farmacisti, odontoiatri, odontotecnici, ottici, ortopedici, ecc. A partire dal 17/02/1994 sono inoltre esenti in ogni caso le attività di biologi e psicologi e, se erogate su prestazione medica, anche quelle dei terapisti della riabilitazione, logopedisti, ortottisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati e podologi.). Non sono soggette al pagamento dell´imposta; concorrono alla formazione del volume d´affari IVA; sono soggette a fatturazione e registrazione sui libri IVA.
•Operazioni escluse (non sono soggette alla normativa IVA; operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un esempio su tutti: cessione di valori bollati).
Il medico deve emettere la fattura al momento dell´effettuazione della prestazione sanitaria. L´emissione deve essere effettuata in duplice copia (una rimane al medico, l´altra va al paziente). Essa deve indicare:
•i soggetti dell´operazione ossia i dati identificativi del professionista: Cognome e nome; Residenza e domicilio (quello denunciato all´Ufficio IVA) Partita IVA (obbligatoria), codice fiscale e i dati identificativi del cliente: Nome cognome, ditta denominazione o ragione sociale. Inoltre residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l´operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti (non è obbligatoria l´indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cliente);
•la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell´operazione;
•i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l´aliquota e l´ammontare dell´imposta. Deve essere datata e numerata in ordine progressivo (per le novità sulla fatturazione 2013 clicca qui);
•il titolo di esenzione dell´IVA (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72);
•la ritenuta d´acconto 20% da calcolare su imponibile fattura ove previsto;
•netto da pagare ossia differenza tra totale fattura e ritenuta d´acconto.
Ricordiamo che se il medico rilascia fatture per finalità diverse dalle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell´esercizio della propria professione come ad esempio la partecipazione a corsi in qualità di relatore e consulenze, la fattura è assoggettata ad IVA.
Se il compenso è maggiore di 77,47 euro va applicata l´imposta di bollo di 1,81 euro. A tal proposito è interessante leggere la Risoluzione n. 444 del Novembre 2008 dell´Agenzia delle Entrate molto utile per avere delucidazioni sull´obbligo dell´apposizione del contrassegno telematico sulla fattura e sulla responsabilità solidale del paziente e del medico in caso di mancata apposizione del contrassegno stesso (scarica qui la Risoluzione). Inoltre il medico, nell´apporre sulla parcella il contrassegno, può (facoltativo) addebitare il relativo importo (€ 1,81), al paziente. In tal caso il costo della marca da bollo è un onere deducibile dal reddito professionale del medico ed una spesa detraibile dall´ Irpef del paziente.
Iva e prestazioni sanitarie
In generale sono esenti da IVA le prestazioni rese nell´ esercizio delle professioni sanitarie finalizzate alla tutela della salute del singolo o della collettività. Invece sono soggette ad IVA le prestazioni non rese nell´esercizio delle professioni sanitarie.
Per quanto riguarda i medici di famiglia sono esenti da IVA le prestazioni strettamente connesse alla propria attività istituzionale comprese quelle di certificazione come ad esempio:
- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.
Sono invece soggette ad IVA le prestazioni utili a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all´indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.
Ad esempio:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
Sono gratuite e quindi non soggette ne´ a pagamento di un corrispettivo ne´ dell´ IVA determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell´attività esercitata. Si tratta ad esempio di:
- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffusive;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.
Casi particolari
Alcuni casi di certificazioni esenti da IVA:
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;
c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.
- Attività medico-legali: soggette ad IVA
- Attività didattiche rese nell´ambito dei corsi di formazione professionale: soggette ad iva
- Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità, se libero-professionali: soggette ad IVA
- Prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche per le patenti di guida: esenti da IVA
Le somme dovute dagli utenti per questi fini sono esenti da IVA:
- Visite mediche per il rilascio o il rinnovo di patenti: esenti da IVA
- Prestazioni del medico competente: esenti da IVA
- Prestazioni di chirurgia estetica: esenti da IVA
- Prestazioni intramoenia di medicina legale: soggette ad IVA (fatturate dall´ Ente).
Per quanto riguarda i medici di famiglia sono esenti da IVA le prestazioni strettamente connesse alla propria attività istituzionale comprese quelle di certificazione come ad esempio:
- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.
Sono invece soggette ad IVA le prestazioni utili a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all´indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.
Ad esempio:
- certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
Sono gratuite e quindi non soggette ne´ a pagamento di un corrispettivo ne´ dell´ IVA determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell´attività esercitata. Si tratta ad esempio di:
- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffusive;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.
Casi particolari
Alcuni casi di certificazioni esenti da IVA:
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare;
c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.
- Attività medico-legali: soggette ad IVA
- Attività didattiche rese nell´ambito dei corsi di formazione professionale: soggette ad iva
- Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità, se libero-professionali: soggette ad IVA
- Prestazioni rese dai medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche per le patenti di guida: esenti da IVA
Le somme dovute dagli utenti per questi fini sono esenti da IVA:
- Visite mediche per il rilascio o il rinnovo di patenti: esenti da IVA
- Prestazioni del medico competente: esenti da IVA
- Prestazioni di chirurgia estetica: esenti da IVA
- Prestazioni intramoenia di medicina legale: soggette ad IVA (fatturate dall´ Ente).